Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS- - uscita servizio contenzioso e affari legali, prot. -OMISSIS- - uscita Ufficio Personale Questura di Salerno) dell’istanza di rimborso delle spese legali ex art. 18 del D.L. n. 67/1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, all’epoca dei fatti Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione della Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Salerno, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- notificato all’interessato in data -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Contenzioso e Affari Legali.
Con tale provvedimento, è stata negata all’interessato la somma richiesta in data-OMISSIS- - ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in legge 23.05.1997 n. 135 - quale rimborso per le spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-instaurato a suo carico presso il Tribunale di -OMISSIS-e conclusosi con assoluzione dai delitti ex artt. 479, 476, co. 2, 81, co.2. c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in relazione alla falsità materiale continuata), e 326, 328, 378, 81, co. 2. e 110 c.p. (omissione di atti d’ufficio continuata e in concorso, rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale).
Più nel dettaglio, con sentenza emessa in data 5 dicembre 2023, l’Ispettore veniva assolto ex articolo 530, comma 2 del c.p.p. “ perché il fatto non sussiste ” per i delitti di falsità ideologica e materiale, rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale, e “ perché il fatto non costituisce reato ” per l’ipotesi di cui all’articolo 328 c.p.
Nel corso del procedimento e del processo penale, il ricorrente si è fatto assistere da un difensore di fiducia (spese di onorari richieste dal legale: euro 24.842,59; vd. allegato n. 1 del deposito documentale del -OMISSIS-); tuttavia, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, richiesta di emettere il parere di congruità sugli onorari del legale, ha concluso per la non accoglibilità della domanda, motivandola, in estrema sintesi, sulla mancanza del nesso di causalità necessaria tra i fatti dedotti in giudizio e gli obblighi istituzionali.
Tali valutazioni sono poi confluite nel provvedimento gravato con il presente giudizio.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto rubricato: “ I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 18 DEL DECRETO LEGGE 67/1997 IN COMBINATO DISPOSTO CON LA PREVISIONE EX ART. 503, COMMA 2 C.P.P.) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO – ILLOGICITÀ - CARENZA DI MOTIVAZIONE – INCOERENZA – IRRAZIONALITÀ - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (EX ART. 10BIS LEGGE 241/90) ” con cui, sostanzialmente, l’esponente sostiene che l’assoluzione con formula piena e la stretta connessione dei fatti oggetto del procedimento penale con il servizio svolto, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito favorevole al richiedente il rimborso delle spese legali sostenute.
2.- Si costituiva il Ministero dell’Interno, concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All’udienza pubblica del -OMISSIS-, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
4.1.- L’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135/1997, prevede che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato .”
La predetta norma “ attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché - quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso - con l’ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593) ” (Cons. Stato, Sez. II, 22 agosto 2023, n. 7917).
Osserva il Collegio che il parere dell’Avvocatura dello Stato “copre” non solo la misura del rimborso delle spese di patrocinio legale (il quantum ), ma anche l’ an in presenza dei relativi presupposti, che ne costituisce il necessario antecedente logico, non potendosi procedere alla quantificazione del rimborso delle predette spese in assenza del positivo accertamento pregiudiziale della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dall’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è univoca nel sostenere che il giudizio di congruità sia espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per errori di fatto percepibili ictu oculi ovvero per palese illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità ovvero violazione delle norme che ne regolano l'espressione (circostanze non ravvisabili nella presente vicenda contenziosa) ( ex multis , T.A.R. Liguria, Sezione I, sentenza n. 5 aprile 2023, n. 394).
4.2. - Pertanto, non può condividersi la censura di violazione dell’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2 della legge 241/90) avendo l’Amministrazione dell’Interno motivato il diniego mediante un richiamo – sia nella comunicazione dei motivi ostativi, sia nel decreto di diniego - al parere dell’Avvocatura, redatto in risposta all’istanza di accesso agli atti avanzata dall’Ispettore superiore Seguino ed avendo rispettato l’obbligo di indicare “ gli estremi dell’atto da cui ne risultano le ragioni” rendendolo altresì “disponibile all’interessato ” (Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza 11 gennaio 2023).
E, dunque, coerentemente, l’Amministrazione resistente, in linea con il parere vincolante dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, e con iter logico intellegibile e non irragionevole, ha ritenuto di non dover accogliere l’istanza di rimborso avanzata dal dipendente.
4.3. – Sotto altro profilo, il Collegio ritiene di dover aderire alle prospettazioni della difesa erariale, nella parte in cui evidenzia che il presupposto per poter avanzare nei confronti dell’amministrazione di appartenenza una istanza di rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un giudizio penale, sia l’avvenuta corresponsione al proprio difensore di fiducia delle somme richieste dal professionista.
Nel caso all’esame di questo Collegio, tuttavia, la parte ricorrente non ha versato agli atti alcuna fattura o attestazione di pagamento delle somme al legale avendo depositato unicamente un prospetto di parcella per euro 24.842,59 redatto dall’Avvocato Andrea Vagito (vd. all. 6 al deposito del 09.05.2025) e dichiarato che “ il legale dello scrivente non potrà emettere fattura relativamente all’importo della parcella se non a seguito della liquidazione da parte dell’ufficio competente ” (vd. allegato n. 1 del deposito documentale del -OMISSIS-).
Risulta allora pertinente il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di chiarire che “ con la produzione del mero prospetto di parcella l’istante non ha comprovato la sussistenza del presupposto necessario per disporre il rimborso di quanto spettante per legge…In base all’articolo 18, comma 1, l’istanza può essere proposta solo nel caso in cui il dipendente abbia effettuato il pagamento al proprio difensore ” (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 02481 del 16 aprile 2020).
5. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. - Le limitate difese spiegate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di -OMISSIS-(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RA | IE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.