Art. 2. Concorso per esami 1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni nella percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in ciascun ruolo organico, al 31 dicembre di ogni anno.
2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente da parte dell'amministrazione che indice il concorso e' pari al cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo organico. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente da parte dell'amministrazione che indice il concorso e' pari al cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo organico. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.