Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Vermare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Edoardo Brusco, Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate
1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di _ a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 marzo 2024, per l’annullamento:
dei seguenti atti:
- della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»;
nonché per accogliere le seguenti domande:
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate
1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 dicembre 2025, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; in considerazione anche della non opposizione alla compensazione delle spese di lite manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
UI LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | CC GI |
IL SEGRETARIO