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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARCHIONI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Verbania l'Ill.mo, reiectis contrariis, previe le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa e conseguentemente condannare il in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare entro fissando breve termine le generalità complete dei condomini (comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania, facendo specifica indicazione dei morosi;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari a € 100,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello
pagina 1 di 8 decorrente dalla scadenza del termine assegnando per l'adempimento. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio come da nota depositata (doc. 23) di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo che quest'ultimo fosse condannato alla consegna Controparte_2 dell'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania e che fosse fissato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna. In particolare, ha dedotto:
- che l'esponente aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania per la somma di € 1.150,07 oltre interessi e spese legali nei confronti del con sede in Controparte_2
Corso Sempione n. 78, Gravellona OC (c.f. ), quale credito per prestazioni di P.IVA_2 manutenzione e sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale;
- che tale decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo in data 18.10.2023;
- che neanche a seguito di atto di precetto e di successivo pignoramento presso terzi del conto corrente bancario intestato al l'esponente aveva ottenuto il pagamento di quanto dovutole, avendo CP_2 la comunicato che il conto corrente recava un saldo di € 1.025,11, somma neppure sufficiente a CP_3
coprire tutte le spese e le competenze legali liquidate dal Tribunale per la procedura esecutiva;
- che, pertanto, dovendo agire nei confronti dei singoli condomini, l'esponente aveva invitato a mezzo legale, con mail pec 02.04.2024, l'Amministratore del Condominio, sig. a comunicare Controparte_4 ex art. 63 disp. att. c.c. “tutti i nominativi ed i dati anagrafici dei Condomini proprietari, con indicazione completa delle quote millesimali di ciascun obbligato, indicando anche quali di essi siano eventualmente morosi nel pagamento al delle quote dovute per tali lavori, nonché, infine, CP_2
se diverse dalle quote millesimali di proprietà, le rispettive quote millesimale in relazione ai lavori in oggetto”;
- che, infatti, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, posto che se i creditori non possono pagina 2 di 8 agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto, il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore, di chi siano i condomini morosi fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis;
- che, viceversa, l'amministratore del non aveva mai inviato all'esponente Controparte_2
quanto richiestogli;
- che tale omissione si poneva in contrasto con il predetto art. 63 disp. att., trattandosi di condotta che arrecava grave danno alla ricorrente che così non poteva procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini;
- che tale comportamento era tanto più grave, ove si considerava che la comunicazione de qua non solo era un atto dovuto ai sensi di legge, ma era anche un atto che non arrecava alcun pregiudizio o apprezzabile sacrificio all'amministratore condominiale;
- che si trattava, dunque, di un comportamento meramente emulativo e fine a se stesso, volto solo a rendere ancor più difficoltoso per il creditore ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
- che, quindi, era necessario agire giudizialmente per ottenere i dati richiesti, essendo necessari per poter procedere esecutivamente nei confronti di ogni singolo condomino moroso, per la sua sola quota di spettanza.
Il non si è, invece, costituito ed è rimasto, quindi, contumace. Controparte_2
All'udienza del 19.3.2025 è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di legittimazione passiva del alla luce della recente giurisprudenza di legittimità ed è stato assegnato al ricorrente CP_2 termine sino all'8.4.2025 per il deposito di memoria di replica.
Con ordinanza del 25.5.2025 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.9.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Com'è noto, l'art. 63, 1° e 2° comma, delle disp. att. del codice civile, nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n.220, in vigore dal 18 giugno 2013, dispone che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
pagina 3 di 8 approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
In ossequio al generale principio di buona fede, sussiste un obbligo da parte dell'amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in guisa da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Sez. Un.,
8 aprile 2008, n. 9148), a cui è seguita l'introduzione - alla stregua della previsione normativa sopra citata - di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano. Ne consegue che, dunque, una volta superato, per effetto delle modifiche giurisprudenziali e normative sopra citate, il principio della solidarietà delle obbligazioni condominiali, per intraprendere l'esecuzione, il terzo deve essere a conoscenza dell'elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali cosicché appare indispensabile la collaborazione dell'amministratore, il solo che per il corretto esercizio delle funzioni di rappresentanza e di gestione attribuitegli dall'art. 1130 c.c., n. 6, deve conservare le generalità complete dei condomini, facendo, laddove necessario, espressa richiesta di informazioni ai medesimi.
Posto ciò, in punto di legittimazione passiva, nella recente giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui “il legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore”. CP_2
(Cass. n. 1002 del 15.01.2025)
Tuttavia, non si reputano condivisibili le motivazioni poste a fondamento di tale conclusione e si ritiene, invece, opportuno aderire all'orientamento, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Trib. Napoli n. 3842/2025; Trib. Salerno
2110/2025; Trib. La Spezia 261/2025), secondo cui l'azione è correttamente esercitata nei confronti del
Condominio, anziché nei riguardi dell'amministratore personalmente (cfr. App. Palermo, 23 dicembre
2021 n. 2047; Trib. Santa Maria Capua Vetere n.2850/2022; App. Napoli n. 3015/2022; Trib. Firenze
n. 2394/2025).
pagina 4 di 8 Ad avviso della Cassazione, l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi, esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, essendo espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non un'incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
Si reputa, invece, che tale obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi si debba collocare nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al condominio, anche considerato che è soltanto in forza di tale rapporto contrattuale che egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.
L'esclusione della legittimazione passiva del non potrebbe, inoltre, trovare giustificazione CP_2
nella circostanza secondo cui si tratterebbe di un'azione esercitata in contrasto con l'interesse di alcuni condomini, ovvero di quelli morosi. Difatti, l'amministratore in tal caso, come nelle ipotesi di cui agli artt. 1129, comma 9 c.c. e 1131 c.c., agisce pur sempre nell'interesse degli altri condomini in regola con i pagamenti e, quindi, in quanto amministratore di un Condominio, in esecuzione del mandato ricevuto.
L'articolo 63 disp. att. c.c. attribuisce, quindi, all'amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività e la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il Condominio, al di fuori del quale è il
Condominio a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati.
Inoltre, dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non potrebbe ricavarsi una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato in maniera condivisibile che “L'articolo 63 disp. att. c.c. disciplina l'operato dell'amministratore del condominio in relazione alla riscossione dei contributi nei confronti dei condomini morosi ponendo in stretta correlazione il potere di agire in giudizio – senza autorizzazione dell'assemblea - nei confronti di costoro e il dovere di comunicare ai creditori che lo
pagina 5 di 8 richiedano i dati dei condomini morosi: dovere sancito non soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle loro ragioni, ma anche degli stessi condomini virtuosi (e, quindi, in definitiva, del ), perché possano invocare il beneficio di escussione di cui al secondo CP_2 comma. E, se l'azione contro il condomino moroso è certamente esercitata dall'amministratore non in nome proprio ma del condominio, il primo comma dell'articolo 63, nel menzionare l'amministratore medesimo come soggetto di due coordinate proposizioni normative, lo identifica, evidentemente, in entrambi i casi come rappresentante del condominio. A tal proposito, la circostanza che
l'adempimento del dovere di cooperazione verso i creditori sia rispondente all'interesse dello stesso
conferma, anziché smentire, l'ipotesi che egli agisca nella sua veste di mandatario di CP_2 questo e, di conseguenza, debba essere convenuto in tale qualità, da parte dei terzi. Dell'eventuale comportamento illecito, consistente nel rifiuto di ottemperare alla richiesta del creditore di avere i dati dei condomini morosi, l'amministratore risponde in proprio nell'ambito del suo rapporto di mandato con il condominio, così come nel caso in cui si renda inadempiente rispetto agli ulteriori obblighi imposti dalla legge o dal contratto, anche eventualmente in rivalsa rispetto alle pretese dei terzi contro il Condominio. All'esterno, invece, l'amministratore, nell'esercizio dei suoi doveri, si pone come rappresentante del e, pertanto è in tale qualità che deve essere convenuto in giudizio da CP_2 parte dei terzi” (App. Napoli n. 3015/2022).
Il riconoscimento della legittimazione passiva in capo al in persona dell'amministratore, CP_2
consente, inoltre, di ritenere irrilevante l'ipotesi, foriera di problematiche applicative, che medio tempore il destinatario dell'azione giudiziale sia stato sostituito da un nuovo amministratore.
Se, difatti, la condanna fosse verso l'amministratore in proprio e l'amministratore cambiasse dopo la sentenza, il creditore non potrebbero più ottenere quanto richiesto, mentre se la condanna fosse verso il in persona dell'amministratore, il creditore potrebbe sempre eseguire il provvedimento e CP_2
poi i condomini potrebbero sempre rivalersi contro l'amministratore inadempiente, anche se già sostituito. In tal modo, è dunque assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Si reputa, pertanto, che l'azione sia stata correttamente esercitata nei confronti del in CP_2 persona dell'amministratore, anziché dell'amministratore personalmente.
pagina 6 di 8 Nel merito, sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. Il ricorrente ha, infatti, documentato di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania per la somma di € 1.150,07 oltre interessi e spese legali nei confronti del quale Controparte_2 credito per prestazioni di manutenzione e sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale rimasto inadempiuto (doc. 1-2). È, inoltre, provato che l'attore, dovendo agire nei confronti dei singoli condomini, ha chiesto con mail pec 02.04.2024 (doc. 6) all'amministratore condominiale di comunicare ex art. 63 disp. att. c.c. i nominativi, i dati anagrafici e i millesimi di proprietà dei condomini morosi.
A fronte della contumacia del non vi sono elementi per ritenere che lo stesso abbia CP_2
adempiuto a tale obbligo e, quindi, deve essere condannato a fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto al fine di procedere in executivis.
Difatti, l'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in contrasto con l'art. 63 disp. att. c.c., atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso del diritto, che arreca danno al ricorrente, il quale non può procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
Il in persona dell'amministratore pro tempore, deve, quindi, essere condannato Controparte_2
a comunicare entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente sentenza le generalità dei condomini morosi (comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di
Verbania.
Merita parimenti accoglimento la domanda di parte volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato a Controparte_2
rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente liquidate, sulla base dei parametri ministeriali minimi
(esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore pagina 7 di 8 indeterminabile della controversia, in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al ricorrente, Controparte_2
entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza, le generalità dei condomini morosi
(comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania;
- fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, Controparte_2
che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 28.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1204/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARCHIONI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Verbania l'Ill.mo, reiectis contrariis, previe le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa e conseguentemente condannare il in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare entro fissando breve termine le generalità complete dei condomini (comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania, facendo specifica indicazione dei morosi;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari a € 100,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello
pagina 1 di 8 decorrente dalla scadenza del termine assegnando per l'adempimento. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio come da nota depositata (doc. 23) di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo che quest'ultimo fosse condannato alla consegna Controparte_2 dell'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania e che fosse fissato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna. In particolare, ha dedotto:
- che l'esponente aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania per la somma di € 1.150,07 oltre interessi e spese legali nei confronti del con sede in Controparte_2
Corso Sempione n. 78, Gravellona OC (c.f. ), quale credito per prestazioni di P.IVA_2 manutenzione e sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale;
- che tale decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo in data 18.10.2023;
- che neanche a seguito di atto di precetto e di successivo pignoramento presso terzi del conto corrente bancario intestato al l'esponente aveva ottenuto il pagamento di quanto dovutole, avendo CP_2 la comunicato che il conto corrente recava un saldo di € 1.025,11, somma neppure sufficiente a CP_3
coprire tutte le spese e le competenze legali liquidate dal Tribunale per la procedura esecutiva;
- che, pertanto, dovendo agire nei confronti dei singoli condomini, l'esponente aveva invitato a mezzo legale, con mail pec 02.04.2024, l'Amministratore del Condominio, sig. a comunicare Controparte_4 ex art. 63 disp. att. c.c. “tutti i nominativi ed i dati anagrafici dei Condomini proprietari, con indicazione completa delle quote millesimali di ciascun obbligato, indicando anche quali di essi siano eventualmente morosi nel pagamento al delle quote dovute per tali lavori, nonché, infine, CP_2
se diverse dalle quote millesimali di proprietà, le rispettive quote millesimale in relazione ai lavori in oggetto”;
- che, infatti, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, posto che se i creditori non possono pagina 2 di 8 agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, costituisce corollario di tale divieto, il parallelo obbligo da parte dell'amministratore di rendere edotto il terzo creditore, di chi siano i condomini morosi fornendo degli stessi tanto i dati anagrafici quanto gli importi da ciascuno dovuti, onde evitare che il terzo possa incolpevolmente rivolgere la richiesta di pagamento a soggetti che, invece, sono in bonis;
- che, viceversa, l'amministratore del non aveva mai inviato all'esponente Controparte_2
quanto richiestogli;
- che tale omissione si poneva in contrasto con il predetto art. 63 disp. att., trattandosi di condotta che arrecava grave danno alla ricorrente che così non poteva procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini;
- che tale comportamento era tanto più grave, ove si considerava che la comunicazione de qua non solo era un atto dovuto ai sensi di legge, ma era anche un atto che non arrecava alcun pregiudizio o apprezzabile sacrificio all'amministratore condominiale;
- che si trattava, dunque, di un comportamento meramente emulativo e fine a se stesso, volto solo a rendere ancor più difficoltoso per il creditore ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
- che, quindi, era necessario agire giudizialmente per ottenere i dati richiesti, essendo necessari per poter procedere esecutivamente nei confronti di ogni singolo condomino moroso, per la sua sola quota di spettanza.
Il non si è, invece, costituito ed è rimasto, quindi, contumace. Controparte_2
All'udienza del 19.3.2025 è stata sollevata d'ufficio la questione del difetto di legittimazione passiva del alla luce della recente giurisprudenza di legittimità ed è stato assegnato al ricorrente CP_2 termine sino all'8.4.2025 per il deposito di memoria di replica.
Con ordinanza del 25.5.2025 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.9.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Com'è noto, l'art. 63, 1° e 2° comma, delle disp. att. del codice civile, nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n.220, in vigore dal 18 giugno 2013, dispone che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
pagina 3 di 8 approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
In ossequio al generale principio di buona fede, sussiste un obbligo da parte dell'amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in guisa da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Sez. Un.,
8 aprile 2008, n. 9148), a cui è seguita l'introduzione - alla stregua della previsione normativa sopra citata - di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano. Ne consegue che, dunque, una volta superato, per effetto delle modifiche giurisprudenziali e normative sopra citate, il principio della solidarietà delle obbligazioni condominiali, per intraprendere l'esecuzione, il terzo deve essere a conoscenza dell'elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali cosicché appare indispensabile la collaborazione dell'amministratore, il solo che per il corretto esercizio delle funzioni di rappresentanza e di gestione attribuitegli dall'art. 1130 c.c., n. 6, deve conservare le generalità complete dei condomini, facendo, laddove necessario, espressa richiesta di informazioni ai medesimi.
Posto ciò, in punto di legittimazione passiva, nella recente giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui “il legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore”. CP_2
(Cass. n. 1002 del 15.01.2025)
Tuttavia, non si reputano condivisibili le motivazioni poste a fondamento di tale conclusione e si ritiene, invece, opportuno aderire all'orientamento, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Trib. Napoli n. 3842/2025; Trib. Salerno
2110/2025; Trib. La Spezia 261/2025), secondo cui l'azione è correttamente esercitata nei confronti del
Condominio, anziché nei riguardi dell'amministratore personalmente (cfr. App. Palermo, 23 dicembre
2021 n. 2047; Trib. Santa Maria Capua Vetere n.2850/2022; App. Napoli n. 3015/2022; Trib. Firenze
n. 2394/2025).
pagina 4 di 8 Ad avviso della Cassazione, l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi, esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, essendo espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non un'incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
Si reputa, invece, che tale obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi si debba collocare nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al condominio, anche considerato che è soltanto in forza di tale rapporto contrattuale che egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.
L'esclusione della legittimazione passiva del non potrebbe, inoltre, trovare giustificazione CP_2
nella circostanza secondo cui si tratterebbe di un'azione esercitata in contrasto con l'interesse di alcuni condomini, ovvero di quelli morosi. Difatti, l'amministratore in tal caso, come nelle ipotesi di cui agli artt. 1129, comma 9 c.c. e 1131 c.c., agisce pur sempre nell'interesse degli altri condomini in regola con i pagamenti e, quindi, in quanto amministratore di un Condominio, in esecuzione del mandato ricevuto.
L'articolo 63 disp. att. c.c. attribuisce, quindi, all'amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività e la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il Condominio, al di fuori del quale è il
Condominio a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati.
Inoltre, dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non potrebbe ricavarsi una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato in maniera condivisibile che “L'articolo 63 disp. att. c.c. disciplina l'operato dell'amministratore del condominio in relazione alla riscossione dei contributi nei confronti dei condomini morosi ponendo in stretta correlazione il potere di agire in giudizio – senza autorizzazione dell'assemblea - nei confronti di costoro e il dovere di comunicare ai creditori che lo
pagina 5 di 8 richiedano i dati dei condomini morosi: dovere sancito non soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle loro ragioni, ma anche degli stessi condomini virtuosi (e, quindi, in definitiva, del ), perché possano invocare il beneficio di escussione di cui al secondo CP_2 comma. E, se l'azione contro il condomino moroso è certamente esercitata dall'amministratore non in nome proprio ma del condominio, il primo comma dell'articolo 63, nel menzionare l'amministratore medesimo come soggetto di due coordinate proposizioni normative, lo identifica, evidentemente, in entrambi i casi come rappresentante del condominio. A tal proposito, la circostanza che
l'adempimento del dovere di cooperazione verso i creditori sia rispondente all'interesse dello stesso
conferma, anziché smentire, l'ipotesi che egli agisca nella sua veste di mandatario di CP_2 questo e, di conseguenza, debba essere convenuto in tale qualità, da parte dei terzi. Dell'eventuale comportamento illecito, consistente nel rifiuto di ottemperare alla richiesta del creditore di avere i dati dei condomini morosi, l'amministratore risponde in proprio nell'ambito del suo rapporto di mandato con il condominio, così come nel caso in cui si renda inadempiente rispetto agli ulteriori obblighi imposti dalla legge o dal contratto, anche eventualmente in rivalsa rispetto alle pretese dei terzi contro il Condominio. All'esterno, invece, l'amministratore, nell'esercizio dei suoi doveri, si pone come rappresentante del e, pertanto è in tale qualità che deve essere convenuto in giudizio da CP_2 parte dei terzi” (App. Napoli n. 3015/2022).
Il riconoscimento della legittimazione passiva in capo al in persona dell'amministratore, CP_2
consente, inoltre, di ritenere irrilevante l'ipotesi, foriera di problematiche applicative, che medio tempore il destinatario dell'azione giudiziale sia stato sostituito da un nuovo amministratore.
Se, difatti, la condanna fosse verso l'amministratore in proprio e l'amministratore cambiasse dopo la sentenza, il creditore non potrebbero più ottenere quanto richiesto, mentre se la condanna fosse verso il in persona dell'amministratore, il creditore potrebbe sempre eseguire il provvedimento e CP_2
poi i condomini potrebbero sempre rivalersi contro l'amministratore inadempiente, anche se già sostituito. In tal modo, è dunque assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Si reputa, pertanto, che l'azione sia stata correttamente esercitata nei confronti del in CP_2 persona dell'amministratore, anziché dell'amministratore personalmente.
pagina 6 di 8 Nel merito, sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. Il ricorrente ha, infatti, documentato di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania per la somma di € 1.150,07 oltre interessi e spese legali nei confronti del quale Controparte_2 credito per prestazioni di manutenzione e sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale rimasto inadempiuto (doc. 1-2). È, inoltre, provato che l'attore, dovendo agire nei confronti dei singoli condomini, ha chiesto con mail pec 02.04.2024 (doc. 6) all'amministratore condominiale di comunicare ex art. 63 disp. att. c.c. i nominativi, i dati anagrafici e i millesimi di proprietà dei condomini morosi.
A fronte della contumacia del non vi sono elementi per ritenere che lo stesso abbia CP_2
adempiuto a tale obbligo e, quindi, deve essere condannato a fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto al fine di procedere in executivis.
Difatti, l'omissione posta in essere dall'amministratore si pone in contrasto con l'art. 63 disp. att. c.c., atteso che il silenzio serbato rappresenta un abuso del diritto, che arreca danno al ricorrente, il quale non può procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini.
Il in persona dell'amministratore pro tempore, deve, quindi, essere condannato Controparte_2
a comunicare entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente sentenza le generalità dei condomini morosi (comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa ai crediti vantati dall'esponente per i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di
Verbania.
Merita parimenti accoglimento la domanda di parte volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato a Controparte_2
rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente liquidate, sulla base dei parametri ministeriali minimi
(esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore pagina 7 di 8 indeterminabile della controversia, in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al ricorrente, Controparte_2
entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza, le generalità dei condomini morosi
(comprensive del codice fiscale e dell'indirizzo di residenza), le quote millesimali di proprietà e le somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della tabella relativa al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 247/2023 del Giudice di Pace di Verbania;
- fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, Controparte_2
che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 28.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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