Art. 27. (Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche' una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. 2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 sono definite le modalita':
a) ((di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalita' differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;)) b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilita' economica degli investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.
e-bis) ((di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attivita' di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalita' rispetto all'entita' dell'obbligo medesimo;)) e-ter) ((di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.)) 2-bis. ((Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
a) ((di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalita' differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;)) b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilita' economica degli investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.
e-bis) ((di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attivita' di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalita' rispetto all'entita' dell'obbligo medesimo;)) e-ter) ((di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.)) 2-bis. ((Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))