Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1684 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 28 maggio 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Vicolo del Moro n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Elena Bonadia dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: ) e (C.F.: ), _1 C.F._2 CP_2 C.F._3 entrambe elettivamente domiciliate in Fossano (CN), Via Cavour n. 12/F, presso lo studio dell'Avv. Andrea Bratulich dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in atti;
- CONVENUTE -
Oggetto: azione di risoluzione contrattuale e azione di risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28 maggio 2024 i difensori delle parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
1
= previe le più opportune declaratorie del caso;
IN VIA ISTRUTTORIA
= previa, se del caso, ammissione di prova per testi sui capitoli di prova sub. 6) e 7) di cui alla memoria ex 183 VI co. n. 2 c.p.c. delli 11.02.2022, esclusi con l'ordinanza del 29.03.2022;
Preso atto delle risultanze istruttorie già acquisite e della documentazione prodotta
NEL MERITO
= accertare la sussistenza in capo alle SI.re e , in qualità di _1 CP_2 socie illimitatamente responsabili della cessata società Controparte_3
dell'obbligo di pagamento in favore della società
[...] Parte_1 in persona della legale rappresentante pro tempore, SI.ra
[...] [...]
, dell'importo di € 21.319,95 e, conseguentemente, Pt_1
= accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalle SI.re e _1
, in qualità di socie illimitatamente responsabili della cessata società CP_2 [...] nei confronti della società attrice e, per l'effetto, Controparte_3
= condannare le SI.re e , in qualità di socie illimitatamente _1 CP_2 responsabili della cessata società al Controparte_3 pagamento dell'importo di complessivi € 21.319,95 in favore della società
[...] in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, SI.ra ; Parte_1
= oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza indicata nella “risoluzione del compromesso di cessione” sino al saldo effettivo, il tutto nei limiti di competenza del Tribunale adito;
= con vittoria di spese e onorari tutti di giudizio, rimborso spese generali 15% e accessori di legge”.
Il difensore della parte convenuta ha concluso chiedendo: “Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
accertata l'insussistenza di alcun obbligo di pagamento in capo alle convenute
respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa, giacché infondata in fatto ed in diritto.
2 IN VIA SUBORDINATA
accertato e dichiarato l'intervento dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa
In ogni caso
Con il pieno favore di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali,
C.P.A. e I.V.A.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 9 giugno 2021, la società (d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, ) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e Parte_1 _1
lamentando il grave inadempimento di queste ultime agli accordi intercorsi inter CP_2 partes e meglio precisati infra.
L'attrice, nello specifico, deduceva:
a) di avere stipulato, in data 1° febbraio 2010, con la società Controparte_3
(P.IVA: ), in persona delle socie illimitatamente
[...] P.IVA_2 responsabili e legali rappresentanti p.t., e , il compromesso di _1 CP_2 cessione dell'azienda “ e delle Parte_1 autorizzazioni comunali per la somministrazione di alimenti e bevande n. 283 2 284 rilasciate in data 10 maggio 2006 dal Comune di San Michele Mondovì;
b) che, in data 24 febbraio 2010, le parti contraenti avevano sottoscritto contratto di affitto di azienda a rogito Notaio Persona_1
c) che la società cessionaria è sempre stata irregolare nei pagamenti di quanto dovuto alla cedente e, in data antecedente al 31 agosto 2011, le SIg.re , Parte_1 _1
e avevano sottoscritto, in nome e per conto delle società dalle
[...] CP_2 stesse rappresentate, la scrittura privata avente a oggetto la “risoluzione compromesso di cessione”;
3 d) che la sottoscrizione di tale atto era avvenuta nello studio commercialistico LE e
AZ;
e) che con tale atto le SI.re e si erano impegante a “restituire i _1 CP_2 locali ad oggi utilizzati in virtù di contratto di locazione di azienda a decorrere dal 31
Agosto 2011” e a “pagare gli arretrati…oltre ai canoni di locazione dell'immobile ove risulta ubicata l'attività sino alla data di risoluzione del contratto di locazione”, obbligandosi “a pagare dal 15 del mese di Settembre e in pari data per i mesi successivi sino all'estinzione del debito residuo l'importo di € 500,00
(Cinquecento/00)”;
f) che l'importo complessivamente dovuto alla società attrice in forza di tali atti era ammontante ad euro 21.319,95, così calcolato:
- n. 17 fatture da euro 1.700,00 cadauna per il complessivo importo di euro
28.900,00
- importo per fornitura gas per euro 1.065,00
- importo per fornitura di acqua per euro 454,95
TOTALE euro 30.419,95 –
- a detrarre acconti versati per l'importo di euro 9.100,00
TOTALE ANCORA DOVUTO euro 21.319,95
g) che, nelle more, la società era CP_3 Controparte_3 cessata;
h) che, nonostante le stragiudiziali diffide, le SI.re e non _1 CP_2 avevano provveduto al pagamento di quanto dovuto all'esponente;
i) che, in data 19 ottobre 2020, la società attrice aveva invitato le SI.re e _1
a un tentativo di negoziazione assistita, ma anche quest'ultima nona CP_2 aveva sortito esito positivo, risolvendosi nella dichiarazione di mancato accordo del
29-30 marzo 2021.
Tanto premesso, parte attrice concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere:
“NEL MERITO
= accertare, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza in capo alle SI.re e _1
, in qualità di socie illimitatamente responsabili della cessata società CP_2 [...]
dell'obbligo di pagamento in favore della società Controparte_3
4 in persona della legale Parte_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , dell'importo di € 21.319,95 dovuto in Parte_1 forza del compromesso di cessione dell'01.02.2010, del contratto di affitto di azienda del
24.02.2010 e della “risoluzione del compromesso di cessione” e, conseguentemente,
= accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalle SI.re e _1
, in qualità di socie illimitatamente responsabili della cessata società CP_2 [...] nei confronti della società attrice e, per l'effetto, Controparte_3
= condannare le SI.re e , in qualità di socie illimitatamente _1 CP_2 responsabili della cessata società al Controparte_3 pagamento dell'importo di complessivi € 21.319,95 in favore della società
[...] in persona della legale rappresentante pro Parte_1 tempore, SI.ra ; Parte_1
= oltre agli interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza indicata nella “risoluzione del compromesso di cessione” sino al saldo effettivo, il tutto nei limiti di competenza del Tribunale adito;
= con vittoria di spese e onorari tutti di giudizio, rimborso spese generali 15% e accessori di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute _1
e le quali, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto CP_2 quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto delle proposte domande siccome infondate in fatto ed in diritto. In particolare, le convenute rilevavano come dal documento denominato
“risoluzione del compromesso di cessione” prodotto dalla controparte era dato evincersi che alcun importo a titolo di arretrati dovuti era stato indicato, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente alcun inadempimento imputabile. Eccepivano, in ogni caso,in linea gradata l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. alla luce della data di emissione delle fatture e della natura del credito asseritamente vantato.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
▪ accertata l'insussistenza di alcun obbligo di pagamento in capo alle convenute
▪ respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa, giacché infondata in fatto ed in diritto.
5 IN VIA SUBORDINATA
• accertato e dichiarato l'intervento dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
• respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa
In ogni caso
Con il pieno favore di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali,
C.P.A. e I.V.A.”.
All'udienza del 2 dicembre 2021, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti difensivi e contestavano le avverse allegazioni e produzioni e, su richiesta delle stesse venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, assunte le prove orali articolate dalle parti ed esaurita tale attività istruttoria, la causa, ritenuta conseguentemente matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, all'udienza cartolare del 28 maggio 2024 ove, ove venivano precisate le conclusioni e riservata la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
Le domande proposte da parte attrice sono risultate infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Nella controversia in esame, invero, la società ha agito nei confronti di Parte_1 _1
e , quali socie illimitatamente responsabili della cessata società
[...] CP_2 [...]
lamentando l'inadempimento di queste ultime Controparte_3 all'obbligo di pagamento in proprio favore dell'importo di euro 21.319,95 dovutole in forza del compromesso di cessione del 1° febbraio 2010, del contratto di affitto di azienda del 24 febbraio 2010 e della risoluzione del compromesso di cessione.
Alla luce di quanto dedotto parte attrice ha chiesto accertare il grave inadempimento delle convenute in relazione alle obbligazioni assunte e, per l'effetto, condannare le medesime al pagamento in proprio favore del menzionato importo di euro 21.319,95, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza indicata
6 nella “risoluzione di compromesso di cessione” sino al saldo effettivo nonché spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
La fattispecie in esame impone, in via preliminare, di meglio precisare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.
È noto, infatti, che, in tema di onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Facendo applicazione di dette coordinate, in materia di impugnative contrattuali, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 13533/2001 - resa a Sezioni Unite -, ha sancito l'ulteriore principio secondo cui è onere del creditore provare il titolo della propria pretesa
(depositando agli atti del giudizio i relativi fatti costitutivi, id est il contratto o altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico), dovendosi considerare oggetto di esclusiva allegazione l'inadempimento del debitore;
è, viceversa, onere di quest'ultimo provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'esistenza di un rapporto negoziale sia circostanza incontroversa tra le parti e documentalmente provata dalla stipula, in data 1° febbraio 2010, del compromesso di cessione d'azienda cui era seguita, in parziale adempimento dello stesso, in data 24 febbraio 2010, la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda (cfr. docc. n. 1 e 2 allegati alla produzione di parte attrice).
Parte attrice ha, pertanto, assunto l'inadempimento della controparte dalle obbligazioni assunte (consistenti nel pagamento dei canoni di affitto dell'azienda), il quale – secondo la prospettazione dalla stessa fornita – sarebbe stato vieppiù avvalorato dalla successiva sottoscrizione dell'atto di “risoluzione del compromesso di cessione”, avente natura di
7 ricognizione di debito, con cui le parti convenute si erano impegnate a “restituire i locali ad oggi utilizzati in virtù di contratto di locazione di azienda a decorrere dal 31 Agosto 2011” e a
“pagare gli arretrati oltre ai canoni di locazione dell'immobile ove risulta ubicata l'attività sino alla data di risoluzione del contratto di locazione”, obbligandosi “a pagare dal 15 del mese di settembre ed in pari data per i mesi successivi sino all'estinzione del debito residuo l'importo di euro 500” (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte attrice).
La parte convenuta, da parte sua, ha contestato la valenza ricognitiva del documento denominato “risoluzione del compromesso di cessione”, non essendo stato ivi indicato alcun importo a titolo di arretrati dovuti, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, ex art. 2948 c.c., trattandosi di obbligazione scaturente da contratto di affitto.
Tanto premesso, assorbente ai fini della decisione della controversia che ne occupa è l'esame della sollevata eccezione di prescrizione. La stessa deve ritenersi fondata per le ragioni di cui appresso.
In primo luogo, ancorché suggestiva, la prospettazione dell'attrice – secondo cui con la sottoscrizione della “risoluzione del compromesso di cessione”, pur costituente una promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., le convenute, e , _1 CP_2 avevano contratto in favore della società attrice un'obbligazione di pagamento distinta da quelle anteriormente assunte con la stipula del compromesso di cessione e del contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto la somma di tutti gli importi arretrati dovuti – non appare condivisibile atteso che dimostra di non fare corretta applicazione dei principi dettati in tema di ricognizione di debito.
Ed invero, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art.
1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è
8 invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv.
642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01).
Ebbene, nel caso in esame, non appare revocabile in dubbio che le dichiarazioni contenute nella “risoluzione del compromesso di cessione” (documento, peraltro, privo di data certa), sebbene non presentino una espressa indicazione dell'entità effettiva del credito, abbiano natura ricognitiva di pregressi rapporti obbligatori, la cui sussistenza non è stata neanche contestata dalle odierne parti del giudizio;
il riferimento, in altri termini, è alle obbligazioni sorte con la stipula del contratto di affitto di azienda del 24 febbraio 2010, ove le parti affittuarie si erano obbligate al pagamento in favore della società attrice del canone mensile dell'importo di euro 1.000,00 oltre IVA per il periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° marzo 2010 (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice).
Pertanto, trattandosi evidentemente di obbligazioni periodiche costituenti il corrispettivo del godimento della cosa e, pertanto, sostanzialmente assimilabili ai canoni di locazione, non può che venire in rilievo la disciplina di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., con conseguente applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, in assenza di prova della data di sottoscrizione del “documento di risoluzione del compromesso di cessione” e di altro valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione delle obbligazioni sorte in data 24 febbraio 2010 e protrattesi per i successivi 18 mesi (dunque sino al mese di agosto 2011) – atteso che il primo atto di formale costituzione in mora del debitore è, invero, datato 20 novembre 2018 – il credito vantato dalla società attrice deve ritenersi prescritto, con conseguente fondatezza della sollevata eccezione preliminare.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed il suo conseguente accoglimento determina il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione relativa alla domanda principale.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i
9 valori minimi dello scaglione di riferimento, alla luce dell'attività processuale concretamente svolta ed i motivi a fondamento della presente decisione (accoglimento dell'eccezione di prescrizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
b) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla refusione in favore di e delle spese _1 CP_2 di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, l'11 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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