Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 51
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Sentenza 23 febbraio 2026

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    Annullamento in autotutela degli atti

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in quanto gli atti impositivi sono stati annullati in autotutela dall'Ufficio.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite del giudizio di rinvio e di Cassazione

    La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dato che il principio di diritto affermato dalla Cassazione era già invalso nella giurisprudenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 51
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo