Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni afferente l'esercizio 1963-64 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
All'onere di lire 250 milioni afferente il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963 si fa fronte con riduzione dei fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500 milioni afferente l'esercizio 1963-64 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
All'onere di lire 250 milioni afferente il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963 si fa fronte con riduzione dei fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.