Sentenza 24 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Diff.: n. 21834 del 2004, Rv. 228211).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2023, n. 6567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6567 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
Testo completo
06567-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1077/2023 DONATELLA GALTERIO CC 24/10/2023 LUCA SEMERARO R.G.N. 20820/2023 STEFANO CORBETTA US EL IA TR MA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere IA TR MA;
lette le conclusioni del PG, dottoressa Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.IN RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 07/04/2023, emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, con la quale veniva disposta la convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bolzano in data 31/03/2023, notificato al ricorrente in data 04/04/2023 alle ore 14,50. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 6, comma 3, L..401 del 1989, sotto il profilo della incertezza della tempestività della richiesta di convalida del PM e del rispetto dei termini di legge della successiva ordinanza di convalida del giudice. In proposito, rappresenta che né la richiesta del pubblico ministero né l'ordinanza di convalida recano espressa indicazione degli orari di deposito dell'atto emesso e che tali dati non sono altrimenti desumibili. In particolare, specifica che la richiesta di convalida del PM è datata 06/04/2023, senza alcuna specificazione oraria, e l'ordinanza di convalida è del 07/04/2023. Deduce quindi violazione di legge in quanto non vi è certezza che il PM abbia inoltrato la richiesta di convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. Inoltre, in assenza di una espressa previsione dell'orario in cui il giudice ha emesso il provvedimento di convalida, non vi è certezza del rispetto dei termini di cui all'art. 6 comma 3, L..401 del 1989; pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata, in quanto disposta in violazione di legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura restrittiva, posto che il giudice non ha effettuato alcun concreto vaglio delle risultanze delle annotazioni di polizia giudiziaria. Ed infatti il giudice ha pedissequamente riprodotto un errore del PM che, nella richiesta di convalida, fa riferimento alla accensione di ben tre fumogeni, sebbene nel provvedimento del Questore si contesti al prevenuto la condotta concerne l'accensione di un solo fumogeno al fine di incitare la propria squadra. Inoltre, sempre in relazione a tale doglianza, il giudice non ha effettuato alcun controllo in ordine alla pericolosità della condotta, consistita nell'aver acceso e brandito un solo fumogeno, alla pericolosità del soggetto, né in ordine alla adeguatezza della misura e alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, considerato peraltro che al ricorrente può essere attribuito un unico precedente di Daspo contestato nel 2006, ben 17 anni prima dei fatti occorsi. Tali doglianze sono state articolate nella memoria difensiva, depositata in data 06/04/2023, che il giudice ha preso in considerazione solo in modo apparente, non avendo in alcun modo confutato alcuna delle deduzioni difensive in essa contenute.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa specificazione della misura della durata dell'obbligo di presentazione, posto che il giudice si è limitato a richiamare il provvedimento questorile senza specificare la durata e posto che neppure il provvedimento del Questore indica espressamente alcun termine. 1 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima doglianza è fondata. Non è ignoto a questo Collegio l'orientamento maggioritario secondo il quale, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica, nonché l'orientamento secondo il quale l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231. Tuttavia, questo Collegio condivide l'orientamento difforme secondo il quale il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida, comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021 Cc. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282209; Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011 Cc. (dep. 18/04/2011) Rv. 249857). Secondo tale orientamento, l'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 impone il rispetto di ciascun termine, sia quello di quarantotto ore del pubblico ministero sia quello di quarantotto ore del giudice. Sicché l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività anche di uno solo di tali interventi non può che tradursi nel mancato riscontro del presupposto essenziale costituito dalla richiesta del PM, con conseguente caducazione della misura medesima.
1.1. Nel caso in disamina, la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta in data 04/04/2023 alle ore 14,50. Il Pubblico Ministero ha emesso la richiesta di convalida in data 06/04/2023, senza alcuna specificazione oraria, ma recante il timbro del depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data. Nella medesima data, il 06/04/2023, alle ore 14,43, il ricorrente ha depositato, mediante invio di pec, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, memoria difensiva, con richiesta di accesso agi atti, senza avere notizia della richiesta di convalida del PM e del contestale deposito della documentazione. La convalida del Gip è intervenuta in data 07/04/2023, ad orario imprecisato. Pertanto, nel caso di specie, non è dagli atti processuale altrimenti deducibile se la richiesta del Pm, con contestuale deposito della documentazione, sia intervenuta nel rispetto o meno del termine di 48 dalla notifica del provvedimento impugnato o sia intervenuta oltre il suddetto termine. 2 2.Deve, dunque, essere annullata impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano con riferimento all'accertamento della tardività della richiesta del PM. Si dispone la sospensione dell'efficacia del provvedimento del questore limitatamente alla prescrizione dell'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Bolzano. Dispone la sospensione dell'efficacia del decreto del questore di Bolzano del 31/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione, mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Bolzano. Così deciso all'udienza del 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore il Presidente Maria Beatrice MagroBeatride Donatella Galterio و Depositata in Cancelleria Oggi, 14 FEB. 2024 IL FUNZIONARIO CHUOL