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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 416/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416 RG per l'anno 2015 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Olga Parte_1 C.F._1
Durante, IC IL e NC AF, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimi sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto, giusta procura in atti
-Parte attrice-
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza Via Savoia 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in proseguo del 20.09.2018;
-Parte convenuta–
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione di opposizione ex artt.615, comma 2 e 617 comma 2 c.p.c. il sig. adiva innanzi l'intestato Tribunale l Parte_1 Controparte_3
in p.l.r.p.t.(già , premettendo che:
[...] Controparte_2
1 - con atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72/bis DPR 602/1973, l'
[...]
(già ha proceduto ad espropriazione mobiliare presso terzi Controparte_1 CP_2 CP_2 nei confronti di assoggettando a pignoramento la somma di € 13.427,95 presso 501 Parte_1
Hotel gestione s.r.l., datore di lavoro del Pt_1
- a fronte del suddetto atto di pignoramento l'odierno attore proponeva opposizione ex art. 615 comma
2 c.p.c. e 617 comma 2 c.p.c., incardinandosi r.g.n. 788/2014;
- in quella sede, il giudice dell'esecuzione con provvedimento emesso in data 16.1.2015 ha così statuito “Nulla dispone in ordine all'istanza di sospensione del pignoramento”;
- L'ordinanza è stata reclamata innanzi al tribunale in composizione collegiale, che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva promossa da CP_2 CP_2
L'opposizione è stata tempestivamente riassunta dal deducendo che: Pt_1
-il credito fatto valere trae verosimilmente origine dall'ordinanza n. 114/09, notificata il 17.9.2009, con la quale la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia ha ingiunto il pagamento della somma di € 5.765,00 per la violazione degli artt. 134 R.D. 28.8.1924, n. 1422 e 25 T.U. 30.6.1965, n. 1124; ordinanza avverso la quale è stata proposta opposizione – tuttora pendente - innanzi al tribunale di
Vibo Valentia, giudice del lavoro;
ha omesso la notifica della cartella di pagamento e tanto determina illegittimità del CP_2 pignoramento;
-il credito pignorato deriva da rapporto di lavoro ed è, pertanto, pignorabile solo nei limiti di cui all'art. 545, comma 5, c.p.c.; e poiché, invece, è stato pignorato integralmente, il pignoramento è illegittimo;
-il pignoramento è stato notificato alla 501 Hotel gestioni s.r.l. in qualità di terzo pignorato;
senonché tale società è fallita anteriormente alla notifica;
la conseguenza è la nullità del pignoramento, eseguita nei confronti di soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale.
Si è costituita in giudizio l' (già eccependo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito, la regolarità delle notifiche sottese al pignoramento e la pignorabilità del credito.
Esaminando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1
occorre precisare che, ai sensi dell'art 57 D.P.R. n.602/1973 nell'ambito delle procedure
[...]
2 esecutive esattoriali non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 c.p.c. del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le sole opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell'espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 C.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “ L'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei, confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode…..La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U.
n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Alla luce dei suddetti principi, l'ordine di pagamento diretto da luogo ad una vera e propria procedura esecutiva, nell'ambito della quale possono essere proposte le opposizioni previste dagli artt. 615 e
617 C.p.c.
3 Ciò premesso, venendo quindi alla disamina delle questioni, l'opposizione proposta da Pt_1
è fondata e deve pertanto essere accolta.
[...]
Meritevole di accoglimento è l'eccezione avanzata dal in ordine alla nullità del pignoramento Pt_1 per essere stato notificato al 501 Hotel gestioni s.r.l. (in qualità di terzo pignorato) sebbene la stessa sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 12.2.2014 e quindi in data anteriore alla notifica del pignoramento.
Tale circostanza- oltre a risultare documentalmente dagli atti di causa- non è stata neppure contestata da la quale ha eccepito esclusivamente la carenza di legittimazione passiva Controparte_2 dell'opponente in ordine al rilievo di tale vizio.
Tale assunto non è condivisibile atteso che, l'interesse ad agire che permette l'esperimento dell'opposizione agli atti consiste, infatti, nel danno che all'opponente deriva dal compimento dell'atto irregolare o inopportuno e, pertanto, non può dubitarsi della sussistenza in capo al debitore della legittimazione a far valere i vizi dell'atto di pignoramento.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società 501 Hotel gestioni s.r.l., ogni azione esecutiva non poteva essere iniziata o proseguita, ai sensi dell'art. 51 Legge Fall., dovendo il preteso credito di essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale, ai sensi della L. Fall. Controparte_2
Art. 52.
E' pacifico in atti che la dichiarazione di fallimento della società 501 Hotel Gestione s.r.l. risale al
12/2/2014 e la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 3.10.2014.
Si tratta di pagamento intervenuto successivamente l'apertura della procedura concorsuale, effettuati in violazione del principio della par condicio creditorum (art. 56 Legge Fall.).
Costituisce ius receptum che- non comportando la dichiarazione di fallimento la cessazione dell'impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento - gli atti del procedimento tributario formatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento debbono essere indirizzati, onde essere opponibili ad essa, alla impresa in quanto assoggettata alla procedura concorsuale (Corte di cassazione, Sezione
5 civile, 6 giugno 2014, n. 12789). Pertanto, nel caso di specie, la notifica eseguita nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito è da ritenersi giuridicamente inesistente.
Conseguentemente la notifica dell'atto di pignoramento de quo, poiché effettuata nei confronti della
501 Hotel gestioni srl successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa, deve ritenersi improduttiva di effetti.
4 Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 416 del 2015 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto dichiara la nullità del Parte_1 pignoramento;
-condanna (già , al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1700,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416 RG per l'anno 2015 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Olga Parte_1 C.F._1
Durante, IC IL e NC AF, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimi sito in Vibo Valentia, Viale Feudotto, giusta procura in atti
-Parte attrice-
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza Via Savoia 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in proseguo del 20.09.2018;
-Parte convenuta–
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione di opposizione ex artt.615, comma 2 e 617 comma 2 c.p.c. il sig. adiva innanzi l'intestato Tribunale l Parte_1 Controparte_3
in p.l.r.p.t.(già , premettendo che:
[...] Controparte_2
1 - con atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72/bis DPR 602/1973, l'
[...]
(già ha proceduto ad espropriazione mobiliare presso terzi Controparte_1 CP_2 CP_2 nei confronti di assoggettando a pignoramento la somma di € 13.427,95 presso 501 Parte_1
Hotel gestione s.r.l., datore di lavoro del Pt_1
- a fronte del suddetto atto di pignoramento l'odierno attore proponeva opposizione ex art. 615 comma
2 c.p.c. e 617 comma 2 c.p.c., incardinandosi r.g.n. 788/2014;
- in quella sede, il giudice dell'esecuzione con provvedimento emesso in data 16.1.2015 ha così statuito “Nulla dispone in ordine all'istanza di sospensione del pignoramento”;
- L'ordinanza è stata reclamata innanzi al tribunale in composizione collegiale, che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva promossa da CP_2 CP_2
L'opposizione è stata tempestivamente riassunta dal deducendo che: Pt_1
-il credito fatto valere trae verosimilmente origine dall'ordinanza n. 114/09, notificata il 17.9.2009, con la quale la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia ha ingiunto il pagamento della somma di € 5.765,00 per la violazione degli artt. 134 R.D. 28.8.1924, n. 1422 e 25 T.U. 30.6.1965, n. 1124; ordinanza avverso la quale è stata proposta opposizione – tuttora pendente - innanzi al tribunale di
Vibo Valentia, giudice del lavoro;
ha omesso la notifica della cartella di pagamento e tanto determina illegittimità del CP_2 pignoramento;
-il credito pignorato deriva da rapporto di lavoro ed è, pertanto, pignorabile solo nei limiti di cui all'art. 545, comma 5, c.p.c.; e poiché, invece, è stato pignorato integralmente, il pignoramento è illegittimo;
-il pignoramento è stato notificato alla 501 Hotel gestioni s.r.l. in qualità di terzo pignorato;
senonché tale società è fallita anteriormente alla notifica;
la conseguenza è la nullità del pignoramento, eseguita nei confronti di soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale.
Si è costituita in giudizio l' (già eccependo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito, la regolarità delle notifiche sottese al pignoramento e la pignorabilità del credito.
Esaminando l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1
occorre precisare che, ai sensi dell'art 57 D.P.R. n.602/1973 nell'ambito delle procedure
[...]
2 esecutive esattoriali non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 c.p.c. del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le sole opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell'espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 C.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “ L'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento.
Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei, confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode…..La Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U.
n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Alla luce dei suddetti principi, l'ordine di pagamento diretto da luogo ad una vera e propria procedura esecutiva, nell'ambito della quale possono essere proposte le opposizioni previste dagli artt. 615 e
617 C.p.c.
3 Ciò premesso, venendo quindi alla disamina delle questioni, l'opposizione proposta da Pt_1
è fondata e deve pertanto essere accolta.
[...]
Meritevole di accoglimento è l'eccezione avanzata dal in ordine alla nullità del pignoramento Pt_1 per essere stato notificato al 501 Hotel gestioni s.r.l. (in qualità di terzo pignorato) sebbene la stessa sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 12.2.2014 e quindi in data anteriore alla notifica del pignoramento.
Tale circostanza- oltre a risultare documentalmente dagli atti di causa- non è stata neppure contestata da la quale ha eccepito esclusivamente la carenza di legittimazione passiva Controparte_2 dell'opponente in ordine al rilievo di tale vizio.
Tale assunto non è condivisibile atteso che, l'interesse ad agire che permette l'esperimento dell'opposizione agli atti consiste, infatti, nel danno che all'opponente deriva dal compimento dell'atto irregolare o inopportuno e, pertanto, non può dubitarsi della sussistenza in capo al debitore della legittimazione a far valere i vizi dell'atto di pignoramento.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società 501 Hotel gestioni s.r.l., ogni azione esecutiva non poteva essere iniziata o proseguita, ai sensi dell'art. 51 Legge Fall., dovendo il preteso credito di essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale, ai sensi della L. Fall. Controparte_2
Art. 52.
E' pacifico in atti che la dichiarazione di fallimento della società 501 Hotel Gestione s.r.l. risale al
12/2/2014 e la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 3.10.2014.
Si tratta di pagamento intervenuto successivamente l'apertura della procedura concorsuale, effettuati in violazione del principio della par condicio creditorum (art. 56 Legge Fall.).
Costituisce ius receptum che- non comportando la dichiarazione di fallimento la cessazione dell'impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento - gli atti del procedimento tributario formatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento debbono essere indirizzati, onde essere opponibili ad essa, alla impresa in quanto assoggettata alla procedura concorsuale (Corte di cassazione, Sezione
5 civile, 6 giugno 2014, n. 12789). Pertanto, nel caso di specie, la notifica eseguita nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito è da ritenersi giuridicamente inesistente.
Conseguentemente la notifica dell'atto di pignoramento de quo, poiché effettuata nei confronti della
501 Hotel gestioni srl successivamente alla dichiarazione di fallimento della stessa, deve ritenersi improduttiva di effetti.
4 Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 416 del 2015 R.G., così provvede:
- accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto dichiara la nullità del Parte_1 pignoramento;
-condanna (già , al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1700,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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