CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2024, n. 23050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23050 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di AC AR, avvocato Baruffaldi Roberta del foro di Asti per delega orale dell'avvocato Broda Renata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23050 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vercelli aveva condannato NA ON in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Vercelli il 18 luglio 2018. ON, secondo l'accusa, aveva dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere riportato alcune delle condanne ostative all'ammissione al patrocinio ed in particolare non aveva indicato la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 maggio 2006 / in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 dicembre 2015 , in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la sentenza il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso / formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato. Il difensore osserva che nel caso di specie ON non aveva omesso alcuna indicazione tra quelle previste nell'art. 79, richiamate dall'art. 95 D.P.R. 115/2002, bensì solo la precedente condanna per un reato ostativo;
peraltro tale condanna era stata valutata come non rilevante dal Gup del Tribunale di Vercelli, il quale aveva ritenuto che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza fosse idonea a vincere la presunzione semplice di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002. Il difensore richiama a tale fine la sentenza Sez. 4 n. 20836 del 16 aprile 2019, con cui si è sostenuto che solo la falsità, commissiva o omissiva, di una dichiarazione riguardante gli elementi reddituali del soggetto o le modifiche di esse intervenute nel tempo, integra la fattispecie ex art. 95, non già qualunque altra omissione o falsa dichiarazione. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Gianluigi Pratola ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il difensore non contesta che l'imputato abbia posto in essere la condotta descritta nel capo di imputazione, ovvero la mancata indicazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della condanna definitiva riportata in ordine al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, ma afferma che tale 2 condotta non integrerebbe il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in quanto non contemplata fra quelle punite da tale norma. L' assunto, invero, è smentito dal testo letterale dell'art. 95 d.P.R. n. 1 il (k , 115/2002. Tale articolo punisce le falsità ed omissione nella sostituiva di dichigralipffej e nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni _ previste dall'art. 79, comma 1 lett. b), c) e d), ossia: b) le dichiarazioni relative alle generalità dell'interessato e degli altri componenti la famiglia anagrafica;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. o), del DPR 445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 3. Per quanto di rilievo in questa sede, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lettera c) deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art.76. In tale ultimo articolo, al comma 4 bis, è stata introdotta la previsione per cui le condanne con sentenza definitiva per alcuni reati espressamente LIT'. indicati, fra cui quello di cui hilWit, 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, determinano la presunzione di un reddito in capo al soggetto istante superiore ai limiti previsti. Come è noto la Corte Costituzionale / con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010 1 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati dalla norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria, così trasformando la originaria presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito in presunzione relativa. 3.1 E', dunque, evidente, che ai fini del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115, oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiamata dall'art. 79 lett c), assumono rilievo anche le eventuali condanne ostative per reati per i quali vige la presunzione (relativa) di superamento dei limiti indicati dallo stesso art. 76. Ne consegue che la mancata indicazione delle eventuali condanne riportate per reati ostativi nella dichiarazione sostituiva di dichiarazione di cui all'art. 79, 3' c'Y comma 1 lett. c), integra un'omissione penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 4. In tal senso, peraltro, si è già orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come integri il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la falsa attestazione, prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per alcuno dei reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis del medesimo decreto, che determinano una presunzione "iuris tantum" di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al beneficio (Sez. 5, n. 23713 del 20/5/2021, Rizzi, Rv. 281438; Sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, De Vito, Rv. 276088). Si è tale' fine, osservato che, dovendo il richiedente I 'ammissione al patrocinio attestare, ex art. 79, comma 1 lett. c), la sussistenza delle condizioni di reddito determinate a norma dell'art. 76, l'autocertificazione deve dare conto anche della eventuale condanna riportata per reato ostativo, che Ise esistente costituisce, salvo prova contraria, una situazione ostativa all'ammissione al beneficio (Sez. 7, n. 16932 del 17/02/2021). Di contro si è sostenuto non essere condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo (Sez. 4, Sentenza n. 48972 del 13/07/2017, Carriero Rv. 271516). In altri termini il richiedente il beneficio non è tenuto ad autocertificare la insussistenza delle condanne per reati c.d. ostativi, mentre è obbligato a dichiarare, nell'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, le condanne definitive per tali reati. 4.1 La sentenza riportata nel ricorso, ez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale, ha ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella contestata al ricorrente, posto che la condizione di sorvegliato speciale non incide nella determinazione del reddito rilevante ai fini della ammissione. 5.Irrilevante è la circostanza per cui nel caso di specie la condanna per il reato ostativo fosse stata ritenuta ininfluente dal giudice ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella 4 Il Presidente 1 Emanuélé pi, 1 Il Consigliere e nsore A dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio". (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che "la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt.95 e 79 lett.c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere in merito, allo stato. L'inganno potenziale a attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio". 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 4 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di AC AR, avvocato Baruffaldi Roberta del foro di Asti per delega orale dell'avvocato Broda Renata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23050 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vercelli aveva condannato NA ON in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Vercelli il 18 luglio 2018. ON, secondo l'accusa, aveva dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere riportato alcune delle condanne ostative all'ammissione al patrocinio ed in particolare non aveva indicato la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 maggio 2006 / in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 dicembre 2015 , in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la sentenza il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso / formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato. Il difensore osserva che nel caso di specie ON non aveva omesso alcuna indicazione tra quelle previste nell'art. 79, richiamate dall'art. 95 D.P.R. 115/2002, bensì solo la precedente condanna per un reato ostativo;
peraltro tale condanna era stata valutata come non rilevante dal Gup del Tribunale di Vercelli, il quale aveva ritenuto che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza fosse idonea a vincere la presunzione semplice di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002. Il difensore richiama a tale fine la sentenza Sez. 4 n. 20836 del 16 aprile 2019, con cui si è sostenuto che solo la falsità, commissiva o omissiva, di una dichiarazione riguardante gli elementi reddituali del soggetto o le modifiche di esse intervenute nel tempo, integra la fattispecie ex art. 95, non già qualunque altra omissione o falsa dichiarazione. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Gianluigi Pratola ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il difensore non contesta che l'imputato abbia posto in essere la condotta descritta nel capo di imputazione, ovvero la mancata indicazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della condanna definitiva riportata in ordine al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, ma afferma che tale 2 condotta non integrerebbe il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in quanto non contemplata fra quelle punite da tale norma. L' assunto, invero, è smentito dal testo letterale dell'art. 95 d.P.R. n. 1 il (k , 115/2002. Tale articolo punisce le falsità ed omissione nella sostituiva di dichigralipffej e nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni _ previste dall'art. 79, comma 1 lett. b), c) e d), ossia: b) le dichiarazioni relative alle generalità dell'interessato e degli altri componenti la famiglia anagrafica;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. o), del DPR 445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 3. Per quanto di rilievo in questa sede, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lettera c) deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art.76. In tale ultimo articolo, al comma 4 bis, è stata introdotta la previsione per cui le condanne con sentenza definitiva per alcuni reati espressamente LIT'. indicati, fra cui quello di cui hilWit, 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, determinano la presunzione di un reddito in capo al soggetto istante superiore ai limiti previsti. Come è noto la Corte Costituzionale / con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010 1 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati dalla norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria, così trasformando la originaria presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito in presunzione relativa. 3.1 E', dunque, evidente, che ai fini del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115, oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiamata dall'art. 79 lett c), assumono rilievo anche le eventuali condanne ostative per reati per i quali vige la presunzione (relativa) di superamento dei limiti indicati dallo stesso art. 76. Ne consegue che la mancata indicazione delle eventuali condanne riportate per reati ostativi nella dichiarazione sostituiva di dichiarazione di cui all'art. 79, 3' c'Y comma 1 lett. c), integra un'omissione penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 4. In tal senso, peraltro, si è già orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come integri il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la falsa attestazione, prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per alcuno dei reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis del medesimo decreto, che determinano una presunzione "iuris tantum" di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al beneficio (Sez. 5, n. 23713 del 20/5/2021, Rizzi, Rv. 281438; Sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, De Vito, Rv. 276088). Si è tale' fine, osservato che, dovendo il richiedente I 'ammissione al patrocinio attestare, ex art. 79, comma 1 lett. c), la sussistenza delle condizioni di reddito determinate a norma dell'art. 76, l'autocertificazione deve dare conto anche della eventuale condanna riportata per reato ostativo, che Ise esistente costituisce, salvo prova contraria, una situazione ostativa all'ammissione al beneficio (Sez. 7, n. 16932 del 17/02/2021). Di contro si è sostenuto non essere condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo (Sez. 4, Sentenza n. 48972 del 13/07/2017, Carriero Rv. 271516). In altri termini il richiedente il beneficio non è tenuto ad autocertificare la insussistenza delle condanne per reati c.d. ostativi, mentre è obbligato a dichiarare, nell'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, le condanne definitive per tali reati. 4.1 La sentenza riportata nel ricorso, ez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale, ha ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella contestata al ricorrente, posto che la condizione di sorvegliato speciale non incide nella determinazione del reddito rilevante ai fini della ammissione. 5.Irrilevante è la circostanza per cui nel caso di specie la condanna per il reato ostativo fosse stata ritenuta ininfluente dal giudice ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella 4 Il Presidente 1 Emanuélé pi, 1 Il Consigliere e nsore A dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio". (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che "la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt.95 e 79 lett.c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere in merito, allo stato. L'inganno potenziale a attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio". 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 4 aprile 2024