TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11664 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6673/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 6673/2025 R. Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mandico;
Parte_1
- OPPONENTE
E
e per essa quale mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Christian
EL LE;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa, quale mandataria, la ha chiesto Controparte_1 Controparte_2 ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2268/2022, nei confronti di per Parte_1 il pagamento della somma pari ad euro 19.413,11, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di credito al consumo n. , stipulato con Findomestic S.p.A. S.p.A., il cui credito, a PartitaIVA_1 seguito di cessione, veniva acquistato da Controparte_1
in qualità di consumatore, spiegava opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al Parte_1 detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in difetto dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c., indeterminatezza delle condizioni economiche e vessatorietà delle clausole relative a penali ed interessi.
Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto di tutti i motivi di Controparte_1 opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 2268/2022, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza dell'11/11/2025 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente a causa delle sue precarie condizioni economiche.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
L'opposizione appare ammissibile seppur limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo: tanto può riferirsi sulla interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. argomentata dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari
(CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in CP_3 causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. ; in causa C-869/19 L. c. CP_4
e in causa C-724/22 Investcapital). CP_5
Come indicato dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività di alcune clausole negoziali del contratto, l'ha sottoposta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta-esecutata, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a denunciarne l'abusività (cfr. doc. n. 5 produzione opponente).
L'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi ovvero l'irregolarità della notificazione, il caso fortuito e la forza maggiore;
la giurisprudenza richiede la prova, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione abbia dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento (Cass. 10831/2004).
Ebbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che tale decreto è stato ritualmente notificato all'opponente ed, a seguito di mancata opposizione, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 8/9/2022: pertanto deve escludersi qualsivoglia irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della
CGUE del 17 maggio 2022, la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 9479/2023) ha individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.
Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Sempre con la medesima pronuncia, gli ermellini hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione: in particolare il giudice del procedimento monitorio, nella fase
"inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo nel caso la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardiva, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, compito del giudice dell'esecuzione è quello di dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva. Lo stesso è altresì tenuto a informare le parti circa l'esito del controllo svolto avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc.civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ.(Cass. Sez. u n.
9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che la rivesta la qualifica di consumatore, Parte_1 da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore nel caso di specie può essere riconosciuta anche soltanto dalla semplice lettura del contratto di prestito personale e della informativa allegata nella quale si fa espresso riferimento alla tutela del consumatore. Né tantomeno alcuna delle parti ha proposte eccezioni al riguardo.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissibile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta.
In merito al carattere vessatorio di una clausola, la stessa deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, le circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente
(cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine,
è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore.
In particolare, come ritiene la CGE (14 marzo 2013, C 415/11, Mo. Az), occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola, bensì soltanto ritenere che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica.
Senonché, nel caso in esame, stante l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della parte opposta ed alla mancanza dei requisito per l'emissione del decreto ingiuntivo, ormai coperte da giudicato, assumendo parte opponente la veste di consumatore, nella presente sede il giudice è investito solo ed esclusivamente del profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
Pertanto il giudice ha il dovere di controllare esclusivamente la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Alla luce dei principi esposti, nel caso in esame, nel valutare l'abusività delle clausole rilevanti quanto all'oggetto del presente procedimento (Corte di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17,
, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 Controparte_6 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23), devono ritenersi vessatorie le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria nelle quali risultano pattuite unitamente ad interessi di mora (14,60% annui) significativamente più rilevanti del TAN (pari al 9%), una penale da ritardo pari all'8% della rata impagata, nonché un'ulteriore penale pari al 10% del capitale residuo connessa alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, denominata nell'estratto in atti “indennità da contenzioso”, atteso che tali clausole, valutate complessivamente, comportano il riconoscimento di un vantaggio per la ricorrente superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus
SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche Persona_1
a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente aumentate secondo il criterio del doppio (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria sono, invero, da valutare nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, Persona_2
e .
[...] Persona_3
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta limitato al solo capitale.
Nel caso di specie, dall'analisi estratto conto in atti, risulta che parte opposta chiedeva, in sede monitoria, oltre al capitale, la penale da ritardato pagamento per complessivi euro 88,97 che, pertanto, andrà decurtata dalla somma ingiunta.
In relazione al contratto oggetto di causa, inoltre, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di almeno due rate” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio
(doc. n. 8), da cui risulta che il primo insoluto si verificava in data 05/07/2020.
In conclusione, la presente opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi sopra esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della parte opponente a pagare alla parte opposta la somma pari ad euro 19.324,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con compensazione del 20% e restante 80% a carico dell'opponente, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole contenute negli artt. 18 e 19 del contratto per cui è causa;
- condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 19.324,14, sul quale decorrono interessi legali di cui all' art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (8/3/2022) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida Parte_1 nella misura di euro 2.718,00 per compenso professionale, già operata la compensazione, oltre IVA
e CPA e spese generali al 15%, se dovuti e come per legge.
Napoli, 11/12/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 6673/2025 R. Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mandico;
Parte_1
- OPPONENTE
E
e per essa quale mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Christian
EL LE;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa, quale mandataria, la ha chiesto Controparte_1 Controparte_2 ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2268/2022, nei confronti di per Parte_1 il pagamento della somma pari ad euro 19.413,11, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di credito al consumo n. , stipulato con Findomestic S.p.A. S.p.A., il cui credito, a PartitaIVA_1 seguito di cessione, veniva acquistato da Controparte_1
in qualità di consumatore, spiegava opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al Parte_1 detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso in difetto dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c., indeterminatezza delle condizioni economiche e vessatorietà delle clausole relative a penali ed interessi.
Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto di tutti i motivi di Controparte_1 opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 2268/2022, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza dell'11/11/2025 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente a causa delle sue precarie condizioni economiche.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
L'opposizione appare ammissibile seppur limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo: tanto può riferirsi sulla interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. argomentata dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari
(CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in CP_3 causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. ; in causa C-869/19 L. c. CP_4
e in causa C-724/22 Investcapital). CP_5
Come indicato dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività di alcune clausole negoziali del contratto, l'ha sottoposta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta-esecutata, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a denunciarne l'abusività (cfr. doc. n. 5 produzione opponente).
L'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi ovvero l'irregolarità della notificazione, il caso fortuito e la forza maggiore;
la giurisprudenza richiede la prova, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione abbia dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento (Cass. 10831/2004).
Ebbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che tale decreto è stato ritualmente notificato all'opponente ed, a seguito di mancata opposizione, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 8/9/2022: pertanto deve escludersi qualsivoglia irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della
CGUE del 17 maggio 2022, la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 9479/2023) ha individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.
Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Sempre con la medesima pronuncia, gli ermellini hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione: in particolare il giudice del procedimento monitorio, nella fase
"inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640
c.p.c. (richiedendo nel caso la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardiva, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, compito del giudice dell'esecuzione è quello di dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva. Lo stesso è altresì tenuto a informare le parti circa l'esito del controllo svolto avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc.civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ.(Cass. Sez. u n.
9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che la rivesta la qualifica di consumatore, Parte_1 da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore nel caso di specie può essere riconosciuta anche soltanto dalla semplice lettura del contratto di prestito personale e della informativa allegata nella quale si fa espresso riferimento alla tutela del consumatore. Né tantomeno alcuna delle parti ha proposte eccezioni al riguardo.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissibile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta.
In merito al carattere vessatorio di una clausola, la stessa deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, le circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente
(cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine,
è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore.
In particolare, come ritiene la CGE (14 marzo 2013, C 415/11, Mo. Az), occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola, bensì soltanto ritenere che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica.
Senonché, nel caso in esame, stante l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della parte opposta ed alla mancanza dei requisito per l'emissione del decreto ingiuntivo, ormai coperte da giudicato, assumendo parte opponente la veste di consumatore, nella presente sede il giudice è investito solo ed esclusivamente del profilo di abusività delle clausole contrattuali (cfr. Cass. S.U. n. 9479/2023).
Pertanto il giudice ha il dovere di controllare esclusivamente la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Alla luce dei principi esposti, nel caso in esame, nel valutare l'abusività delle clausole rilevanti quanto all'oggetto del presente procedimento (Corte di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17,
, in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 Controparte_6 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23), devono ritenersi vessatorie le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria nelle quali risultano pattuite unitamente ad interessi di mora (14,60% annui) significativamente più rilevanti del TAN (pari al 9%), una penale da ritardo pari all'8% della rata impagata, nonché un'ulteriore penale pari al 10% del capitale residuo connessa alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, denominata nell'estratto in atti “indennità da contenzioso”, atteso che tali clausole, valutate complessivamente, comportano il riconoscimento di un vantaggio per la ricorrente superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus
SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche Persona_1
a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente aumentate secondo il criterio del doppio (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria sono, invero, da valutare nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, Persona_2
e .
[...] Persona_3
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta limitato al solo capitale.
Nel caso di specie, dall'analisi estratto conto in atti, risulta che parte opposta chiedeva, in sede monitoria, oltre al capitale, la penale da ritardato pagamento per complessivi euro 88,97 che, pertanto, andrà decurtata dalla somma ingiunta.
In relazione al contratto oggetto di causa, inoltre, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di almeno due rate” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio
(doc. n. 8), da cui risulta che il primo insoluto si verificava in data 05/07/2020.
In conclusione, la presente opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi sopra esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della parte opponente a pagare alla parte opposta la somma pari ad euro 19.324,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con compensazione del 20% e restante 80% a carico dell'opponente, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole contenute negli artt. 18 e 19 del contratto per cui è causa;
- condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 19.324,14, sul quale decorrono interessi legali di cui all' art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (8/3/2022) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida Parte_1 nella misura di euro 2.718,00 per compenso professionale, già operata la compensazione, oltre IVA
e CPA e spese generali al 15%, se dovuti e come per legge.
Napoli, 11/12/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello