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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5134/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17/12/2025, promossa da:
nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Christian
Gnoni
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Controparte_1 dall'Avvocato Fernando Caracuta
Resistente
Oggetto: accertamento lavoro subordinato
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 14/5/2020 il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver svolto attività lavorativa di addetto alle pulizie con inquadramento nel 2°
Livello del CCNL Terziario, dapprima con contratto di Lavoratore Socialmente
Utile e poi alle dipendenze delle Cooperative alle quali il ha CP_1 CP_1 appaltato i servizi comunali, sostiene di aver lavorato alle dirette dipendenze del con orario 7,45 – 13,15, di aver utilizzato le attrezzature e i macchinari CP_1 forniti dalla Amministrazione comunale, di essere stato sottoposto a visite mediche come gli altri dipendenti comunali, di aver ottemperato agli ordini di servizio del che demandavano compiti elencati nel punto n.6 del ricorso CP_1
(spazzamento dei locali comunali, rifacimento delle strisce pedonali, pitturazione locali comunali e ringhiere di scuole, manutenzione verde pubblico…), rappresenta di aver chiesto più volte la stabilizzazione al Controparte_1 lamenta di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante secondo il CCNL di settore e afferma che le differenze retributive spettanti ammontano a € 205.147,78 come da conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, esposto e rappresentato, parte ricorrente deduce improprio utilizzo da parte del del lavoratore socialmente utile in violazione CP_1 dell'art.5 D.L.vo 468/1997 e simulazione dei contratti di lavoro con le
Cooperative appaltatarie dei servizi comunali, “Salento 2000”, “Integra Service” e
“NI Service”, contratti stipulati, secondo parte ricorrente, esclusivamente per dissimulare l'effettivo rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di e CP_1 chiede:
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I°) accertare e dichiarare la natura simulata dei contratti di lavoro posti in essere dal Comune di , in elusione alla legislazione in materia di pubblico impiego;
CP_1
II°) dare atto che il sig. ha prestato in favore della resistente Parte_1 mansioni proprie dell'Amministrazione pubblica e da quest'ultima impartite, e per
l'effetto, condannarla al pagamento immediato in suo favore della somma di €
205.147,78, o di quell'altra, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazioni di legge;
III°) ordinare all' di Lecce di regolarizzare la posizione contributiva del CP_2 ricorrente ai fini previdenziali ed assistenziali;
IV°) condannare la Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorai di questo giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
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Si è costituito in giudizio il con memoria nella quale eccepisce Controparte_1 decadenza ex art.32 Legge 183/2010, nullità del ricorso per indeterminatezza, difetto di legittimazione passiva con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle società “Salento 2000”, “Coop. Integra Service” e “Coop.
NI Service”, prescrizione dei crediti e contesta nel merito la fondatezza del ricorso, affermando che il ricorrente ha lavorato dapprima come LSU in esecuzione dei progetti comunali e poi dal 2003 al 31/7/2018 alle dipendenze delle Cooperative che hanno ricevuto in appalto i servizi comunali, deducendo difetto di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del e deducendo erroneità dei conteggi di parte Controparte_1 ricorrente.
2 Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Occorre accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, è pacifico tra le parti ed è documentato in atti che l'ultimo rapporto lavorativo, intercorso tra la società NI Service e il ricorrente, sia cessato in data 31/7/2018 (vedasi estratto contributivo INPS allegato al ricorso).
E' inoltre ammesso da parte ricorrente che il primo atto con il quale egli ha affermato di aver rivendicato le differenze retributive asseritamente spettanti è la missiva inviata via PEC in data 14/1/2019 (vedasi foglio 5 del ricorso).
In tale missiva, allegata al ricorso, si afferma l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto intercorso tra il ricorrente e il Comune di dal 1995 al Luglio 2018. CP_1
Tanto premesso, si osserva che l'art.32 della legge 4 Novembre 2010 n.183, come modificato dall'art.1, comma 38 della legge n.92/2012, prevede che “1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 2.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
3 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto,
é fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni));
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. ….
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile”.
4 Per quanto attiene poi il termine per impugnare i contratti a termine per illegittimità del termine medesimo, occorre altresì rilevare che La L. 28 giugno
2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013".
La Corte di Cassazione con Sentenza n.11901 del 3/5/2024 ha affermato che:
“L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del
d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione
o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.”
In ordine alla decorrenza del termine di decadenza nel pubblico impiego la Corte di Cassazione con Ordinanza n.4960 del 16/2/2023 ha affermato che: “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris"), dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
Nel caso in esame, poiché dalla documentazione allegata al ricorso emerge che l'ultimo contratto stipulato dal ricorrente con NI è cessato il 31/7/2018, si deve ritenere decorso, fino alla prima missiva con la quale si rivendicano le differenze retributive inviata il 14/1/2019, il termine di sessanta giorni.
Né rilevano le missive inviate dal lavoratore e ricevute dal Comune in data
21/9/2009 e in data 13/10/2010, anche esse allegate al ricorso, perché con tali missive si chiede al Comune di voler avviare la procedura di stabilizzazione, ma non si chiede che il rapporto lavorativo pregresso sia considerato come stipulato alle dipendenze del Comune.
Invero, anche nella missiva del 21/9/2009 si adombra la fittizietà del contratto stipulato con Coop Salento, affermando che il lavoratore era soggetto
5 esclusivamente al controllo e al potere direttivo del ma, in ogni Controparte_1 caso, dalla missiva ricevuta dal il 21/9/2009 alla data di proposizione CP_1 del presente ricorso sono decorsi oltre duecentosettanta giorni.
Da quanto esposto consegue che, stante la intervenuta decadenza per decorso del termine previsto dalla legge per la impugnazione dei contratti a tempo determinato, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali, avuto riguardo alla preliminarietà della questione trattata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Lecce, li 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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