Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 965
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 6, paragrafo 3, lett. A della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 10 Cost.

    Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha interesse ad impugnare, avendo già ottenuto l'accoglimento dell'istanza di riparazione nel merito.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha interesse ad impugnare, avendo già ottenuto l'accoglimento dell'istanza di riparazione nel merito.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del danno economico da licenziamento

    L'ordinanza ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell'istante dell'allegato danno economico derivante dal suo licenziamento, non avendo provato il nesso causale tra l'ingiusta detenzione e il licenziamento.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del danno da strepitus fori

    Si esclude che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico. Nella specie, la Corte territoriale ha argomentato nel senso che il difensore si è limitato ad allegare un solo articolo di stampa in cui si specifica che il SA è stato scarcerato, che si tratta di una testata giornalistica a diffusione limitata e che non risulta dimostrato uno specifico danno ulteriore subito dal nominato a causa della pubblicazione della suddetta notizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 965
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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