Articolo 8 della Legge 26 aprile 1983, n. 130
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 aprile 1983
Art. 8.
Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, numero 227 , e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984--1989. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente in lire 115 miliardi ed in lire 322 miliardi.
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'articolo 16 della medesima legge, e' elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari.
Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240 .
Il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituito con l' articolo 13 della legge 24 maggio 1977, numero 227 , e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1984.
In deroga al quinto comma del predetto articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, l'importo di lire 200 miliardi e' completamente utilizzabile per il pagamento di indennizzi.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprieta' contadina, e elevata di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.
Entrata in vigore il 30 aprile 1983