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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2042 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catanzaro, alla Via Sant'Agostino, n.2, presso lo studio dell'Avv.
Rita Parentela che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 5 dicembre 2024,
[...]
e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Orvieto in data 4 giugno 2010, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati due figli: CP_1
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 1 di 8 (nato il [...]) e (nato il [...]) – deducevano che “dopo Per_1 un primo periodo di armonia e reciproco sostegno” e nonostante i tentativi esperiti per ricostituire l'affectio coniugalis, l'unione matrimoniale si era irrimediabilmente deteriorata.
Esponevano, altresì, di disporre di redditi propri e che la casa adibita a residenza familiare era stata acquistata da entrambi i coniugi, i quali provvedevano al pagamento dei ratei del contratto di mutuo contratto a tal fine.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti chiedevano pronunciarsi la separazione dei coniugi, con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
Dichiaravano, infine, di non riconciliarsi e di volersi avvalere, altresì, della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con le quali dichiaravano di non riconciliarsi.
1.1. Differita per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo l'udienza del 16 aprile
2025, fissata con decreto del 13 dicembre 2024, all'esito della successiva udienza del 10 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Delegato
– preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi –rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 22 settembre 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale, congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati, sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente la sussistenza di una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere - secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 2 di 8 e il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare CP_1 Per_1 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE, sita in Catanzaro, Trav. II Milano, n. 8, rimarrà in comproprietà dei coniugi con assegnazione alla sig.ra con Pt_2 obbligo da parte dei coniugi di donarla ai propri figli;
c) il mutuo rimarrà accollato ad entrambi i coniugi che provvederanno al pagamento ciascuno del 50% del rateo mensile;
d) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
e) le spese relative ai canoni acqua, gas, luce, internet verranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi;
f) il mobilio presente nella casa coniugale, rimarrà nella disponibilità di entrambi presso la casa coniugale, con facoltà del Dott. di disporre in modo Parte_1 esclusivo lo studio di sua proprietà.
QUANTO ALL'AFFIDO DEI MINORI
1) disporre l'affido condiviso paritetico dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la casa coniugale;
2) per l'effetto, i coniugi a settimane alterne vivranno con i figli presso la casa coniugale, con diritto di prelevare i propri effetti personali all'occorrenza;
3) nella settimana di collocamento del genitore, ciascuno provvederà al mantenimento dei minori e alla gestione dei medesimi: in particolare, il genitore
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 3 di 8 provvederà ad accompagnare e prelevare i figli da scuola, li seguirà nelle attività extrascolastiche e non.
Rimane incontestato il diritto di ciascuno dei genitori di delegare i nonni e/o la baby-sitter in talune delle attività sopra indicate.
4) Alternativamente il genitore non collocatario potrà vedere e tenere presso di sé
i figli minori, previo accordo e congruo avviso al genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni di studio, personali e di svago dei minori, nella settimana di non spettanza.”
FESTIVITÀ NATALIZIE
Salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire con ogni mezzo entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che ad anni alterni i figli saranno con un genitore la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno o il Capodanno, e così il 6 gennaio a pranzo con uno dei genitori e a cena con l'altro per consentire al minore di trascorrere la festività dell'Epifania con entrambi i genitori.
FESTIVITA' PASQUALI
I genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro entro e non oltre il
20 febbraio di ciascun anno, concordano a sua volta di avere i minori, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 del mattino alle ore 20,30.
VACANZE ESTIVE
I genitori potranno tenere con sé i figli in via esclusiva 15 giorni consecutivi nel mese di luglio E 15 GIORNI CONSECUTIVI nel mese di agosto e previo accordo da definirsi ogni anno entro la data del 30 maggio. In caso di mancato accordo e si trasferiranno per tutta la stagione estiva presso l'abitazione CP_1 Per_1 della madre sita in Badolato Marina.
Compleanni ed onomastici del figlio minore nonché festa dei nonni
Ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno i loro compleanno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra loro;
per la festa dei nonni
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 4 di 8 che ricorre il 2 di ottobre i minori saranno ad anni alterni dalle ore 10,00 alle ore
16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 con l'altro (con relativo pernotto).
Compleanni ed onomastici dei genitori
I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà o della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto.
Inoltre, i genitori, par favorire il mantenimento dei rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche acconsentire al minore di trascorrere con gli zii ed i nonni materni o paterni i relativi compleanni e\o onomastici.
Festa del Papà e Festa della Mamma
I minori trascorreranno, inoltre, la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori.
Quanto alle altre festività (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre)
i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
In caso di malattia il genitore settimanalmente non collocatario, previo accordo e comunicazione, potrà fare visita ai figli presso la casa coniugale.
i genitori, in ogni caso, potranno comunicare telefonicamente con i figli ogni giorno.
i genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute [scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.] dei minori verranno prese concordemente dai coniugi.
QUANTO AL MANTENIMENTO
Essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi propri, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro all'uopo rinunciandovi entrambi espressamente.
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 5 di 8 In relazione al mantenimento dei minori, stante il collocamento paritetico, ciascun genitore vi provvederà singolarmente, con l'obbligo di provvedere nei giorni di collocamento ai bisogni quotidiani dei minori.
Con riferimento alla contribuzione paritaria dei genitori alle spese straordinarie dei minori si propone l'adozione del presente protocollo d'intesa:
1. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 6 di 8 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze.
Per l'effetto, all'esito del prospettarsi di una spesa straordinaria non suscettibile di preavviso il genitore provvederà a fornire all'altro debita attestazione relativa all'importo utilizzato o utilizzando e lo stesso, entro 3 gg. dal ricevimento, dovrà provvedere a rimettere il 50% della somma de qua tramite mezzo bonifico bancario.
Ugualmente nel caso di spese straordinarie da concordarsi tra i genitori, una volta espresso il relativo consenso, l'altro coniuge sarà tenuto a corrispondere, sempre nella sopra indicata modalità, il 50% dell'importo di spesa.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, al rilascio dei documenti dei minori validi per l'estero.
Operata tale divisione i coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese”.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nato in [...]
Catanzaro il 19.10.1976 e , nata in [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno matrimonio concordatario in Orvieto il 4 giugno 2010 Parte_2
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2010,
Parte II, Serie B, N. 8, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa le condizioni della separazione riportare in parte motiva e che qui s'intendono integralmente trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni,
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 7 di 8 annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
29 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2042 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Catanzaro, alla Via Sant'Agostino, n.2, presso lo studio dell'Avv.
Rita Parentela che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 5 dicembre 2024,
[...]
e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Orvieto in data 4 giugno 2010, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati due figli: CP_1
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 1 di 8 (nato il [...]) e (nato il [...]) – deducevano che “dopo Per_1 un primo periodo di armonia e reciproco sostegno” e nonostante i tentativi esperiti per ricostituire l'affectio coniugalis, l'unione matrimoniale si era irrimediabilmente deteriorata.
Esponevano, altresì, di disporre di redditi propri e che la casa adibita a residenza familiare era stata acquistata da entrambi i coniugi, i quali provvedevano al pagamento dei ratei del contratto di mutuo contratto a tal fine.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti chiedevano pronunciarsi la separazione dei coniugi, con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
Dichiaravano, infine, di non riconciliarsi e di volersi avvalere, altresì, della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte con le quali dichiaravano di non riconciliarsi.
1.1. Differita per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo l'udienza del 16 aprile
2025, fissata con decreto del 13 dicembre 2024, all'esito della successiva udienza del 10 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Delegato
– preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi –rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 22 settembre 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale, congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati, sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente la sussistenza di una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere - secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 2 di 8 e il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare CP_1 Per_1 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE, sita in Catanzaro, Trav. II Milano, n. 8, rimarrà in comproprietà dei coniugi con assegnazione alla sig.ra con Pt_2 obbligo da parte dei coniugi di donarla ai propri figli;
c) il mutuo rimarrà accollato ad entrambi i coniugi che provvederanno al pagamento ciascuno del 50% del rateo mensile;
d) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
e) le spese relative ai canoni acqua, gas, luce, internet verranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi;
f) il mobilio presente nella casa coniugale, rimarrà nella disponibilità di entrambi presso la casa coniugale, con facoltà del Dott. di disporre in modo Parte_1 esclusivo lo studio di sua proprietà.
QUANTO ALL'AFFIDO DEI MINORI
1) disporre l'affido condiviso paritetico dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la casa coniugale;
2) per l'effetto, i coniugi a settimane alterne vivranno con i figli presso la casa coniugale, con diritto di prelevare i propri effetti personali all'occorrenza;
3) nella settimana di collocamento del genitore, ciascuno provvederà al mantenimento dei minori e alla gestione dei medesimi: in particolare, il genitore
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 3 di 8 provvederà ad accompagnare e prelevare i figli da scuola, li seguirà nelle attività extrascolastiche e non.
Rimane incontestato il diritto di ciascuno dei genitori di delegare i nonni e/o la baby-sitter in talune delle attività sopra indicate.
4) Alternativamente il genitore non collocatario potrà vedere e tenere presso di sé
i figli minori, previo accordo e congruo avviso al genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni di studio, personali e di svago dei minori, nella settimana di non spettanza.”
FESTIVITÀ NATALIZIE
Salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire con ogni mezzo entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che ad anni alterni i figli saranno con un genitore la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno o il Capodanno, e così il 6 gennaio a pranzo con uno dei genitori e a cena con l'altro per consentire al minore di trascorrere la festività dell'Epifania con entrambi i genitori.
FESTIVITA' PASQUALI
I genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro entro e non oltre il
20 febbraio di ciascun anno, concordano a sua volta di avere i minori, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9 del mattino alle ore 20,30.
VACANZE ESTIVE
I genitori potranno tenere con sé i figli in via esclusiva 15 giorni consecutivi nel mese di luglio E 15 GIORNI CONSECUTIVI nel mese di agosto e previo accordo da definirsi ogni anno entro la data del 30 maggio. In caso di mancato accordo e si trasferiranno per tutta la stagione estiva presso l'abitazione CP_1 Per_1 della madre sita in Badolato Marina.
Compleanni ed onomastici del figlio minore nonché festa dei nonni
Ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno i loro compleanno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra loro;
per la festa dei nonni
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 4 di 8 che ricorre il 2 di ottobre i minori saranno ad anni alterni dalle ore 10,00 alle ore
16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 con l'altro (con relativo pernotto).
Compleanni ed onomastici dei genitori
I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà o della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto.
Inoltre, i genitori, par favorire il mantenimento dei rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche acconsentire al minore di trascorrere con gli zii ed i nonni materni o paterni i relativi compleanni e\o onomastici.
Festa del Papà e Festa della Mamma
I minori trascorreranno, inoltre, la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori.
Quanto alle altre festività (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre)
i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
In caso di malattia il genitore settimanalmente non collocatario, previo accordo e comunicazione, potrà fare visita ai figli presso la casa coniugale.
i genitori, in ogni caso, potranno comunicare telefonicamente con i figli ogni giorno.
i genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute [scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.] dei minori verranno prese concordemente dai coniugi.
QUANTO AL MANTENIMENTO
Essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi propri, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro all'uopo rinunciandovi entrambi espressamente.
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 5 di 8 In relazione al mantenimento dei minori, stante il collocamento paritetico, ciascun genitore vi provvederà singolarmente, con l'obbligo di provvedere nei giorni di collocamento ai bisogni quotidiani dei minori.
Con riferimento alla contribuzione paritaria dei genitori alle spese straordinarie dei minori si propone l'adozione del presente protocollo d'intesa:
1. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 6 di 8 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter);
c) viaggi e vacanze.
Per l'effetto, all'esito del prospettarsi di una spesa straordinaria non suscettibile di preavviso il genitore provvederà a fornire all'altro debita attestazione relativa all'importo utilizzato o utilizzando e lo stesso, entro 3 gg. dal ricevimento, dovrà provvedere a rimettere il 50% della somma de qua tramite mezzo bonifico bancario.
Ugualmente nel caso di spese straordinarie da concordarsi tra i genitori, una volta espresso il relativo consenso, l'altro coniuge sarà tenuto a corrispondere, sempre nella sopra indicata modalità, il 50% dell'importo di spesa.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, al rilascio dei documenti dei minori validi per l'estero.
Operata tale divisione i coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese”.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nato in [...]
Catanzaro il 19.10.1976 e , nata in [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno matrimonio concordatario in Orvieto il 4 giugno 2010 Parte_2
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2010,
Parte II, Serie B, N. 8, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa le condizioni della separazione riportare in parte motiva e che qui s'intendono integralmente trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni,
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 7 di 8 annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
29 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 2042/2024 - Pagina 8 di 8