Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2026, proposto da
Artemisia Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dalle Amministrazioni intimate sull'atto di segnalazione ed istanza di avvio del procedimento amministrativo, notificato a mezzo pec in data 29/1/2025, tendente ad ottenere le verifiche di competenza:
(i) del Comune di Castel Volturno nell'esercizio, tra l'altro, delle proprie funzioni SUAP, di controllo e governo del territorio, delle attività produttive ed in materia edilizia, nonché
(ii) dell'ASL di Caserta nell'esercizio, tra l'altro, delle proprie funzioni dei servizi veterinari di prevenzione, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, relativamente all'attività di allevamento bufalino, industria insalubre di prima classe, condotta senza soluzione di continuità in area ad alta densità abitativa presso gli immobili identificati in N.C.E.U. nel Comune di Castel Volturno al foglio 49, p.lle 5722, 5836, 5838, 5723, 5271 e 5265, confinanti con gli immobili in proprietà della ricorrente società, che il PUC destina su espressa richiesta del controinteressato a “parco tecnologico e per il tempo libero”, con la consequenziale adozione dei provvedimenti necessitati;
per l'accertamento (i) del diritto della ricorrente a veder tutelata la propria posizione giuridica soggettiva con l'allontanamento dell'allevamento in applicazione della normativa di settore, nonché (ii) dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sull'istanza;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate alla conclusione del procedimento con l'adozione dei provvedimenti necessitati volti all'allontanamento dell'allevamento entro il termine di trenta giorni dalla sentenza che definirà il giudizio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che si attiverà in caso di denegata e non creduta perdurante inerzia del Comune di Castel Volturno e/o dell'ASL di Caserta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CE LL e di Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente società di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Castel Volturno in località Ischitella, alla via Domitiana km 39.300, identificato in N.C.E.U. al foglio 49, p.lla 151, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 e 26, nel quale insiste un insediamento abitativo realizzato in epoca antecedente al 1967 e, che:
- si tratta di un’area con spiccata densità abitativa;
- senonché, a ridosso del predetto insediamento abitativo vi è un allevamento bufalino riferibile all’azienda agricola della famiglia LL;
- dal sito dell’azienda si legge dell’esistenza di un allevamento di circa 900 capi bufalini con vari ettari di terreno adibiti anche alla coltivazione di foraggi;
- in particolare, l’area su cui, senza soluzione di continuità, è condotta l’attività di allevamento e di coltivazione di foraggi è individuata in N.C.E.U. al foglio 49, p.lle 5722, 5836, 5838, 5723, 5271 e 5265;
- tale allevamento confina su tre lati con gli immobili di sua proprietà e la mandria bufalina pascola fino a quel punto arrivando sino alla strada pubblica (ove accedono gli ulteriori insediamenti abitativi) mentre del tutto irragionevolmente l’attività di coltivazione dei foraggi viene di fatto esercitata all’estremo opposto dell’enorme fondo in cui insiste l’allevamento (segnatamente sull’area identificata dalle particelle 5723, 5271 e 5265);
- per tale ragione con PEC del 29 gennaio 2025 invitava il Comune di Castel Volturno, la ASL di Caserta e l’ARPAC a svolgere le verifiche di competenza: in particolare, per quanto attiene all’Ente locale, delle proprie funzioni SUAP, di controllo e governo del territorio, delle attività produttive ed in materia edilizia, (ii) per quanto attiene all’ASL di Caserta, delle proprie funzioni dei servizi veterinari di prevenzione, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, (iii) per quanto attiene all’Arpac, delle proprie funzioni in materia di controllo e monitoraggio della qualità del territorio, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e degli impatti delle attività produttive – relativamente all’attività di allevamento bufalino, industria insalubre di prima classe;
- a tale richiesta dava riscontro solo l’ARPAC mentre sia il Comune sia la Asl rimanevano silenti;
- ciò, nondimeno, dalla consultazione di testate giornalistiche e dell’albo Pretorio della P.A. apprendeva che il Comune di Castel Volturno a conclusione di altro procedimento a istanza di terzi aveva adottato l’ordinanza n. 69 del 10 aprile 2025 con la quale disponeva la cessazione ad horas dell’attività di allevamento bovini e bufale da latte nonché produzione di latte crudo svolta presso i fondi confinanti con il suo insediamento;
- segnatamente, l’amministrazione rilevava (dopo un accertamento eseguito congiuntamente da personale della Polizia municipale, della Asl Veterinaria e dell’ARPAC) la presenza presso l’area di (i) numerosi abusi edilizi, (ii) numerose violazioni della disciplina di settore relativamente al corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti ivi prodotti dall’attività, (iii) un pozzo abusivo per il quale la Provincia di Caserta ha già avviato il procedimento di chiusura;
- rilevante al riguardo che il Responsabile del Comune di Castel Volturno, attestava nel provvedimento che “non sono presenti agli atti d’Ufficio, né risultano presentati dai soggetti titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività”, sicché è “risulta provata la conduzione di un’attività commerciale e/o produttiva in assoluta violazione della normativa vigente e che nel caso di specie si configura lo svolgimento di attività abusiva, per la quale, consegue quale atto dovuto la cessazione dell’attività”;
- malgrado ciò, apprendeva attraverso la consultazione della banca dati pubblica della giustizia amministrativa, che il T.A.R. in sede cautelare aveva respinto le istanze cautelari avanzate dai destinatari dell’ordinanza n. 69/2025 (ricorsi nn. 2054/2025, 2100/2025, 2624/2025 e 2625/2025), mentre allo stato il provvedimento adottato dal Comune di Castel Volturno risulta sospeso, limitatamente ai soli giudizi introdotti in primo grado con R.G. n. 2054/2025 e n. 2100/2025, dal Consiglio di Stato che, in accoglimento degli appelli cautelari, ha disposto la sollecita fissazione delle udienze di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissate dal T.A.R. al 23 luglio 2026 (ricorso n. 2054/2025) ed al 7 maggio 2026 (ricorso n. 2100/2025).
Con il presente ricorso la ricorrente contesta l’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL e dal Comune di Castel Volturno sulla sua istanza del 29 gennaio 2025.
Si è costituita per resistere la ASL evidenziando l’insussistenza di un obbligo di provvedere e, in ogni caso, l’avvenuto espletamento di tutti i controlli di competenza.
Si è costituito per resistere il controinteressato rappresentando che il Comune di Castel Volturno ha già adottato un’ordinanza di cessazione dell’attività la cui efficacia è stata sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Non si è costituito il Comune intimato.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse (cfr. avviso dato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a.).
La stessa ricorrente nel rappresentare i fatti di causa ha evidenziato che:
- in data 29 gennaio 2025 ha chiesto al Comune di Castel Volturno, alla ASL e all’ARPAC di effettuare le verifiche di rispettiva competenza in relazione alla localizzazione ritenuta del tutto abusiva di un’attività di allevamento di bufale al confine con la sua proprietà;
- in data 10 aprile 2025, il Comune, sebbene compulsato da altri soggetti, dopo un sopralluogo congiunto della P.M. e di personale tecnico della ASL e dell’ARPAC (cfr. ordinanza n. 69/2025) ha ordinato la cessazione ad horas dell’attività di <<allevamento di bovini e bufale da latte nonché produzione di latte crudo svolta dall’azienda zootecnica>> in questione.
Da quanto precede risulta evidente che la ricorrente ha già ottenuto lo scopo cui mirava la propria istanza del 29 gennaio 2025 ossia far cessare l’attività abusiva per cui non vi alcun interesse a ottenere una pronuncia del T.A.R. che obblighi gli Enti intimati ad adottare un provvedimento in tal senso.
La ricorrente si duole, infatti, della “intollerabile” localizzazione dell’allevamento in un’area non a ciò destinata con conseguente sollecitazione delle amministrazioni a effettuare le verifiche di competenza e ad adottare i provvedimenti conseguenti; ciò è avvenuto con i controlli in loco effettuati dalla P.M. dalla ASL e dall’ARPAC cui è seguita l’ordinanza n. 69 del 10 aprile 2025 di cessazione dell’attività (il fatto che poi questa sia stata sospesa nella sua efficacia dal provvedimento reso in sede cautelare dal Consiglio di Stato non rileva ai fini della sussistenza dell’interesse a coltivare il presente ricorso).
Va rammentato, in punto di diritto, che l’obbligo di rispondere ad un’istanza del privato può sorgere solo a fronte del mancato esercizio di un pubblico potere e, dunque, la relativa tutela presuppone che detto potere non sia stato esercitato; nella particolare situazione qui in esame l’amministrazione ha comunque adottato un provvedimento repressivo nei confronti del vicino controinteressato nel senso auspicato dalla ricorrente (ossia la cessazione dell’attività di allevamento) per cui non vi è (allo stato) interesse alla decisione del presente ricorso. In questo senso parte ricorrente non è riuscita a spiegare in modo convincente in che cosa consista quell’“interesse diverso da quello curato dall’Ente locale con l’ordinanza n. 69/2025” in quanto a prescindere dalle ragioni a quest’ultima sottese (che comunque involgono vari aspetti da quello edilizio a quello urbanistico fino alla sussistenza delle condizioni di agibilità della struttura) ha previsto l’immediata cessazione dell’attività in questione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
L’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
AO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AR | NO EL |
IL SEGRETARIO