Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2026, proposto da SI e SI in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Comprensivo “De Amicis” di Succivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 22h di sostegno nonostante la necessità di 29h settimanali; 2) GLO con cui è stato approvato il PEI l’11/2/2026 di cui non si conoscono contenuti ed estremi, se ed in quanto lesivo; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato per l’anno scolastico 2025/2026 solo 22 ore di sostegno settimanali inferiori alle 29 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’ anno 2025/2026 per 29 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 29 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI BA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso, ritualmente proposto e notificato il 13.2.2026, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) emesso dall’Amministrazione scolastica indicata in epigrafe, con cui si afferma che al minore SI (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992), viene riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (22 ore), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto.
Chiede, altresì, l’accertamento del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.
1.1.Il minore è iscritto, per l’anno scolastico 2025-2026, alla classe quarta della scuola primaria Istituto Comprensivo “De Amicis” di Succivo.
Con il PEI redatto per l’a.s. 2025/2026, depositato in giudizio unitamente al ricorso (all. 1), l’istituzione scolastica ha assegnato all’alunno l’insegnante di sostegno nella misura di n. 22 ore su 29 di frequenza settimanali.
I ricorrenti sostengono quindi che la determinazione dell’Istituto è illegittima ed errata considerato che il minore ha bisogno di un ausilio continuativo, e le ore di sostegno di cui necessita, previa adozione dei provvedimenti prodromici, non possono essere quantificate in misura inferiore all’intero orario di frequenza; inoltre il provvedimento mina la tranquillità dell’alunno nell’ambiente scolastico allontanandolo dagli obiettivi minimi perseguibili esclusivamente con il supporto continuativo dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica.
Il PEI al quadro 9, riporta che il numero di ore assegnate è pari a 22 ma afferma che vi sarebbe bisogno di un insegnante per l’intero orario, di 29 ore. Pertanto, esso presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria ed illogica.
Esso, lasciando scoperto il bambino per ben 7h ha costretto la famiglia ad un orario scolastico ridotto. Per tali motivi la famiglia si è rifiutata di firmare il PEI impugnato.
1.2. La domanda è affidata alle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili tra cui la contraddittorietà e il difetto di motivazione.
2. Le Amministrazioni intimate risultano costituite in giudizio con deposito documentale.
3. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Vale premettere che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Questa Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera materia del sostegno scolastico sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella Sent. n. 1330/2015 e nella sentenza 5668/2019, le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.
5. Nel merito, la domanda appare fondata per le ragioni di seguito esposte.
L’Amministrazione scolastica qui intimata, con il PEI in atti, ha fissato in 22 ore la misura di sostegno di cui potrà fruire il minore ricorrente per l’a.s. 2025-2026, che corrisponde alle ore assegnate dal dirigente scolastico già prima dell’inizio dell’anno scolastico e confermate dal PEI.
Astrattamente, pertanto, l’esercizio del potere amministrativo avrebbe circoscritto il fabbisogno necessario alle ore effettivamente assegnate anche con il GLO del 9.10.2025.
Volendo semplificare al massimo la decisione, con il richiamo ai precedenti di questa Sezione citati nel ricorso, emergono alcune particolarità del caso, che sono state in parte evidenziate anche nella nota del dirigente scolastico del 20.2.2026 (vedi produzione Amministrazione).
Sicuramente l’adozione del PEI solo a febbraio 2026 è fuori termine rispetto alle previsioni dell’art. 7 co. 2 del d.lgs. 66 del 2017.
Tuttavia, il GLO risulta adottato il 9 ottobre 2025 e prevede l’assegnazione di 22 ore in accordo con la famiglia, per ragioni che sono in parte legate alle terapie in parte alla possibilità del minore di stare in classe per l’intero orario.
Orbene, l’assegnazione di 22 ore mediante PEI è sostanzialmente conforme al GLO e, astrattamente, non presenta illegittimità e anomalie tali da comportarne l’annullamento.
La richiesta della parte è quindi motivata esclusivamente dalla necessità di adire il TAR in quanto la presenza dell’insegnante di sostegno è inadeguata tenuto conto dello stato di invalidità del minore.
5.1. Il Collegio ritiene che il PEI possa essere ritenuto illegittimo esclusivamente sotto il profilo del difetto di istruttoria, in quanto esso, in alcune parti, evidenzia che la gravissima condizione dell’alunno rende indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno, il che è incompatibile con il monte ore assegnato.
La circostanza che la famiglia abbia richiesto l’aumento delle ore rispetto a quelle di cui al GLO e che il PEI sia stato adottato non contemporaneamente al GLO ma ben quattro mesi dopo, lascia supporre che la condizione del minore sia cambiata nelle more, e che la sua permanenza in classe richieda una presenza diversa.
D’altra parte, la nota del 20.2.2026 del dirigente scolastico evidenzia un comportamento corretto della scuola, che non si è attivata a chiedere l’insegnante in deroga proprio per effetto dell’accordo sulle 22 ore risultante dal GLO.
Il tempo trascorso tra redazione del GLO e redazione del PEI è indicativo di una situazione presumibilmente evolutasi e non adeguatamente valutata dalla scuola, non per negligenza ma probabilmente a causa della novità della situazione.
Resta il fatto che la patologia da cui il minore è affetto è talmente invalidante che negare l’assegnazione integrale delle ore significa ledere comunque il suo diritto all’istruzione, anche in considerazione che la famiglia ha affermato di non aver condiviso il PEI.
Si tratta di una disfunzione del sistema che non è imputabile alla responsabilità del dirigente scolastico ma che va comunque risolta mediante la richiesta di un insegnante di sostegno per integrare le ore residue, auspicandosi che per l’anno 2026-2027 il PEI venga adottato subito dopo il GLO, così da non lasciare margine interpretativo circa l’eventuale condivisione di scelte tra scuola e famiglia.
6. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al riconoscimento del diritto del minore ricorrente, come in epigrafe rappresentato, ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione corrispondente all’orario integrale.
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure sopra descritte.
Va quindi accertato il diritto del minore in epigrafe all’assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, in deroga all’organico esistente e, per l’effetto, va accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. La presente sentenza deve essere trasmessa, oltre che alle parti costituite, e previo oscuramento dei dati personali delle parti (non del nome dell’Istituto Scolastico), alle seguenti Amministrazioni e autorità, anche esterne alla provincia di Caserta, per consentire la condivisione delle medesime informazioni:
- ISTITUTO Comprensivo “De Amicis” di Succivo;
- Ministero dell’Istruzione e del merito (gabinetto del Ministro);
- Ufficio scolastico regionale della Campania;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta;
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati nella parte motiva e, dunque, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe, per l’anno in corso, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’orario scolastico;
b) per l’effetto, accerta il diritto del minore ad essere assistito da insegnanti di sostegno per l’intera durata dell’orario scolastico;
c) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione al minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico corrispondenti all’orario scolastico;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto De Amicis di Succivo: : ceic8aa00d@pec.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
RI BA CA, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA CA | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.