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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/3T/013178/000/001/2020001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto da Società_1 SpA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, come da delega, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dalla DP I di Milano per imposta di Registro.
Risulta in atti, depositato dall'ufficio provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con richiesta di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Risulta depositata memoria dalla ricorrente, di adesione alla richiesta dell'ufficio, di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice. rilevato che, come risulta in atti, l'ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
Spese compensate come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 16 in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice
CH SA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/3T/013178/000/001/2020001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto da Società_1 SpA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, come da delega, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dalla DP I di Milano per imposta di Registro.
Risulta in atti, depositato dall'ufficio provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con richiesta di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
Risulta depositata memoria dalla ricorrente, di adesione alla richiesta dell'ufficio, di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice. rilevato che, come risulta in atti, l'ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
Spese compensate come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 16 in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice
CH SA