Articolo 5 della Legge 25 luglio 2000, n. 213
Articolo 4Articolo 6
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16 agosto 2000
Art. 5. Pagamento differito 1. L' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , e' abrogato.
2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , cosi' come modificato dal presente provvedimento:
"Art. 4 (Aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine su prodotti petroliferi. Altre disposizioni in materia di entrate). - 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere f), punto 1), e d) punto 3 della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.77 e da L. 70.671 a L. 71.628 per conto kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
2. (Comma abrogato).
3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 2l giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuiti, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l' art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali, o di maniglie di qualsiasi tipo.
7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non puo' essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.
8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.
9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze".
- Si riporta il testo degli articoli 226 e 227 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, gia' citato nelle note all'art. 3:
"Art. 226. - L'autorita' doganale determina, fra le modalita' sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, oppure all'art. 220, paragrafo 1;
b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorita' doganale, che non puo' eccedere trentuno giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 1, secondo comma".
"Art. 227. - 1. La dilazione di pagamento e' di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue:
a) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera a), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi e' contabilizzato dall'autorita' doganale.
Quando ci si avvalga dell'art. 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, e' diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;
b) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera b), il termine e' calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale.
Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;
c) quando la dilazione di pagamento e' effettuata conformemente all'art. 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale e' concesso lo svincolo delle merci. Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e' uguale alla meta' del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:
a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdi' della quarta settimana successiva;
b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al piu' tardi il sedicesimo giorno del mese successivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' gia' citato nelle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 16 agosto 2000
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