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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa ES AR DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A (pec: Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, dell , Controparte_2
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi
( ) dal dirigente dell , C.F._2 Controparte_2
dott.ssa Giulia Crocco, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via
Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per le comunicazioni con il
Tribunale PEC: - il codice fiscale dell Email_5 [...]
è , e quello dell Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
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[...] [...]
è )
[...] P.IVA_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“- previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico decreto Decreto Prot. n. 3338 del 03/06/2024, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010 e non riconosce l'integralmente il servizio svolto in regime di precariato;
e nella parte in cui esclude il servizio svolto nel 2013 come servizio utile al fine della maturazione delle successive posizioni stipendiali.
SI CHIEDE DI
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
. e conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento CP_1
delle relative differenze retributive maturate e non corrisposte pari ad € 340,00 13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
2 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE
CONDANNA del a pagare al ricorrente il valore retributivo Controparte_1
della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –
14 anni” pari ad € 850,00 14.
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL COMPUTO DEL 2013 -
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto nel 2013 come annualità utile per la maturazione della progressione di carriera e pertanto di anticipare gli scatti di anzianità di 8 mesi e per l'effetto riconoscere al momento dell'immissione in ruolo (01.09.2020) un servizio pari a 8 anni,
0 mesi, e 0 giorni (ai fini giuridici ed economici) nonché 2 anni, 0 mesi, e 0 giorni (ai soli fini economici).
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 05 novembre 2024 la sig.ra
, docente di ruolo del (v. Parte_1 Controparte_1
doc.1 ricorso), ha convenuto il suo datore di lavoro, al fine di sentir annullare il decreto di ricostruzione di carriera n. 338 del 3.6.2024 nella parte in cui non ha riconosciuto il servizio integralmente svolto in regime di precariato, sebbene in contrasto con i principi eurounitari di divieto di discriminazione fra lavoratori assunti a tempo indeterminato e assunti a termine ed i violazione con la clausola di salvaguardia dell'accordo sindacale
3 del 4 agosto 2011 che, preso atto delle modifiche intervenute con il nuovo CCNL
Comparto Scuola del 19.7.2011- che aveva effettuato una rimodulazione delle posizioni stipendiali- aveva stabilito per i lavoratori che alla data del 1 settembre 2010 avevano maturato la fascia stipendiale 3-8 anni il mantenimento della fascia stipendiale conseguito.
Censurava inoltre il decreto n. 338 per non aver minimamente considerato l'anzianità di servizio prestata nell'anno 2023.
Nel corso di giudizio, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione intervenuta sul punto tale ultima domanda veniva rinunciata.
Rivendica quindi il riconoscimento delle progressioni di carriera conseguenti al computo di detta annualità con condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive conseguenti.
Il , costituendosi ha resistito in giudizio, sostenendo la bontà della esclusione a CP_1
fini retributivi di tale annualità ai sensi della legge 122/2010, legge che ha sostanzialmente stabilito, per ragioni di risparmio e di contenimento della spesa pubblica, che gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati utili ai fini della progressione economica di qualsiasi dipendente pubblico, riconoscendo invece l'annualità controversa ad altri fini, diversi da quello delle progressioni stipendiali.
Intervenute successive modifiche legislative, che hanno consentito di recuperare gli anni
2010 , 2011, 2012 , l'unico anno ancora escluso dalla progressione resterebbe il 2013, per il quale invece parte ricorrente chiede il riconoscimento col presente ricorso.
2. La domanda è fondata
La difesa di parte ricorrente - preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n.
13618/2025 del 21.5.2025 (conf. Cass. 13619/2025)- ha rinunciato alla domanda.
Residua quindi la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini delle fasce stipendiali per i restanti anni scolastici copertai da contratto a termine.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, richiamando la Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Persona_1
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De
4 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos) “ …. la clausola 4 Persona_2
dell'AC DR è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice
Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018,
Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'AC esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_3
DO NA);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
5 presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
…
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa
6 l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, DO NA punti da 49 a 56).
12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'AC DR CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato". (Cassazione 31150/2019) .
Il principio è stato più recentemente ribadito dalla Cassazione con sentenza 3393/2023, che deve intendersi qui richiamata.
Poiché non risulta provato che gli assunti a tempo determinato abbiano svolto mansioni differenti rispetto agli assunti a tempo indeterminato, l'anzianità di servizio maturata va computata integralmente .
Applicazione clausola dell'AC Sindacale del 4 Agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1 settembre 2010
Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 19 luglio 2011 ha previsto una rimodulazione delle posizioni e stipendiali che dalle fasce 0- 2, 3-8,9 -14, 15- 20, 21- 2,28 - 35, 35 in poi , prevista da dal
CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e dal CCNL del 2009 è passata a 6 fasce stipendiali con accorpamento della prima e alla seconda fascia, ora divenuta 0 -8.
Lo stesso accordo tuttavia prevede che il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale
7 0 2 al compimento del periodo di permanenza in tale fascia, conserva il diritto a percepire quale emolumento alla persona il valore retributivo della fascia stipendiale 3 - 8 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 - 14.
Tale clausola deve necessariamente trovare applicazione con riferimento ai lavoratori come la ricorrente che alla data del 1 settembre 2010 avevano già iniziato a lavorare per il MIM in virtù di contratti a tempo determinato e avevano maturato la fascia 0-2.
La docente ha iniziato il primo rapporto di lavoro nell'anno scolastico 2007 /2008 Parte_1
e pertanto rientra pienamente in tale clausola e ciò perché, diversamente ragionando, si otterrebbe quell'effetto di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato che la a direttiva UE 1999/70/CE e la successiva giurisprudenza della
Corte di Giustizia hanno assolutamente voluto scongiurare.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro 7 Febbraio
2020 nr. 29024.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla progressione economica maturata col servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIM con riferimento agli aa.ss. 2019/ 2010, 2010/2011 ( avendo avuto gli altri anni una durata inferiore a quella minima prevista dall'ordinamento) e dal 2013/2014 in avanti .
Segue statuizione di condanna come da conteggi, non contestati dal MIM
Spese di lite compensate per un quarto in ragione dell'intervenuta rinuncia, mentre la frazione residua va a carico del secondo il principio della soccombenza CP_1
Il Giudice definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla progressione economica maturata a seguito dei contratti a tempo determinato stipulati con il nel periodo da novembre CP_1
2029 al 30 giugno 2020;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011;
3. Condanna il , in persona del pro Controparte_4 CP_5 tempore, al pagamento dell'importo di euro 340,00 con riferimento al periodo sub1, oltre alla maggior somma fra interessi legale e rivalutazione monetaria;
8 4. Condanna il , in persona del pro Controparte_4 CP_5 tempore corrispondere alla ricorrente il valore stipendiale della fascia 3-8 anni fino alla conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni pari a euro 850,00 interessi legale e rivalutazione monetaria;
5. Compensa per un quarto le spese di lite;
6. condanna il convenuto a rifondere la ricorrente della frazione residua CP_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 1.070,00 , oltre spese generali , oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario Genova, 3 dicembre 2025 Il Giudice
ES AR DI
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