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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 148/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 26/09/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N010903899 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N010904195 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con il ricorso in esame la sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio in seguito all'ordinanza della Cassazione Numero registro generale 24554/2016 -Numero sezionale 5711/2024 -Numero racc gen.
96/2025 la quale ha cassato con rinvio la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.
151/2016 depositata il 17/03/2016.
La controversia riguarda avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008 con cui l'Ufficio non ha riconosciuto la detrazione per spese pubblicitarie mentre la Cassazione con la suindicata ordinanza ha cassato con rinvio la sentenza d'appello affermando, in estrema sintesi, il principio della presunzione legale assoluta (ai sensi dell'art.90 co. 8 legge 289/2002) di deducibilità del costo e di inerenza e congruità richiamando precedenti pronunce.
In seguito al giudizio di legittimità l'Ufficio ha provveduto all'annullamento in autotutela degli atti gravati chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso il contrasto di giurispruduenza "pro tempore" esistente in merito alla spettanza o meno della detrazione in questione.
La difesa di parte ricorrente, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insiste per la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite del giudizio di rinvio oltre che di quello di Cassazione.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come da richiesta manifestata dalle parti essendo gli atti impositivi oggetto di impugnazione allo stato annullati in autotutela dall'Ufficio.
Quanto alle spese di lite del giudizio di rinvio e di Cassazione secondo il principio della soccombenza virtuale va disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate, in misura di cui in dispositivo, essendo il principio di diritto affermato nella suindicata ordinanza della Cassazione invalso nella giurisprudenza tributaria di legittimità invero già al momento della sentenza della CTR dell'Umbria e risultando l'autotutela intervenuta soltanto dopo il deposito dell'ordinanza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara l'estinzione del giudizio. NN
l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000 (Euro cinquemila/00) oltre accessori di legge compreso il giudizio di fronte alla Corte di Cassazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 148/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 592/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 26/09/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N010903899 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N010904195 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con il ricorso in esame la sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio in seguito all'ordinanza della Cassazione Numero registro generale 24554/2016 -Numero sezionale 5711/2024 -Numero racc gen.
96/2025 la quale ha cassato con rinvio la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.
151/2016 depositata il 17/03/2016.
La controversia riguarda avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008 con cui l'Ufficio non ha riconosciuto la detrazione per spese pubblicitarie mentre la Cassazione con la suindicata ordinanza ha cassato con rinvio la sentenza d'appello affermando, in estrema sintesi, il principio della presunzione legale assoluta (ai sensi dell'art.90 co. 8 legge 289/2002) di deducibilità del costo e di inerenza e congruità richiamando precedenti pronunce.
In seguito al giudizio di legittimità l'Ufficio ha provveduto all'annullamento in autotutela degli atti gravati chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso il contrasto di giurispruduenza "pro tempore" esistente in merito alla spettanza o meno della detrazione in questione.
La difesa di parte ricorrente, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insiste per la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite del giudizio di rinvio oltre che di quello di Cassazione.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come da richiesta manifestata dalle parti essendo gli atti impositivi oggetto di impugnazione allo stato annullati in autotutela dall'Ufficio.
Quanto alle spese di lite del giudizio di rinvio e di Cassazione secondo il principio della soccombenza virtuale va disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate, in misura di cui in dispositivo, essendo il principio di diritto affermato nella suindicata ordinanza della Cassazione invalso nella giurisprudenza tributaria di legittimità invero già al momento della sentenza della CTR dell'Umbria e risultando l'autotutela intervenuta soltanto dopo il deposito dell'ordinanza della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara l'estinzione del giudizio. NN
l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000 (Euro cinquemila/00) oltre accessori di legge compreso il giudizio di fronte alla Corte di Cassazione.