CASS
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2024, n. 13105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13105 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 13105 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 07/12/2023 Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE NO ricorre avverso l'ordinanza del 15 marzo 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di estorsione aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi dal 2005 al mese di giugno 2012 in Lamezia Terme, giudicati dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 20 luglio 2017, definitiva il 14 giugno 2018 (c.d. procedimento Chimera); 2) a più reati di estorsione aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991, commessi nel 2011 in Lamezia Terme, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 18 luglio 2016, definitiva il 14 luglio 2017 (c.d. procedimento Perseo); 3) al reato di rapina aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991, commesso il 29 aprile 2010 in Nicastro e Lamezia Terme, giudicato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 25 maggio 2020, definitiva il 12 novembre 2021. La Corte di appello di Catanzaro, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 marzo 2022, in sede di rinvio, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che il reato di rapina non poteva inserirsi nel più ampio programma criminoso già riconosciuto per gli altri reati, in quanto tale reato era stato posto in essere con condotta del tutto occasionale del condannato, il quale, nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso, era dedito alla sola attività estorsiva. Infatti, era stato realizzato in un periodo di instabilità dei rapporti tra i sodalizi di cui il condannato aveva fatto parte e, quindi, non preventivabile ab initio. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, il contesto spazio-temporale e le omogenee modalità delle condotte, anche considerando che tutti i reati erano stati posti in essere al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di riferimento. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice avrebbe affermato in maniera apodittica che la rapina era stata il frutto di una determinazione estemporanea, senza considerare che CE, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, aveva già deliberato di commettere anche il reato di rapina. 2.2. Con motivi aggiunti, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando che dalla lettura della sentenza sub 2, emergeva che la rapina sub 3 era stata commessa nell'interesse sia dell'associazione di tipo mafioso dei CE-Torcasio-Gualtieri, sia di quella dei Giampà. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non avrebbe valorizzato il fatto che CE già nel 2010 risultava agire nell'interesse dell'associazione riferibile alla famiglia Giampà, oltre che nell'interesse della cosca madre, quella dei CE-Torcasio- Gualtieri, dalla quale lo stesso non si era mai allontanato, come era stato confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto. Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato di rapina configurava una deviazione dallo schema tipico che aveva visto il condannato 3 perpetrare estorsioni avvalendosi della forza di intimidazione, derivante in via primaria dal fatto di far parte in linea diretta della famiglia CE. Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che CE non aveva mai commesso rapine nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e che le condotte accertate dal giudice sub 3 dovevano intendersi del tutto occasionali ed estemporanee, come era confermato altresì dal contesto associativo nel quale erano state perpetrate. Nel provvedimento impugnato, infatti, si evidenzia che la tesi di una preventiva ed unitaria determinazione criminosa idonea ad unire le estorsioni e il reato di rapina era del tutto inconciliabile con le instabili vicende che avevano caratterizzato il gruppo criminale delle Nuove Leve, sorto nell'ambito dell'associazione riferibile ai CE-Torcasio-Gualtieri. Pertanto, le complesse vicende che avevano segnato gli assetti criminali sul territorio di Lamezia Terme e che avevano visto il condannato legarsi inaspettatamente per un periodo ad un'associazione di tipo mafioso storicamente diversa da quella naturale, senza, però, staccarsi da quest'ultima, portavano a escludere che il reato di rapina, commesso in tale periodo storico, potesse aver fatto parte del programma criminoso già riconosciuto da precedente giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3 marzo 2022, in quanto condotta del tutto estemporanea e non preventivabile ab initio. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, a nulla rilevando che alcuni dei reati oggetto dell'istanza fossero già avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, posto che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il giudice dell'esecuzione non era vincolato alla valutazione già operata in sede esecutiva da diverso giudice dell'esecuzione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2023
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 13105 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 07/12/2023 Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE NO ricorre avverso l'ordinanza del 15 marzo 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di estorsione aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi dal 2005 al mese di giugno 2012 in Lamezia Terme, giudicati dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 20 luglio 2017, definitiva il 14 giugno 2018 (c.d. procedimento Chimera); 2) a più reati di estorsione aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991, commessi nel 2011 in Lamezia Terme, giudicati dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 18 luglio 2016, definitiva il 14 luglio 2017 (c.d. procedimento Perseo); 3) al reato di rapina aggravata dalla connessione e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991, commesso il 29 aprile 2010 in Nicastro e Lamezia Terme, giudicato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 25 maggio 2020, definitiva il 12 novembre 2021. La Corte di appello di Catanzaro, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 marzo 2022, in sede di rinvio, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che il reato di rapina non poteva inserirsi nel più ampio programma criminoso già riconosciuto per gli altri reati, in quanto tale reato era stato posto in essere con condotta del tutto occasionale del condannato, il quale, nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso, era dedito alla sola attività estorsiva. Infatti, era stato realizzato in un periodo di instabilità dei rapporti tra i sodalizi di cui il condannato aveva fatto parte e, quindi, non preventivabile ab initio. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, il contesto spazio-temporale e le omogenee modalità delle condotte, anche considerando che tutti i reati erano stati posti in essere al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso di riferimento. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice avrebbe affermato in maniera apodittica che la rapina era stata il frutto di una determinazione estemporanea, senza considerare che CE, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, aveva già deliberato di commettere anche il reato di rapina. 2.2. Con motivi aggiunti, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando che dalla lettura della sentenza sub 2, emergeva che la rapina sub 3 era stata commessa nell'interesse sia dell'associazione di tipo mafioso dei CE-Torcasio-Gualtieri, sia di quella dei Giampà. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non avrebbe valorizzato il fatto che CE già nel 2010 risultava agire nell'interesse dell'associazione riferibile alla famiglia Giampà, oltre che nell'interesse della cosca madre, quella dei CE-Torcasio- Gualtieri, dalla quale lo stesso non si era mai allontanato, come era stato confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto. Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato di rapina configurava una deviazione dallo schema tipico che aveva visto il condannato 3 perpetrare estorsioni avvalendosi della forza di intimidazione, derivante in via primaria dal fatto di far parte in linea diretta della famiglia CE. Sul punto, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che CE non aveva mai commesso rapine nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e che le condotte accertate dal giudice sub 3 dovevano intendersi del tutto occasionali ed estemporanee, come era confermato altresì dal contesto associativo nel quale erano state perpetrate. Nel provvedimento impugnato, infatti, si evidenzia che la tesi di una preventiva ed unitaria determinazione criminosa idonea ad unire le estorsioni e il reato di rapina era del tutto inconciliabile con le instabili vicende che avevano caratterizzato il gruppo criminale delle Nuove Leve, sorto nell'ambito dell'associazione riferibile ai CE-Torcasio-Gualtieri. Pertanto, le complesse vicende che avevano segnato gli assetti criminali sul territorio di Lamezia Terme e che avevano visto il condannato legarsi inaspettatamente per un periodo ad un'associazione di tipo mafioso storicamente diversa da quella naturale, senza, però, staccarsi da quest'ultima, portavano a escludere che il reato di rapina, commesso in tale periodo storico, potesse aver fatto parte del programma criminoso già riconosciuto da precedente giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3 marzo 2022, in quanto condotta del tutto estemporanea e non preventivabile ab initio. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, a nulla rilevando che alcuni dei reati oggetto dell'istanza fossero già avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, posto che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il giudice dell'esecuzione non era vincolato alla valutazione già operata in sede esecutiva da diverso giudice dell'esecuzione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2023