CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL AT presidente dott.ssa IO AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4647/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Monaco e Giovanni Monaco, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Staderini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11.5.2020 il Tribunale di Tivoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 528/2020, con il quale ingiungeva al di pagare, in favore di Parte_1 [...]
, la somma di € 66.690,00, oltre interessi, per lavori di manutenzione del Controparte_1 verde e servizio di pulizie eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti il
30.4.2008.
***
Proponeva opposizione l'ingiunto, deducendo che la ricorrente non aveva mai eseguito tutti i lavori per i quali aveva emesso fattura e che, comunque, il credito era prescritto.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e sostenendo che il Complesso NZ aveva inserito la Parte_1 somma dovuta nel bilancio consuntivo del 2013 approvato il 26.1.2014 (circostanza che doveva considerarsi quale riconoscimento del debito) e che, in ogni caso, l'opponente non aveva denunciato le difformità o i vizi dell'opera entro il termine di decadenza previsto per legge;
infine, deduceva che la prescrizione era stata interrotta con le numerose lettere raccomandate inviate per richiedere il pagamento di quanto dovuto (già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo).
***
Con sentenza n. 403/2022, R.G. n. 2549/2020, pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, così motivando:
‹‹… L'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 5 maggio 2020 — con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore di una somma pari a euro 66.690,00 oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione - non si presta a trovare accoglimento.
A fronte degli elementi documentali depositati dalla parte opposta in sede di ricorso a decreto ingiuntivo (in particolare, del contratto di “manutenzione del verde e servizio pulizia" stipulato tra le parti in data 30 aprile
2008, nonché della — conforme al prezzo indicato nel contratto — indicazione del credito nel Bilancio
Consuntivo Esercizio 2013, approvato dall'assemblea condominiale, oltre che dalle fatture emesse dalla parte opposta) i generici motivi di opposizione proposti dal Parte_1 risultano del tutto sforniti di supporto probatorio.
L'atto di citazione in opposizione, senza che la difesa si sia confrontata con le prove documentali sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo e che appaiono ben idonee a dare prova del rapporto pagina 2 di 7 contrattuale, e dunque ad assolvere all'onere di allegazione gravante sulla parte creditrice, si poggia infatti su una serie di ragionamenti di carattere meramente ipotetico, non supportati da alcun elemento documentale (o anche solo di altro genere) capace di indurre a ritenere infondata la domanda proposta dall'attore in senso sostanziale.
La lacuna probatoria non è stata colmata nel corso del giudizio, non avendo la parte opponente neppure formulato richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Peraltro la parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato i bilanci relativi agli esercizi precedenti all'anno 2013, dai quali pure risulta la presenza del debito progressivamente maturato nei suoi confronti dal . Parte_1
Né può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo;
tenuto conto delle numerose missive inviate dalla parte opposta nei riguardi della parte opponente, con le quali sono state formulate esplicite richieste di pagamento della somma poi divenuta oggetto del decreto ingiuntivo
(da valutarsi secondo il consolidato criterio della giurisprudenza di legittimità in base al quale “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” così Cass., Sez.
2 - Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 -
01)).
L'opposizione a decreto ingiuntivo merita dunque di essere integralmente rigettata.
La ripartizione delle spese di lite, liquidato in dispositivo come da d.m. 55/2014, segue la regola della soccombenza…››.
***
Ha proposto appello il , chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di annullare il decreto ingiuntivo n. 528/2020, con condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
***
Si è costituita, in data 29.12.2022, , chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 ***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata confermata la già fissata l'udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate solo dall'appellante).
***
In detta udienza, il Collegio ha segnalato che nella comparsa di costituzione e nella procura alle liti compariva il nome di “ ”, mentre nella sentenza di primo grado era indicato il Pt_2 nominativo di “ ”; ha quindi invitato le parti a chiarire quanto sopra e ha concesso CP_1 termine fino al 9.12.2025 all'appellata per depositare documentazione, rinviando all'11.12.2025.
***
In data 4.12.2025, parte appellata ha depositato certificazione anagrafica da cui risulta che il nominativo corretto è e non . CP_1 Pt_2
***
Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
I motivi di gravame sono in parte inammissibili e in parte infondati.
***
L'appellante si limita sostanzialmente a riproporre le argomentazioni già esposte nell'atto di citazione in opposizione e lamenta che la sentenza avrebbe ignorato completamente le eccezioni svolte da parte opponente, laddove aveva dedotto che il Complesso NZ aveva “dato per le opere di pulizie del Parco, alla , la complessiva somma di € 14.380,00, per Controparte_1 lavori peraltro mai eseguiti, per tale importo”; ribadisce che l'opposta non avrebbe mai potuto eseguire i lavori fatturati nella quantità indicata nelle fatture, in quanto assolutamente priva del personale necessario ad effettuare “tutti quei lavori”, né aveva consegnato il Durc richiestole, sicché non aveva fornito la “prova di avere la capacità di eseguire i lavori nella quantità fatturata”; lamenta che la sentenza sarebbe stata emessa “sul solo presupposto che il credito esiste perché la società ha emesso le fatture, le ha contabilizzate ed il le ha Parte_1 inserite nel rendiconto predisposto per l'approvazione dei comunisti della Comunione, rendiconto peraltro mai pagina 4 di 7 stato approvato”, soffermandosi sulla differenza tra rendiconto e bilancio;
sostiene infine che il
Complesso NZ non ha mai ricevuto raccomandate interruttive. Parte_1
***
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia evidenziato la genericità dei motivi di opposizione, rilevando che gli stessi erano formulati sulla base di ragionamenti di carattere meramente ipotetico ed erano rimasti del tutto sforniti di supporto probatorio, non avendo parte opponente neppure chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., né si confrontavano in alcun modo con la produzione documentale posta a fondamento dell'ingiunzione.
Lungi dall'ignorare le eccezioni sollevate, il primo giudice, in realtà, le ha disattese.
La sentenza, infatti, è del tutto in linea con i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Com'è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge
(Cass. n. 16767/2014).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Pertanto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto pagina 5 di 7 l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019).
L'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria (Cass. n. 8760/2019); l'istituto è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione
è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n. 22353).
Ciò detto, l'opposta ha dato prova del contratto (il titolo), fra l'altro non contestato, deducendo l'inadempimento e producendo, oltre alle fatture, i bilanci consuntivi, anche degli anni precedenti, in cui veniva annotato il debito del Complesso NZ , e le Parte_1 numerose raccomandate, regolarmente ricevute, con cui la stessa richiedeva il pagamento.
A tali raccomandate il legale della committente ha dato riscontro per la prima volta soltanto in data 6.2.2019, muovendo, fra l'altro, contestazioni solo sul quantum.
L'impresa ha poi detratto dal credito la somma già percepita a titolo di acconto.
Da quanto sopra emerge che il credito, nonostante le plurime richieste di adempimento, non è mai stato contestato nella fase stragiudiziale (se non nei termini appena descritti).
Neppure nella fase giudiziale è dato rinvenire contestazioni specifiche e puntuali, né sono stati prodotti documenti o articolate prove.
Ne consegue che la sentenza, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, è aderente alle risultanze istruttorie.
Per il resto, inammissibili sono i motivi in punto di capacità dell'impresa ad eseguire i lavori e in punto di prescrizione, atteso che l'appellante non formula doglianze specifiche e, a fronte delle numerose raccomandate (munite di avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dal destinatario) e delle conclusioni del primo giudice al riguardo, si limita ad affermare quanto pagina 6 di 7 segue: “Fermo ciò, va aggiunto che trattandosi di lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto vi è prescrizione breve, che si è verificata, in quanto il Complesso NZ non ha mai ricevuto Parte_1 raccomandate interruttive”.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 403/2022, R.G. n. 2549/2020, pubblicata in data 15.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO AN EL AT
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL AT presidente dott.ssa IO AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4647/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Monaco e Giovanni Monaco, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Staderini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11.5.2020 il Tribunale di Tivoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 528/2020, con il quale ingiungeva al di pagare, in favore di Parte_1 [...]
, la somma di € 66.690,00, oltre interessi, per lavori di manutenzione del Controparte_1 verde e servizio di pulizie eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti il
30.4.2008.
***
Proponeva opposizione l'ingiunto, deducendo che la ricorrente non aveva mai eseguito tutti i lavori per i quali aveva emesso fattura e che, comunque, il credito era prescritto.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e sostenendo che il Complesso NZ aveva inserito la Parte_1 somma dovuta nel bilancio consuntivo del 2013 approvato il 26.1.2014 (circostanza che doveva considerarsi quale riconoscimento del debito) e che, in ogni caso, l'opponente non aveva denunciato le difformità o i vizi dell'opera entro il termine di decadenza previsto per legge;
infine, deduceva che la prescrizione era stata interrotta con le numerose lettere raccomandate inviate per richiedere il pagamento di quanto dovuto (già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo).
***
Con sentenza n. 403/2022, R.G. n. 2549/2020, pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, così motivando:
‹‹… L'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 5 maggio 2020 — con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore di una somma pari a euro 66.690,00 oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese della procedura di ingiunzione - non si presta a trovare accoglimento.
A fronte degli elementi documentali depositati dalla parte opposta in sede di ricorso a decreto ingiuntivo (in particolare, del contratto di “manutenzione del verde e servizio pulizia" stipulato tra le parti in data 30 aprile
2008, nonché della — conforme al prezzo indicato nel contratto — indicazione del credito nel Bilancio
Consuntivo Esercizio 2013, approvato dall'assemblea condominiale, oltre che dalle fatture emesse dalla parte opposta) i generici motivi di opposizione proposti dal Parte_1 risultano del tutto sforniti di supporto probatorio.
L'atto di citazione in opposizione, senza che la difesa si sia confrontata con le prove documentali sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo e che appaiono ben idonee a dare prova del rapporto pagina 2 di 7 contrattuale, e dunque ad assolvere all'onere di allegazione gravante sulla parte creditrice, si poggia infatti su una serie di ragionamenti di carattere meramente ipotetico, non supportati da alcun elemento documentale (o anche solo di altro genere) capace di indurre a ritenere infondata la domanda proposta dall'attore in senso sostanziale.
La lacuna probatoria non è stata colmata nel corso del giudizio, non avendo la parte opponente neppure formulato richiesta di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Peraltro la parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato i bilanci relativi agli esercizi precedenti all'anno 2013, dai quali pure risulta la presenza del debito progressivamente maturato nei suoi confronti dal . Parte_1
Né può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo;
tenuto conto delle numerose missive inviate dalla parte opposta nei riguardi della parte opponente, con le quali sono state formulate esplicite richieste di pagamento della somma poi divenuta oggetto del decreto ingiuntivo
(da valutarsi secondo il consolidato criterio della giurisprudenza di legittimità in base al quale “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” così Cass., Sez.
2 - Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 -
01)).
L'opposizione a decreto ingiuntivo merita dunque di essere integralmente rigettata.
La ripartizione delle spese di lite, liquidato in dispositivo come da d.m. 55/2014, segue la regola della soccombenza…››.
***
Ha proposto appello il , chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di annullare il decreto ingiuntivo n. 528/2020, con condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
***
Si è costituita, in data 29.12.2022, , chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 ***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata confermata la già fissata l'udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate solo dall'appellante).
***
In detta udienza, il Collegio ha segnalato che nella comparsa di costituzione e nella procura alle liti compariva il nome di “ ”, mentre nella sentenza di primo grado era indicato il Pt_2 nominativo di “ ”; ha quindi invitato le parti a chiarire quanto sopra e ha concesso CP_1 termine fino al 9.12.2025 all'appellata per depositare documentazione, rinviando all'11.12.2025.
***
In data 4.12.2025, parte appellata ha depositato certificazione anagrafica da cui risulta che il nominativo corretto è e non . CP_1 Pt_2
***
Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
I motivi di gravame sono in parte inammissibili e in parte infondati.
***
L'appellante si limita sostanzialmente a riproporre le argomentazioni già esposte nell'atto di citazione in opposizione e lamenta che la sentenza avrebbe ignorato completamente le eccezioni svolte da parte opponente, laddove aveva dedotto che il Complesso NZ aveva “dato per le opere di pulizie del Parco, alla , la complessiva somma di € 14.380,00, per Controparte_1 lavori peraltro mai eseguiti, per tale importo”; ribadisce che l'opposta non avrebbe mai potuto eseguire i lavori fatturati nella quantità indicata nelle fatture, in quanto assolutamente priva del personale necessario ad effettuare “tutti quei lavori”, né aveva consegnato il Durc richiestole, sicché non aveva fornito la “prova di avere la capacità di eseguire i lavori nella quantità fatturata”; lamenta che la sentenza sarebbe stata emessa “sul solo presupposto che il credito esiste perché la società ha emesso le fatture, le ha contabilizzate ed il le ha Parte_1 inserite nel rendiconto predisposto per l'approvazione dei comunisti della Comunione, rendiconto peraltro mai pagina 4 di 7 stato approvato”, soffermandosi sulla differenza tra rendiconto e bilancio;
sostiene infine che il
Complesso NZ non ha mai ricevuto raccomandate interruttive. Parte_1
***
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia evidenziato la genericità dei motivi di opposizione, rilevando che gli stessi erano formulati sulla base di ragionamenti di carattere meramente ipotetico ed erano rimasti del tutto sforniti di supporto probatorio, non avendo parte opponente neppure chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., né si confrontavano in alcun modo con la produzione documentale posta a fondamento dell'ingiunzione.
Lungi dall'ignorare le eccezioni sollevate, il primo giudice, in realtà, le ha disattese.
La sentenza, infatti, è del tutto in linea con i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova.
Com'è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge
(Cass. n. 16767/2014).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Pertanto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto pagina 5 di 7 l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019).
L'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., consente, a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria (Cass. n. 8760/2019); l'istituto è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione
è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 3.11.2010, n. 22353).
Ciò detto, l'opposta ha dato prova del contratto (il titolo), fra l'altro non contestato, deducendo l'inadempimento e producendo, oltre alle fatture, i bilanci consuntivi, anche degli anni precedenti, in cui veniva annotato il debito del Complesso NZ , e le Parte_1 numerose raccomandate, regolarmente ricevute, con cui la stessa richiedeva il pagamento.
A tali raccomandate il legale della committente ha dato riscontro per la prima volta soltanto in data 6.2.2019, muovendo, fra l'altro, contestazioni solo sul quantum.
L'impresa ha poi detratto dal credito la somma già percepita a titolo di acconto.
Da quanto sopra emerge che il credito, nonostante le plurime richieste di adempimento, non è mai stato contestato nella fase stragiudiziale (se non nei termini appena descritti).
Neppure nella fase giudiziale è dato rinvenire contestazioni specifiche e puntuali, né sono stati prodotti documenti o articolate prove.
Ne consegue che la sentenza, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, è aderente alle risultanze istruttorie.
Per il resto, inammissibili sono i motivi in punto di capacità dell'impresa ad eseguire i lavori e in punto di prescrizione, atteso che l'appellante non formula doglianze specifiche e, a fronte delle numerose raccomandate (munite di avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dal destinatario) e delle conclusioni del primo giudice al riguardo, si limita ad affermare quanto pagina 6 di 7 segue: “Fermo ciò, va aggiunto che trattandosi di lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto vi è prescrizione breve, che si è verificata, in quanto il Complesso NZ non ha mai ricevuto Parte_1 raccomandate interruttive”.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 403/2022, R.G. n. 2549/2020, pubblicata in data 15.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO AN EL AT
pagina 7 di 7