CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38810 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA SA AN CO - Presidente - Sent. n. sez. 1570/2025 IC VI AO LI CC – 21/10/2025 AR LE LE R.G.N. 25894/2025 AN OR MU EL UO - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AC OD nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 17 aprile 2025 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere EL UO;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che chiesto il rigetto del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 397 del 2025 (con la quale, per quel che rileva in questa sede, veniva applicata, a OD AC, la pena, concordata Penale Sent. Sez. 5 Num. 38810 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 con il Pubblico Ministero, di anni quattro di reclusione ed euro 1.520 di multa), eliminando la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente, con un unico motivo d’impugnazione, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 130 e 448 cod. proc. pen., per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di correzione di errore materiale, poiché, secondo la difesa, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena fuori dai casi in cui il beneficio (peraltro istituto estraneo alla nozione di pena) può essere concesso integra un errore di diritto e può essere emendato esclusivamente attraverso gli strumenti di impugnazione. 1. La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla possibilità di emendare, con la procedura di correzione dell’errore materiale (art. 130 cod. pen.), una sentenza emessa in sede di patteggiamento nella parte in cui ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena in difetto dei presupposti normativi e di specifica previsione nell’accordo raggiunto. 2. Va premesso che la figura dell'errore materiale (comprensivo sia degli errori in senso stretto, che delle omissioni) consiste nella divergenza tra la volontà del giudice e la sua parallela estrinsecazione formale, frutto di un espressivo, privo di incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione. Risolvendosi tale vizio nell’inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà reale, ben può essere corretto attraverso la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (oggettivamente preordinata all’eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto), modificando la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284). 3. Ciò considerato, proprio perché statuizione derivante da errore concettuale (suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione), in linea di principio, l'illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è vizio rimediabile con lo strumento della 3 correzione di errore materiale (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363). Ciò che rileva, tuttavia, non è l’oggetto della statuizione, ma l’esistenza o meno di un vizio che abbia inciso sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione;
vizio che legittima l’applicazione della procedura di correzione descritta all’art. 130 cod. proc. pen. non solo in sede di cognizione (l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: Sez. 4, n. 11478 del 12/03/2025, Aldegheri, Rv. 287727; Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872; Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Calleri, Rv. 278444; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839), ma anche in sede di esecuzione, quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto (perché, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa: Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939). Se, quindi, l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza, ove riconducibile ad un errore materiale, è emendabile con la procedura della correzione, senza necessità di impugnazione, non vi è ragione, sotto tale profilo, ove si accerti l’effettiva esistenza di una divergenza tra la volontà del giudice e la sua concreta manifestazione, per escluderne l’applicabilità anche alla parallela ipotesi dell’illegittimo riconoscimento del beneficio. Né, come correttamente ritenuto dal procuratore generale, può ritenersi significativa la specifica previsione contenuta nell’attuale comma 1- dell’art. 130, introdotta con la legge n. 103 del 2017, che, proprio in quanto specifica (relativa alla rettifica solo della specie e quantità della pena) non esclude, per le ipotesi non previste, l'applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 130 del codice di procedura penale. 4. Tutto ciò premesso, il provvedimento corretto è una sentenza di applicazione concordata della pena, resa all’interno di un procedimento in cui la componente negoziale del rito conforma lo spazio cognitivo del giudice, vincolato (seppur sotto i soli profili : Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) al contenuto dell'accordo, che gli è consentito soltanto accogliere nei termini proposti ovvero rigettare e procedere oltre. Se, quindi, la sentenza di applicazione della pena costituisce il recepimento dell’accordo intervenuto tra le parti, è proprio il contenuto obbligato della statuizione afferente alla sospensione condizionale della pena (negoziabile e, quindi, non suscettibile di essere modificato dal giudice) a dar conto dell’esistenza 4 di un espressivo, rispetto ad una previsione negoziale, richiamata in motivazione, che non contemplava il beneficio della sospensione condizionale (logicamente non applicabile alla pena di quattro anni di reclusione). E tanto, alla luce delle superiori indicazioni, legittima l’applicazione della disciplina della correzione dell’errore materiale e dà conto dell’infondatezza dell’assunto difensivo. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL UO IA SA AN CO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere EL UO;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che chiesto il rigetto del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 397 del 2025 (con la quale, per quel che rileva in questa sede, veniva applicata, a OD AC, la pena, concordata Penale Sent. Sez. 5 Num. 38810 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 21/10/2025 2 con il Pubblico Ministero, di anni quattro di reclusione ed euro 1.520 di multa), eliminando la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente, con un unico motivo d’impugnazione, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 130 e 448 cod. proc. pen., per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di correzione di errore materiale, poiché, secondo la difesa, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena fuori dai casi in cui il beneficio (peraltro istituto estraneo alla nozione di pena) può essere concesso integra un errore di diritto e può essere emendato esclusivamente attraverso gli strumenti di impugnazione. 1. La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla possibilità di emendare, con la procedura di correzione dell’errore materiale (art. 130 cod. pen.), una sentenza emessa in sede di patteggiamento nella parte in cui ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena in difetto dei presupposti normativi e di specifica previsione nell’accordo raggiunto. 2. Va premesso che la figura dell'errore materiale (comprensivo sia degli errori in senso stretto, che delle omissioni) consiste nella divergenza tra la volontà del giudice e la sua parallela estrinsecazione formale, frutto di un espressivo, privo di incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione. Risolvendosi tale vizio nell’inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà reale, ben può essere corretto attraverso la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (oggettivamente preordinata all’eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto), modificando la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221284). 3. Ciò considerato, proprio perché statuizione derivante da errore concettuale (suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione), in linea di principio, l'illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è vizio rimediabile con lo strumento della 3 correzione di errore materiale (Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, Siciliano, Rv. 248363). Ciò che rileva, tuttavia, non è l’oggetto della statuizione, ma l’esistenza o meno di un vizio che abbia inciso sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione;
vizio che legittima l’applicazione della procedura di correzione descritta all’art. 130 cod. proc. pen. non solo in sede di cognizione (l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: Sez. 4, n. 11478 del 12/03/2025, Aldegheri, Rv. 287727; Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872; Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Calleri, Rv. 278444; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839), ma anche in sede di esecuzione, quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto (perché, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa: Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939). Se, quindi, l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza, ove riconducibile ad un errore materiale, è emendabile con la procedura della correzione, senza necessità di impugnazione, non vi è ragione, sotto tale profilo, ove si accerti l’effettiva esistenza di una divergenza tra la volontà del giudice e la sua concreta manifestazione, per escluderne l’applicabilità anche alla parallela ipotesi dell’illegittimo riconoscimento del beneficio. Né, come correttamente ritenuto dal procuratore generale, può ritenersi significativa la specifica previsione contenuta nell’attuale comma 1- dell’art. 130, introdotta con la legge n. 103 del 2017, che, proprio in quanto specifica (relativa alla rettifica solo della specie e quantità della pena) non esclude, per le ipotesi non previste, l'applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 130 del codice di procedura penale. 4. Tutto ciò premesso, il provvedimento corretto è una sentenza di applicazione concordata della pena, resa all’interno di un procedimento in cui la componente negoziale del rito conforma lo spazio cognitivo del giudice, vincolato (seppur sotto i soli profili : Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191) al contenuto dell'accordo, che gli è consentito soltanto accogliere nei termini proposti ovvero rigettare e procedere oltre. Se, quindi, la sentenza di applicazione della pena costituisce il recepimento dell’accordo intervenuto tra le parti, è proprio il contenuto obbligato della statuizione afferente alla sospensione condizionale della pena (negoziabile e, quindi, non suscettibile di essere modificato dal giudice) a dar conto dell’esistenza 4 di un espressivo, rispetto ad una previsione negoziale, richiamata in motivazione, che non contemplava il beneficio della sospensione condizionale (logicamente non applicabile alla pena di quattro anni di reclusione). E tanto, alla luce delle superiori indicazioni, legittima l’applicazione della disciplina della correzione dell’errore materiale e dà conto dell’infondatezza dell’assunto difensivo. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL UO IA SA AN CO