CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 16507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16507 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16507 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 31 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di UC IC al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i due reati di ricettazione giudicati con le sentenze rese dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2018 (irrevocabile il 28 aprile 2016) e in data 29 settembre 2004 (irrevocabile il 7 giugno 2007). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione stimava insufficienti gli indicatori della omogeneità dei reati e del breve lasso di tempo che li separava. Da una valutazione concreta e globale, al più, emergevano elementi sintomatici di una tendenza a delinquere del condannato. 2. L'interessato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e carenza di motivazione. Si rimprovera al giudice di merito di aver omesso di valutare congiuntamente gli indici rivelatori dell'unicità dell'ideazione volitiva, soprattutto quello temporale, facendo esclusivamente leva sul "curriculum" giudiziario del ricorrente quale elemento di segno contrario, assorbente ogni ulteriore profilo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Risulta trasmessa in via telematica memoria di replica a firma dell'avv. Alessandro DIDDI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. È utile premettere che, secondo la più recente lezione di legittimità, che il Collegio condivide, il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sic:ché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083). Alla luce del richiamato principio, il giudice a quo non avrebbe potuto stigmatizzare che, nel caso di specie, la difesa non aveva dedotto né dimostrato che l'episodio della ricettazione della vettura, occorso il 24 febbraio 2002, era stato già progettato dal suo autore all'atto della ricettazione dell'assegno, accertata nove giorni prima (il 15 febbraio 2002). Inoltre, il giudice di merito non ha fornito alcuna risposta alla prospettazione difensiva, articolata nell'istanza introduttiva dell'incidente in esame, secondo la quale le due ricettazioni in considerazione non solo non presentavano caratteristiche assimilabili agli altri reati commessi . 67 dal IC, come documentati nel certificato del casellario giudiziale, ma dallo stesso 2 certificato risultavano commessi in una brevissima parentesi temporale nettamente distante, in termini di anni, dai delitti commessi prima e da quelli commessi dopo. 3. Il mancato adeguato esame critico di tale peculiare situazione, come rappresentata nell'istanza introduttiva, inficia la tenuta logica della motivazione e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
il giudice del rinvio, che sarà la Corte di appello di Roma in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), provvederà a colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore r\ Il Presidente
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16507 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 31 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di UC IC al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i due reati di ricettazione giudicati con le sentenze rese dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2018 (irrevocabile il 28 aprile 2016) e in data 29 settembre 2004 (irrevocabile il 7 giugno 2007). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione stimava insufficienti gli indicatori della omogeneità dei reati e del breve lasso di tempo che li separava. Da una valutazione concreta e globale, al più, emergevano elementi sintomatici di una tendenza a delinquere del condannato. 2. L'interessato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e carenza di motivazione. Si rimprovera al giudice di merito di aver omesso di valutare congiuntamente gli indici rivelatori dell'unicità dell'ideazione volitiva, soprattutto quello temporale, facendo esclusivamente leva sul "curriculum" giudiziario del ricorrente quale elemento di segno contrario, assorbente ogni ulteriore profilo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Risulta trasmessa in via telematica memoria di replica a firma dell'avv. Alessandro DIDDI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. È utile premettere che, secondo la più recente lezione di legittimità, che il Collegio condivide, il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sic:ché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083). Alla luce del richiamato principio, il giudice a quo non avrebbe potuto stigmatizzare che, nel caso di specie, la difesa non aveva dedotto né dimostrato che l'episodio della ricettazione della vettura, occorso il 24 febbraio 2002, era stato già progettato dal suo autore all'atto della ricettazione dell'assegno, accertata nove giorni prima (il 15 febbraio 2002). Inoltre, il giudice di merito non ha fornito alcuna risposta alla prospettazione difensiva, articolata nell'istanza introduttiva dell'incidente in esame, secondo la quale le due ricettazioni in considerazione non solo non presentavano caratteristiche assimilabili agli altri reati commessi . 67 dal IC, come documentati nel certificato del casellario giudiziale, ma dallo stesso 2 certificato risultavano commessi in una brevissima parentesi temporale nettamente distante, in termini di anni, dai delitti commessi prima e da quelli commessi dopo. 3. Il mancato adeguato esame critico di tale peculiare situazione, come rappresentata nell'istanza introduttiva, inficia la tenuta logica della motivazione e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
il giudice del rinvio, che sarà la Corte di appello di Roma in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), provvederà a colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore r\ Il Presidente