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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/07/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 511, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, pendente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Astolfi Mario e dall'avv. Verile Fabio, ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Labarile, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza DE 20.6.2025, all'esito DEla comparizione DEle parti e DEla sottoscrizione DEl'accordo di divorzio , la causa è stata rimessa al
COgio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 3.1.2025 Parte_1
, premesso che:
[...]
- in data 6.7.2007 aveva contratto matrimonio concordatario in LO DE CO (anno 2007, parte II, serie A, atto n. 32) con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie
(n. il 24.9.2010) e (n. l'8.6.2018); Persona_1 Per_2
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
- che le parti redigevano convenzione di negoziazione assistita di separazione che, a seguito di apposizione di visto DE PM DE 22.12.2023, veniva trascritta nei registri di matrimonio DElo stato civil e;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
- egli, per esigenze di lavoro , si era trasferito, dopo aver ricevuto il n ullaosta alla separazione, in
Pignola (PZ), sopportando nuovi oneri economici, legati altresì all'acquisto di una abitazione;
- necessitava modulare diversamente rispetto alla convenzione di separazione il diritto di visita DE padre con le figlie minori e il contributo economico da egli dovuto alla per il mantenimento CP_1 DEle figlie;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio con conferma DEle condizioni stabilite con la convenzione di separazione, ad eccezione DEla regolamentazione DE diritto di visita e DE contributo al mantenimento DEle figlie, da determinarsi nell a minor somma di
€1.150,00 oltre spese straordinari.
Con decreto DE 20.1.2025 il Presidente fissava la comparizione personale DEle parti innanzi a l Giudice DEegato per l'udienza DE 20.6.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica DE ricorso e DE decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa DE 19.5.2025 la Controparte_1 si costituiva in giudizio manifestando la volontà di giungere ad una soluzione concordata DEla lite ma opponendosi alle richieste di modifica de lle condizioni stabilite in sede separativa, chi edendone la conferma.
All'udienza DE 20.6.2025, esperito il tentativo di conciliazione e dopo ampia discussione , le parti congiuntamente chiedevano la conferma DEle condizioni DEla separazione , ad eccezione DEle condizioni relative al diritto di visita e al
2 contributo paterno dovuto per le due fi glie minori, in relazione alle quali apportavano le modifiche indicate nel relativo verbale di udienza.
La causa, quindi, era rimessa al COgio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 DEla legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una DEle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) DEla l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio DEla separazione dalle concordi dichiarazioni DEle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta DEla separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni DEle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità DEla ricostituzione DEla comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi DEl'art. 5, co. 2 DEla l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito DE matrimonio.
Copia autentica DEla presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio DElo
Stato civile competente, ai sensi DEl'art. 10 DEla medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nel verbale di udienza DE 20.6.2025 , sottoscritto dai
3 coniugi e dai rispettivi difensori ( le quali pattuizioni richiamano la convenzione di separazione ad eccezione DEle modifiche introd otte a verbale di udienza), sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 511/2025 pendente tra e Parte_1
, con l'intervento DE P.M. in Controparte_1 sede, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Palo DE CO il 6.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE predetto Comune (anno 2007, atto n. 32, parte
2, serie A) alle condizioni concordate a verbale di udienza DE 20.6.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome DE marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia DEla presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato civile DE
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) DE D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio DEla
Prima Sezione civile DE Tribunale, il giorno 1^ luglio 2025
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