CASS
Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36063 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di CO RO, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36063 Anno 2022 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di PI ET, già condannato in primo grado in quanto ritenuto partecipe di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello da questi proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, fondata sul fatto che la pronuncia di primo grado ha considerato il PI non come organizzatore del sodalizio dedito al narcotraffico ma come mero partecipe. 2. Con un unico motivo, si deduce violazione degli artt. 299, 275, comma 1, 274 lett. c), cod. proc. pen., laddove l'ordinanza motiva sulla mancata rescissione del PI dall'associazione criminale in grado di superare la preclusione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale erra quando sostiene che non sia stato portato alcun elemento di novità. Esso non ha preso in considerazione gli elementi addotti dalla difesa quali: la riqualificazione a mero partecipe, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1, cod. pen.; la leale presa di coscienza ed ammissione delle proprie responsabilità rispetto ai fatti, la estraneità ai principali reati fine commessi da appartenenti al sodalizio;
l'ottima condotta intramuraria, con impegno quotidiano in attività risocializzanti;
la pregressa incensuratezza. Il Giudice non ha minimamente esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente e riportate in allegato, a sostegno della precedente istanza ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Né si comprende il generico assunto per il quale la derubricazione del ruolo non farebbe venir meno il ruolo del ricorrente "per la peculiarità del caso concreto". 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in 2 ordine all'eventuale allegazione di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito Veronica, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 -01; Sez. 3, Sentenza n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01). Va ricordato che la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. Nel caso di specie, il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salva la 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). 3.1. L'anzidetta presunzione di pericolosità sociale è superabile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (ovvero che questa si è radicalmente dissolta), con la conseguenza che, ove non sia dimostrato 3 che detti eventi risolutivi si siano verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 199.1, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). 4. Dei menzionati principi ha fatto applicazione l'ordinanza impugnata, laddove - dopo avere rilevato che nessun elemento di novità era stato addotto dalla difesa e che, comunque la qualità di partecipe del sodalizio, sebbene ridimensionasse il ruolo dell'imputato nel contesto associativo, tuttavia non lo sminuiva affatto - ha osservato che, nel caso in esame, «non vi è prova di un' intervenuta rescissione del PI dal sodalizio, in grado di superare la preclusione relativa» di cui all'art. 275 citato. In ultimo, va ricordato che la valutazione in ordine al carattere di novità degli elementi addotti dal ricorrente, così da poter assumere rilievo ai fini di una diversa decisione, è giudizio di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione, ove congrua, non può essere oggetto di specifiche censure in sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di CO RO, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36063 Anno 2022 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di PI ET, già condannato in primo grado in quanto ritenuto partecipe di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello da questi proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, fondata sul fatto che la pronuncia di primo grado ha considerato il PI non come organizzatore del sodalizio dedito al narcotraffico ma come mero partecipe. 2. Con un unico motivo, si deduce violazione degli artt. 299, 275, comma 1, 274 lett. c), cod. proc. pen., laddove l'ordinanza motiva sulla mancata rescissione del PI dall'associazione criminale in grado di superare la preclusione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale erra quando sostiene che non sia stato portato alcun elemento di novità. Esso non ha preso in considerazione gli elementi addotti dalla difesa quali: la riqualificazione a mero partecipe, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1, cod. pen.; la leale presa di coscienza ed ammissione delle proprie responsabilità rispetto ai fatti, la estraneità ai principali reati fine commessi da appartenenti al sodalizio;
l'ottima condotta intramuraria, con impegno quotidiano in attività risocializzanti;
la pregressa incensuratezza. Il Giudice non ha minimamente esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente e riportate in allegato, a sostegno della precedente istanza ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Né si comprende il generico assunto per il quale la derubricazione del ruolo non farebbe venir meno il ruolo del ricorrente "per la peculiarità del caso concreto". 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in 2 ordine all'eventuale allegazione di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito Veronica, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 -01; Sez. 3, Sentenza n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01). Va ricordato che la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. Nel caso di specie, il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salva la 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). 3.1. L'anzidetta presunzione di pericolosità sociale è superabile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (ovvero che questa si è radicalmente dissolta), con la conseguenza che, ove non sia dimostrato 3 che detti eventi risolutivi si siano verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: "In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 199.1, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). 4. Dei menzionati principi ha fatto applicazione l'ordinanza impugnata, laddove - dopo avere rilevato che nessun elemento di novità era stato addotto dalla difesa e che, comunque la qualità di partecipe del sodalizio, sebbene ridimensionasse il ruolo dell'imputato nel contesto associativo, tuttavia non lo sminuiva affatto - ha osservato che, nel caso in esame, «non vi è prova di un' intervenuta rescissione del PI dal sodalizio, in grado di superare la preclusione relativa» di cui all'art. 275 citato. In ultimo, va ricordato che la valutazione in ordine al carattere di novità degli elementi addotti dal ricorrente, così da poter assumere rilievo ai fini di una diversa decisione, è giudizio di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione, ove congrua, non può essere oggetto di specifiche censure in sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore