Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15020 del 2023, proposto da
SE NO e ZI NO, rappresentati e difesi dagli avvocati ZI NO, Raffaele Schipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al decreto di condanna reso nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma e recante n. 53742/2011 RG depositato in cancelleria in data 11.11.2015, munito di formula esecutiva in data 26.05.2017, nell''interesse del ricorrente NO SE, nonché dall''Avv. ZI NO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa CI MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Col ricorso introduttivo SE NO e ZI NO hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 750,00 in favore di SE NO e delle spese di lite, pari a 350,00 euro oltre oneri accessori, in favore dei difensori antistatari ZI NO e IC AL.
Il Ministero intimato ha depositato documentazione attestante il pagamento, dopo la proposizione del presente ricorso, delle somme richieste da SE NO.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Per quanto riguarda la posizione di SE NO, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto riconosciuto con il decreto di cui si chiede l’ottemperanza.
Il ricorso merita, invece, accoglimento avuto riguardo alle somme da corrispondere all’avv. ZI NO.
Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti.
In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto: a) il decreto è passato in giudicato secondo le regole del rito applicabile, come anche comprovato dall’apposita certificazione versata in atti; b) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258); c) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001.
Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse della parte ricorrente e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta un funzionario del Ministero della Giustizia, giusta quanto dispone l’art. 5 sexies (modalità di pagamento), legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo novellato dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. 30 dicembre 2024, n. 207, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza proposta da SE NO;
2) accoglie la domanda di esecuzione proposta dall’Avv. ZI NO e, per l’effetto, condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe in favore dello stesso, per le somme ivi indicate a titolo di spese di lite, oltre interessi, al netto delle somme eventualmente già versate per lo stesso titolo;
3) nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona un funzionario del Ministero della Giustizia, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CI MA CA, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CI MA CA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO