Art. 1.
Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato a:
a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.
Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato a:
a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.