Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Electric Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Barletta, Marcello Astolfi, Ervin Tabaku, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Astolfi in Roma, viale dell'Umanesimo 308;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EN di Gestione per i Parchi e La Biodiversità - Delta del Po, Comune di CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 100 del 28.01.2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di CO, a firma del Dirigente del Settore IV-V, recante la conclusione negativa della Conferenza di servizi avente ad oggetto la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico S. PI e delle opere e infrastrutture connesse nel Comune di CO, pratica Sportello Unico Attività produttive n. 238/2024;
- della nota del 27/12/2024 dell’EN di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, assunta al p.g. n. 239 del 03/01/2025 recante la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) “negativa e significativa” ed il conseguente diniego del nulla osta alla realizzazione dell’intervento proposto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto occorrer possa: i. della deliberazione di G.R. dell’Emilia-Romagna n. 1227 del 24.6.2024; ii. del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta dell’EN di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, approvato con la deliberazione di G.R. dell’Emilia-Romagna n. 767 del 20.5.2019; iii. della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, n. 28 del 6.12.2010 e s.m.i.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 79 del 22.1.2018, recante “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell’Emilia-Romagna”, depositata nel giudizio in epigrafe dall’Amministrazione Regionale in data 22.3.2025;
- ove occorra e per quanto di interesse e di ragione, della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 1147 del 16.7.2018, recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e dell’EN di Gestione per i Parchi e La Biodiversità - Delta del Po e del Comune di CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Agricola Electric Green s.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione n. 100 del 28.01.2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di CO, a firma del Dirigente del Settore IV-V, recante la conclusione negativa della conferenza di servizi avente ad oggetto la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico S. PI e delle opere ed infrastrutture connesse nel Comune di CO, nonché della nota del 27/12/2024 dell’EN di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, assunta al P.G. n. 239 del 03/01/2025 recante la Valutazione di Incidenza Ambientale “negativa e significativa” ed il conseguente diniego del nulla osta alla realizzazione dell’intervento proposto, oltre agli atti presupposti.
In fatto ha allegato che con nota registrata al P.G. n. 19687 del 25/03/2024, la Società Agricola Electric Green s.r.l. depositava la dichiarazione di P.A.S. n. 238/2024, per la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico denominato “S. PI”, su terreni identificati al Catasto Terreni al foglio 55 particella 399 e delle opere ed infrastrutture connesse nel Comune di CO, intervento previsto all’interno di aree qualificate idonee per l’istallazione di impianti fotovoltaici ex art. 22-bis del D. Lgs. 199/2021, atteso che nella vigente strumentazione urbanistica del Comune di CO, l’area interessata ha destinazione a Sottozona “D1” per insediamenti produttivi esistenti e di completamento; l’area interessata dall’intervento è inoltre ricompresa altresì all’interno della ZSC-ZPS IT4060002 “Valli di CO”.
A seguito del deposito della dichiarazione di PAS, il Servizio SUAP del Comune di CO, con nota P.G. n. 24036 del 10/04/2024, provvedeva all’indizione della conferenza di servizi in forma semplificata da svolgersi in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990.
Con nota p.g. n. 30194 dell’8/5/2024 il Comune comunicava i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10- bis della l. n. 241/1990: “ Con riferimento alla pratica di cui in oggetto si specifica che l'area su cui viene proposto l'impianto fotovoltaico risulta non idonea in quanto ricadente nell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (DM 2106/1977) ed esterna al perimetro del territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 per cui non trova applicazione il P.to 9 della D.A.L. 125 del 23/05/2023. L'area fra l'altro come si evince anche dalla “Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") rientrava tra le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo ”.
La ricorrente presentava osservazioni assunte al P.G. n. 34267 del 24/05/2024, evidenziando: “ l’area interessata dall’impianto fotovoltaico in rilievo ha, in primis, l’idoneità ex lege, ai sensi dell’art. 22-bis del d.lgs. 199/2021 giacché trattasi di terreno avente destinazione urbanistica “Sottozone “D1” per insediamenti produttivi esistenti e di completamento” e che “ai sensi dell’art. 22-bis del d.lgs. 199/2021, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ... è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste. Quindi, il terreno destinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui in oggetto deve ritenersi idoneo dal punto di vista della normativa statale che deve ritenersi prevalente rispetto alle disposizioni regionali eventualmente contrastanti ”.
Con nota dell’11/06/2024 P.G. n. 38672/2024 il Comune accoglieva la tesi della società proponente, invitandola a provvedere alle istanze di chiarimenti depositate dagli enti chiamati a rendere i pareri di competenza.
In data 12/11/2024, con nota prot. n. 72852/2024, il Comune comunicava tuttavia alla società un ulteriore preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondato sull’avviso di diniego dell’EN di Gestione per i Parchi e le Biodiversità CO Delta del Po, acquisito agli atti con nota recante P.G. n. 9175 del 12/11/2024, nel quale quest’ultimo evidenziava l’inidoneità dell’area per la realizzazione di impianti fotovoltaici “ in quanto sottoposta ai seguenti vincoli: articolo 136 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; articolo 142 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; nella Delibera di Giunta Regionale Num. 1227 del 24/06/2024 “Misure generali e specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000”, l’area ricade all’interno della ZSC-ZPS IT4060002 “Valli di CO” nelle cui misure specifiche di conservazione, nell’ambito delle attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti viene riportato quanto segue: È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche ”.
La società rispondeva con osservazioni del 22/11/2024 prot. n. 78232/2024.
Seguivano le controdeduzioni dell’EN di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la “Valutazione di Incidenza Negativa Significativa” sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati, con contestuale diniego del nulla osta alla realizzazione del progettato impianto fotovoltaico; in particolare, l’EN CO riteneva l’intervento dotato di “ INCIDENZA NEGATIVA SIGNIFICATIVA sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati ”, a causa del “ mancato rispetto delle Misure di Conservazione Specifiche stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1227/2024 per il sito oggetto di intervento ”.
Alla nota dell’EN CO faceva seguito l’adozione da parte del Comune di CO della determinazione n. 100 del 28/01/2025, recante la conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria.
Avverso tale decisione la ricorrente ha agito in questa sede, articolando le seguenti censure in diritto.
“ 1) Violazione di legge. violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 22-bis d. lgs. n. 199 del 2021, anche in combinato disposto con l’art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011, con l’art. 14-bis l. n. 241 del 1990, nonché con l’art. 6 l.r. emilia romagna n. 7 del 2004; violazione dell’art. 3 cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste; violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 1 l. n. 241 del 1990 e del principio di proporzionalità. Illegittimità derivata ”.
Sostiene la società che il ritenuto divieto regionale di realizzare impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche all’interno dei “Siti Natura 2000”, introdotto dalla DGR n. 1227/2024 e posto alla base sia della determinazione comunale n. 100 del 28/01/2025 che del provvedimento dell’EN CO (c.d. “VIncA”), sarebbe in contrasto con la normativa nazionale dettata dall’art. 22-bis del d. lgs. n. 199/2021, anche nel combinato disposto con l’art. 6 d. lgs. n. 28/2011 s.m.i., in tema di PAS, con l’art. 14- bis della l. n. 241/1990, disciplinante la c.d. “conferenza di servizi semplificata”, nonché con l’art. 6 della l.r. Emilia-Romagna n. 7/2004 sulla c.d. “VIncA” su progetti e interventi puntuali.
In particolare, per gli interventi come quello in oggetto, ricadenti in aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 22-bis del d. lgs. n. 199/2021, in attesa dell’attuazione del decreto 21.6.2024 (“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, c.d. “Decreto aree idonee”), ad avviso della ricorrente, la Regione non potrebbe dettare una disciplina più restrittiva di quella nazionale, atteso il favore legislativo per la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.
Inoltre, la DGR n. 1227/2024 sarebbe illegittima per non avere la Regione effettuato la necessaria differenziazione delle aree interne ai “Siti Natura 2000”, accorpando aree aventi funzioni differenti.
“ 2) Violazione di legge. violazione, falsa e omessa applicazione dell’art.11 disp. prel. c.c.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata ”.
In secondo luogo, la nota dell’EN di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po del 27.12.2024 e la determinazione comunale n. 100/2025, in quanto emanati in applicazione della DGR n. 1227/2024 adottata in data 24.6.2024, pubblicata al BUR n. 208 del 28.06.2024 ed entrata in vigore successivamente alla presentazione dell’istanza di PAS da parte della ricorrente del 23.5.2024, sarebbero illegittimi per violazione del principio di irretroattività sancito nell’art. 11 disp. prel. c.c.
“ 3) Violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 6 della direttiva 92/43/cee del 21.5.1992 (“direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”) e delle “linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (vinca) – direttiva 92/42/cee ‘habitat’ articolo 6, paragrafi 3 e 4”, adottate in data 28.11.2019 con intesa ai sensi dell’art. 8, co. 6, della l. 5.6.2003, n. 131); violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 97 cost., dell’art. 1 l. n. 241 del 1990 e dei princìpi di proporzionalità e leale collaborazione; violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 5, co. 9, del d.p.r. n. 357 del 1997. eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata ”.
Il provvedimento dell’EN CO sarebbe inoltre illegittimo per mancato rispetto nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della Direttiva 92/43/CEE e nel D.P.R. 357/1997 e relative linee Guida Nazionali.
In ogni caso, le valutazioni compiute dall’EN circa l’incidenza negativa significativa dell’impianto fotovoltaico in discussione sull’area sarebbero erronee, potendosi minimizzare gli effetti negativi dell’intervento mediante soluzioni idonee.
“ 4) Violazione di legge. violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 22-bis d. lgs. n. 199 del 2021 e dell’art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011, anche in combinato disposto con l’art. 14-bis l. n. 241 del 1990; violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 5 d.p.r. n. 357 del 1997; violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste. Illegittimità derivata ”.
La determinazione del Comune di CO n. 100 del 25.1.2025 risulterebbe infine illegittima in via derivata rispetto alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa (D.A.L.) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010, atto quest’ultimo ad avviso della ricorrente illegittimo in quanto introdurrebbe limiti regionali in materia di c.d. aree idonee, in contrasto con le regole dettate a livello nazionale dall’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, in spregio agli artt. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e 12 comma 10 del d. lgs n. 387/2003 che ammettono un intervento regolamentare regionale solo “a valle” di quello statale, al fine di salvaguardare l’uniforme applicazione della normativa energetica e l’esplicarsi della libera concorrenza nel settore.
Con motivi aggiunti depositati il 27.5.2025 la ricorrente ha impugnato altresì la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 79 del 22.1.2018, recante “ Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) dell’Emilia-Romagna ”, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 1147 del 16.7.2018, recante “ Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C) ”, articolando i seguenti ulteriori motivi di impugnazione.
“ 1) Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, dei princìpi di certezza e prevedibilità nei rapporti fra amministrazione e amministrati, nonché del principio di leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 cost. Illegittimità derivata ”.
Ad avviso della ricorrente nelle memorie di costituzione depositate ai fini del presente giudizio la Regione Emilia-Romagna, il Comune di CO e l’EN di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po avrebbero illegittimamente integrato la motivazione dei provvedimenti impugnati facendo riferimento per la prima volta alle DGR n. 79/2018 G.R. e n. 1147/2018, quali atti asseritamente inibitori dell’intervento.
“ 2) Violazione di legge – violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 20 e 22-bis d. lgs. n. 199 del 2021 e dell’art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011, anche in combinato disposto con l’art. 14-bis l. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; violazione degli art. 3 e 117 cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste. Illegittimità derivata ”.
In ogni caso, il richiamo alla DGR 79/2018 (anche come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1147/2018), quale atto sul quale si fonderebbe il diniego opposto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico della società ricorrente, sarebbe inidoneo a giustificare il provvedimento, essendo ad avviso della ricorrente la deliberazione n. 79/2918 (anche come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1147/2018) illegittima per violazione delle citate disposizioni del d. lgs. n. 199/2021 s.m.i., anche in combinato disposto con l’art. 6 del d. lgs. n. 28/2011 s.m.i., in tema di P.A.S., e con l’art. 14-bis della l. n. 241/1990, recante la disciplina della conferenza di servizi decisoria semplificata definita negativamente dal Comune di CO con la determinazione dirigenziale n. 100/2025.
Inoltre, la DGR 79/2018 sarebbe illegittima perché il divieto assoluto con essa introdotto a livello regionale contrasterebbe con i principi fondamentali ricavabili dall’art. 20 del d.lgs. 199/2021 e dall’art. 117, co. 3 della Costituzione che vietano alle Regioni di intervenire in assenza della normativa statale volta alla individuazione dei principi e criteri omogenei, come disposto nel comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021.
Infine la DGR 79/2018 (e, con essa, la ricordata deliberazione modificativa n. 1147/2018), al pari della DGR n. 1227/2024, risulterebbe illegittima per non avere la Regione effettuato la necessaria differenziazione delle aree interne ai “Siti Natura 2000”, accorpando aree aventi funzioni differenti.
Dai profili di illegittimità delle delibere citate, deriverebbe quindi per la ricorrente l’illegittimità in via derivata della determinazione comunale n. 100/2025 e della nota dell’EN CO del 27.12.2024 che vi hanno fatto applicazione.
La Regione Emilia Romagna, il Comune di CO e l’EN di Gestione per i parchi e la biodiversità si sono costituiti eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunto, essendo il provvedimento impugnato in via principale plurimotivato con riferimento anche ad elementi archeologici che la ricorrente non ha specificamente censurato, ed essendo le DGR n. 79/2018 e n. 1147/2018 note già al momento dell’instaurazione del giudizio e risultando comunque richiamate ed assorbite nella determinazione conclusiva del procedimento; nel merito le Amministrazioni hanno eccepito l’infondatezza di tutte le avverse doglianze, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va respinta.
Invero, la decisione impugnata si basa su una pluralità di motivi, ciascuno dei quali di per sé sufficiente a giustificare il diniego opposto all’installazione dell’impianto fotovoltaico in discussione, richiamando, infatti, da un lato, il parere negativo dell’EN CO (“ il parere espresso dall'EN di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po in qualità di Autorità Vinca risulti quale dissenso qualificato in ragione di quanto sopra espresso, costituendo oggetto di maggior tutela la conservazione di un Habitat piuttosto che la collocazione di un impianto energetico che può essere insediato anche in aree di minor pregio ambientale; tale tutela è stata recentemente ribadita anche dagli Stati membri dell'UE che riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un regolamento sul ripristino della natura, che mira a riportare la natura e gli ecosistemi a un buono stato di conservazione (Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione il 29 luglio 2024 ed in vigore dal 18/08/2024). Le norme mirano a fissare un obiettivo vincolante a livello dell'U.E., che imporrà agli Stati membri di attuare un proprio Piano Nazionale per il ripristino di misure efficaci per coprire, entro il 2030, almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'U.E. ed entro il 2050 per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino; l'area si caratterizza per essere priva di edifici e quindi essendo collocata in un contesto ormai rinaturalizzato e ricadente in zona sottoposta alla tutela della normativa Rete Natura 2000, rappresenta un sito di recupero ambientale e di riqualificazione paesaggistica ”), ed evidenziando, dall’altro “ che con riguardo alla lettera A dell’allegato I alla D.A.L. n. 28 del 2010 (in cui si specifica che sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) occorre segnalare che l'area di cui trattasi risulta di accertata e rilevante consistenza archeologica ed è classificata nelle schede allegate al Quadro Conoscitivo del redigendo Piano Urbanistico Generale come sito b.1. ”.
Tuttavia, con riferimento a tale ultimo profilo, come eccepito dalla Regione e dal Comune costituendosi in giudizio, parte ricorrente nulla ha specificamente eccepito nei motivi tempestivamente articolati nel ricorso introduttivo.
Al riguardo la società, in replica a tale eccezione, nella memoria depositata in data 31.10.2025, si è difesa sostenendo di avere in realtà contestato tale passaggio motivazionale col quarto motivo del ricorso introduttivo, “ posto che il richiamo ai citati rilievi archeologici da parte dell’EN comunale non contiene alcuna valutazione nel merito, sotto il profilo archeologico, sull’importanza dell’area, ma viene operato al solo scopo di rilevare la non idoneità della superficie di terreno, qui in rilievo, ai sensi della citata D.A.L. n. 28/2010, per l’installazione di impianti fotovoltaici ”.
In particolare, a suo avviso, il ritenuto contrasto con la lettera A dell’allegato I alla D.A.L. n. 28 del 2010, che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici nei complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, come quella in esame classificata nelle schede allegate al Quadro Conoscitivo del redigendo Piano Urbanistico Generale come sito b.1., sarebbe stato dalla società contestato a pagina 15 del ricorso introduttivo, dove si legge: “ Per quanto riguarda, invece, le idoneità delle aree per l’installazione di impianti fotovoltaici delineate dalla D.A.L. n. 28/2010 come modificata dalla D.A.L. 125/2023 ed evocate dall’Amministrazione Comunale nella Determinazione dirigenziale n. 100/2025, qui impugnata unitamente ai richiamati atti regionali, preso atto che tali atti normativi sono stati adottati prima del Decreto interministeriale recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”(c.d. Aree Idonee), duole evidenziarne l’illegittimità nella misura in cui prevedono limitazioni alle idoneità ex lege ”.
Tale difesa, tuttavia, non può essere ad avviso del Collegio condivisa, atteso che la censura sopra riportata, contenuta nel quarto motivo di impugnazione, risulta riferita alla sola ritenuta impossibilità per la D.A.L. n. 28/2010 di introdurre limitazioni assolute all’installazione di impianti fotovoltaici su aree ritenute idonee ex art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 vigente all’epoca dei fatti, senza alcuno specifico riferimento ai profili di ritenuto contrasto dell’intervento per la consistenza archeologica dell’area in discussione.
Sulla base di tale rilievo, pertanto, le ulteriori doglianze contenute in ricorso potrebbero ritenersi assorbite, risultando il plurimotivato provvedimento comunale legittimo anche in forza di una sola delle autonome argomentazioni poste alla base del diniego opposto (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 8078 del 2025, n. 1921 del 2016)
In ogni caso, entrandosi nel merito del principale motivo ritenuto dall’Amministrazione ostativo all’installazione dell’impianto fotovoltaico, e cioè al richiamato parere dell’EN CO, si evidenzia che quest’ultimo ha così argomentato: “ Le sopraccitate misure specifiche di conservazione del Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS Valli di CO (DGR 1227/2024) contemplano il seguente divieto: “È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche ”, concludendo nel senso che l’intervento proposto “ presenta INCIDENZA NEGATIVA SIGNIFICATIVA sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati, in particolare per il mancato rispetto delle Misure di Conservazione Specifiche stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1227/2024 per il sito oggetto di intervento. Pertanto, poiché ai sensi dell’art. 15, comma 2 del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta dell'EN di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 20/05/2019 “in caso di progetto con valutazione d’incidenza con esito negativo, il provvedimento di nulla osta sarà di diniego”: NON RILASCIA NULLA OSTA alla Societa' Agricola Electric Green SRL per la realizzazione dell'intervento proposto, essendo la VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE “NEGATIVA E SIGNIFICATIVA”, poiché l’intervento non è compatibile con il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e sulle specie rilevati nel Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT4060002 Valli di CO in quanto non rispetta le Misure di Conservazione Specifiche stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1227/2024 per il sito oggetto di intervento ”.
In relazione a tale parere parte ricorrente col primo e quarto motivo del ricorso ha eccepito l’illegittimità degli atti impugnati per contrarietà con l’art. 22-bis del d. lgs. n. 199/2021 che individua le c.d. aree idonee ex lege per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
In particolare, secondo la società, la Regione non avrebbe potuto dettare una disciplina più restrittiva di quella nazionale, vietando in maniera generalizzata l’installazione degli impianti fotovoltaici su aree rientranti tra quelle ritenute ex lege idonee all’installazione dalla normativa nazionale (art. 22 bis del d.lgs. n. 199 del 2021), a maggior ragione disciplinando nello stesso modo nell’ambito dei “Siti Natura 2000”, aree con funzioni differenti.
Tale censura risulta priva di pregio.
Invero, l’art. 22 bis del d. lgs. n. 199 del 2021 all’epoca vigente, pur ammettendo l’installazione di impianti fotovoltaici su terra in aree a destinazione industriale, faceva comunque “ salve le valutazioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ove previste ”, nonché le competenze della Soprintendenza per il caso di zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sicché non corrisponde al vero che nell’ambito delle aree con destinazione a Sottozona “D1” per insediamenti produttivi esistenti e di completamento l’installazione degli impianti FTV risultava sempre possibile ex lege , imponendo infatti la stessa normativa nazionale invocata dalla ricorrente, valutazioni ambientali e paesaggistiche da parte degli Enti competenti, comprese quelle previste dalle norme richiamate dall’EN CO e riportate nella determinazione n. 100 del 2025 a pagina 5 e 6: l’intervento “ ricade in area inidonea alla localizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla lettera A punto 1.7 dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010 integrato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 13 febbraio 2023, in quanto sottoposta ai seguenti vincoli: - articolo 136 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; - articolo 142 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; - nella Delibera di Giunta Regionale Num. 1227 del 24/06/2024 “Misure generali e specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000”, l’area ricade all’interno della ZSC-ZPS IT4060002 “Valli di CO” nelle cui misure specifiche di conservazione, nell’ambito delle attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti viene riportato quanto segue: È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche ”.
Peraltro, l’EN CO nel proprio parere non si è limitato a recepire i limiti regionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici su aree Natura 2000, ma ha argomentato in concreto le ragioni della propria valutazione di incidenza negativa, evidenziando: “ nel caso dell’ambito specifico posto in luce che: · L’area oggetto degli interventi ricade nel Sito Rete Natura 2000 IT4060002 ZSC-ZPS Valli di CO e si presenta come una zona a forte connotazione agricola con una scarsa presenza di edifici all’infuori del C.E.M.; · Essa si trova molto vicino al Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi, alla Valle Fattibello, area umida con habitat prioritario 1150* - Lagune costiere connessa alla più grande Valle di CO ed un piccolo chiaro d’acqua anch’esso segnalato come habitat prioritario 1150* - Lagune costiere a circa 500 metri a sud-ovest del sito; · La creazione di un parco fotovoltaico a terra in un’area come quella sopra descritta creerebbe delle problematiche per la conservazione delle specie ornitiche presenti sia tutto l’anno che solo durante lo svernamento, la nidificazione o la migrazione in Valle Pega. Infatti, l’area è stata inserita nel Sito Rete Natura 2000 proprio per il suo spiccato paesaggio agricolo con specchi d’acqua e aree forestali sparse che la rende fondamentale per il foraggiamento di specie tipiche degli ambienti aperti e presenti nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE; · Studi scientifici dimostrano che le infrastrutture degli impianti fotovoltaici possono causare la mortalità diretta e, indirettamente e in determinati periodi dell’anno, il fallimento riproduttivo di un gran numero di uccelli in quanto gli impianti fotovoltaici stessi e la rifrazione da loro emessa durante la loro funzione di assorbimento della radiazione solare possono trarre in inganno gli uccelli in volo in quanto scambiano il parco fotovoltaico per un chiaro d’acqua e quindi rischiano la morte per collisione con i pannelli; · Un tale impianto modificherebbe la disponibilità di aree di reperimento delle risorse trofiche soprattutto per gli uccelli rapaci insettivori/carnivori e creerebbe disturbo durante la nidificazione delle specie che possono usufruire degli edifici abbandonati presenti nei pressi del sito interessato; · Di seguito vengono riportate alcune delle specie presenti nella scheda del formulario standard del Sito Rete Natura 2000 interessato ed osservate durante il censimento effettuato nel periodo primaverile/estivo 2013 e 2014 (ISPRA, 2014) per l’elaborazione del Piano Di Gestione IT4060002 ZSC - ZPS Valli di CO – Revisione del 2015, che risentirebbero direttamente dell’impianto fotovoltaico: […]; · Inoltre, si riporta sempre dal Piano di Gestione del Sito anche le specie non elencate nell’Allegato I della stessa Direttiva, ma legate agli ambienti aperti, anche agricoli, per la nidificazione, la sosta e l’alimentazione: […] ”.
Pertanto, tali motivi di impugnazione vanno senz’altro respinto, avendo l’Amministrazione correttamente applicato la normativa vigente e motivato adeguatamente la decisione adottata.
Del pari privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, atteso che la DGR n. 1227/2024 richiamata negli atti impugnati e posta alla base della decisione assunta, pur entrata in vigore dopo la presentazione della domanda da parte della ricorrente, risultava in vigore al momento dell’adozione degli atti impugnati, dovendosene quindi fare applicazione, incidendo la normativa sopravvenuta anche sui procedimenti in corso non ancora conclusi, salvo che essa stessa non preveda misure transitorie (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6848 del 2024: “ le sopravvenienze normative e di fatto devono essere considerate dall’amministrazione durante l’intero procedimento amministrativo, dal momento della presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo, in base al principio del tempus regit actum (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269; sez. V, 15 luglio 2021, n. 5353) ”).
Circa invece il terzo motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussista alcuna violazione procedurale nel procedimento di Vinca, come invece contestato dalla ricorrente, tenuto conto che nella valutazione negativa l’EN CO ha espressamente richiamato la delibera regionale n. 1174 del 2023 che prevede l’opzione di interrompere la procedura nella prima fase della valutazione del progetto, salva la possibilità per il proponente di ripresentare il progetto modificato allegando uno studio di incidenza oppure un nuovo screening.
E sempre con riferimento al procedimento di screening, come si è già avuto modo di argomentare, nessuna illogicità emerge in relazione alle conclusioni ivi raggiunte, tenuto conto delle puntuali e concrete motivazioni poste dall’EN alla base della decisione assunta.
Con riferimento, invece, ai motivi aggiunti, ne va dichiarata l’inammissibilità, tenuto conto che le Delibere con essi impugnate (n. 79 del 2018 e n. 1147 del 2018) risultavano note alla ricorrente già al momento dell’instaurazione del giudizio in quanto richiamate, e risultano comunque assorbite dalla Delibera n. 1127 del 2024 per l’area di CO (che infatti le cita espressamente nel contenuto dispositivo della delibera), quest’ultima pacificamente menzionata nell’atto dell’EN CO e nella determinazione comunale n. 100 del 2025 impugnati col ricorso introduttivo, già dichiarato infondato per i motivi esposti.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TT | GO Di TT |
IL SEGRETARIO