Sentenza 2 novembre 2018
Massime • 1
Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria).
Commentari • 3
- 1. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2018, n. 49897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49897 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2018 |
Testo completo
49 89 7- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez..1478/18 - Presidente - PATRIZIA PICCIALLI UP 18/10/2018- MARIAROSARIA BRUNO R.G.N. 25748/2018 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH -Relatore DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AZ nato a [...] il [...] AN RK nato a [...] il [...] AN LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. dato atto che alcun difensore è comparso, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza resa in data 5 marzo 2018, ha confermato la condanna emessa il 18 maggio 2017 dal Tribunale di Livorno, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di IH IR, AN RK e AN LE, in relazione ai reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, in danneggiamento e in lesioni volontarie, con l'aggravante del nesso teleologico (capo A), nonché in relazione al reato di furto aggravato in concorso (così diversamente qualificato il delitto di ricettazione originariamente contestato al capo B) ed infine quanto al solo IH IR in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti circa l'assunzione di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida (capo C): reati contestati come commessi in Livorno, il 2 settembre 2016. I fatti posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti sono riassumibili nei termini seguenti: dopo essersi impossessati di alcune valigie di proprietà di ER OL - che ne denunciava il furto -, i tre imputati si allontanavano a bordo di un'autovettura priva di copertura assicurativa;
a seguito di intimazione di ALT da parte delle forze dell'ordine, i tre individui si davano alla fuga a bordo della vettura, percorrendo la strada anche contromano e mettendo a repentaglio la vita degli stessi passanti;
durante il tragitto, danneggiavano una delle auto delle Volanti e tentavano di investire gli agenti che erano scesi dall'auto di servizio;
infine, scendevano dalla macchina e ingaggiavano una colluttazione con gli agenti, procurando lesioni a due di loro;
sulla vettura venivano poi trovati arnesi da scasso, tra cui un grosso seghetto;
il sopralluogo eseguito presso l'appartamento ove era avvenuto il tentativo di accesso consentiva di constatare che vi era una grata segata e piegata verso l'interno. In seguito alle successive verifiche veniva scoperta la refurtiva (ossia le valigie); il IH, in seguito, rifiutava di sottoporsi ai controlli ospedalieri volti a verificare se egli avesse condotto l'autovettura in stato d'alterazione da assunzione di stupefacenti.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono AN LE, AN RK e IH IR, per il tramite del loro difensore di fiducia.
3. Il ricorso dei due fratelli AN consta di due motivi, riferiti rispettivamente all'addebito sub A e al trattamento sanzionatorio, e ciascun motivo é teso a lamentare violazione di legge e, soprattutto, vizio di motivazione.
3.1. Cominciando dal primo motivo di ricorso, in esso gli esponenti denunciano la carenza motivazionale della sentenza impugnata sotto il profilo del loro contributo ai reati di cui al capo A: poiché infatti era il IH alla guida 2 dell'autovettura, era unicamente riferibile a una sua iniziativa il fatto di essersi dato alla fuga, di avere tentato di investire gli agenti e di avere speronato l'auto delle forze di polizia;
invece i due AN, una volta scesi dalla vettura, si limitavano a dimenarsi mentre venivano bloccati dagli agenti. In tale condotta, dunque, non é dato ravvisare né la materialità del concorso nei reati contestati, né la volontà di cooperare in essi;
né é stata indagata la configurabilità del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen., anziché del concorso ordinario ex art. 110 cod.pen.. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
4. Il ricorso del IH consta di tre motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che si è risolta in un mero richiamo alla motivazione resa dal giudice di primo grado, senza alcun vaglio critico, e non ha affrontato i motivi d'appello nella parte in cui essi richiamano la diversa versione dei fatti fornita dal IH a proposito del momento in cui sarebbero stati esplosi colpi di pistola, che gli operanti collocano dopo la manovra del IH per ripartire e l'odierno ricorrente colloca in un momento antecedente e attribuisce all'agente che si era posto davanti all'auto.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in riferimento alla riqualificazione del delitto di ricettazione di cui al capo B in quello di furto aggravato, non essendovi prova di chi fosse l'autore della condotta furtiva.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, a fronte del comportamento processuale collaborativo del IH. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dal ricorso dei due fratelli AN, il primo motivo é الله manifestamente infondato.
1.1. Il percorso argomentativo posto a base della conferma della condanna per il reato di cui al capo A é puntuale e caratterizzato da logicità e congruità: vi si evidenzia non solo che l'autovettura a bordo della quale i tre imputati fuggivano era del padre dei due AN, ma altresì, e soprattutto, che costoro dimostravano concretamente di non agire in modo passivo o meramente connivente, allorché, una volta scesi dalla vettura, il AN RK cercava di colpire il sovr. Santinelli e l'ag. Chiricosta, mentre il AN LE scalciava e sbracciava all'indirizzo dell'ass. 3 Bona e dell'agente Poles. Non rileva dunque che i ricorrenti non fossero alla guida della vettura e non può condividersi l'assunto in base al quale, pertanto, essi non sarebbero responsabili della condotta di resistenza loro contestata in concorso. Al riguardo é appena il caso di osservare che anche nel caso di specie trova applicazione la disposizione generale di cui all'art. 110 cod.pen. (e non, ad esempio, quella di cui all'art. 116 cod.pen.): la Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv. 255474), in un caso analogo a quello che ne occupa (nel quale, all'accordo fra i correi per commettere un furto, facevano seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria), ha affermato che non configura il concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso dei AN é manifestamente infondato, oltreché generico. Il trattamento sanzionatorio é stato determinato sulla scorta di un adeguato percorso argomentativo, nel quale si evidenziano una serie di elementi determinanti ai fini della risposta sanzionatoria, in perfetta aderenza ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., nonché ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.: in tal senso appare del tutto sufficiente il riferimento ai precedenti di polizia degli imputati, all'elevata pericolosità della condotta, al comportamento noncurante dei due fratelli, nonché in generale all'assenza di ragioni positive per la concessione delle attenuanti generiche e, quanto all'invocata attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il fatto che il furto abbia riguardato non solo valigie ma anche carte di credito.
2. Manifestamente infondato, in tutti e tre i motivi che lo caratterizzano, e perciò inammissibile é anche il ricorso del IH.
2.1. E' innanzitutto priva di pregio la lagnanza articolata nel primo motivo di ricorso. الله In primo luogo, non risponde a verità che la Corte di merito non abbia valutato la versione difensiva dell'imputato: lo ha fatto nella prima parte del punto 3 della sentenza impugnata, a pagina 5, concludendo per la sua inverosimiglianza a fronte della versione degli operanti resa nel verbale di arresto, diversa e più attendibile (nonché fidefaciente: vds. ex multis la pur risalente, ma mai disattesa, Sez. 1, n. 3952 del 12/11/1990, Pontillo M, Rv. 186096). 4 Per il resto, la lagnanza si risolve di fatto nella sollecitazione a procedere a nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.
2.2. Del tutto manifesta é l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, specie a fronte della pertinente motivazione resa sul punto dalla Corte di merito: la quale ha ritenuto di dover confermare la derubricazione in furto del delitto di ricettazione originariamente contestato, avendo riguardo al tempo e al luogo della condotta furtiva denunciata (quasi nello stesso orario e a poche centinaia di metri di distanza) e alla conseguente evidenza logica della prova che gli autori della condotta furtiva fossero gli odierni imputati;
peraltro, sfugge anche l'interesse del ricorrente a perorare una diversa (e più sfavorevole) qualificazione del delitto di furto monoaggravato- ritenuto in sentenza in quello di ricettazione, sanzionato più severamente.
2.3. E', infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di merito, oltre a connotare di particolare disvalore la condotta del IH in occasione dell'episodio, ha sottolineato che il suo comportamento, lungi dall'essere collaborativo, si é sostanziato nel rendere dichiarazioni non veritiere in sede d'interrogatorio; di tal che, tenuto conto del complesso degli elementi meritevoli di valutazione in base all'art. 133 cod.pen., é corretta e ineccepibile la motivazione resa sul punto dalla Corte gigliata.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
A Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore (Patrizia Piccial (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria 2 NOV 2018 Oggi, HEMA U Il Funzionari Giudiziario Patrizia Ciorra