Articolo 2 della Legge 22 aprile 1985, n. 143
Articolo 1
Versione
24 aprile 1985
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856 .

Entrata in vigore il 24 aprile 1985