Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856 .