Articolo 4 della Legge 3 aprile 1980, n. 117
Articolo 3
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20 aprile 1980
Art. 4.
All'onere derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 aprile 1980