Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3141 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.02.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Fiano n. 25, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolino Rizzuti;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]della Sila (CS) alla CP_1
via Nord Viale n. 6, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano C.F._2
Giuseppe Gigli;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, per come stabilite nella sentenza n. 873/2014 del Tribunale di Cosenza, depositata in data 07.05.2014.
figlia maggiorenne , essendo quest'ultima diventata economicamente Persona_1 indipendente.
La resistente, costituitasi in giudizio, dava atto di aver raggiunto un accordo con il ricorrente, formalizzato nella scrittura privata datata 04.02.2025, depositata unitamente alla memoria di costituzione.
All'udienza del 17.02.2025, i procuratori delle parti chiedevano modificarsi le condizioni di divorzio, secondo le disposizioni di cui al sopra citato accordo sottoscritto dalle parti, che prevede la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente precedentemente versato in favore della figlia maggiorenne e la Persona_1 conferma dell'obbligo di versamento da parte del sig. di un assegno Parte_1 divorzile in favore della resistente, rivalutato in euro 300,00 mensili, a far data dal 01.02.2025.
Si dà atto dell'impegno espresso dal sig. di versare per i mesi di febbraio, Parte_1
marzo, aprile, maggio e giugno 2025 alla sig.ra l'ulteriore somma di euro 200,00 CP_1
mensili, a titolo di arretrati per mancata rivalutazione dell'assegno originario.
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio tra e nei termini Parte_1 CP_1
concordati dalle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma