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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, OR
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM050203915 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1383/2021, pronunciata in data 14/07/2021 e depositata in data 28/09/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce avverso avviso di accertamento n. TVM050203915/2018, notificato in data 27/12/2018 e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2013.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, l'Ufficio accoglieva l'istanza di autotutela presentata dal contribuente (prot.
n. 220411 del 24/10/2023) <per i motivi in essa contenuti derivanti dagli effetti della conciliazione n. 500011 2023 perfezionatasi con la società società_1 anno 2013. si allegano gli sgravi delle partite di ruolo relative all'avviso accertamento annullato>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10/12/2025, la Corte prende atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impositivo con provvedimento in autotutela prot. n. 2270 del 28/03/2024, e della richiesta, partecipata dalle Parti costituite, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, OR
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM050203915 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1383/2021, pronunciata in data 14/07/2021 e depositata in data 28/09/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce avverso avviso di accertamento n. TVM050203915/2018, notificato in data 27/12/2018 e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2013.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, l'Ufficio accoglieva l'istanza di autotutela presentata dal contribuente (prot.
n. 220411 del 24/10/2023) <per i motivi in essa contenuti derivanti dagli effetti della conciliazione n. 500011 2023 perfezionatasi con la società società_1 anno 2013. si allegano gli sgravi delle partite di ruolo relative all'avviso accertamento annullato>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10/12/2025, la Corte prende atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impositivo con provvedimento in autotutela prot. n. 2270 del 28/03/2024, e della richiesta, partecipata dalle Parti costituite, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.