TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'appellante Parte_1 dall'avv. VE ER LU
per l'appellato Controparte_1 dall'avv. VITELLI CINZIA e la dott.ssa Flavia Piccioni ai fini della pratica forense.
Il Giudice
Pubblica la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
LI NO 28.11.2025
Il Giudice
ZA FO
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VE ER LU giusta procura in atti;
appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA giusta procura CP_2 P.IVA_1 in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza del giudice Parte_1 di Pace di LI NO n. 161 del 2023, pubblicata il 18.05.2023, non notificata, emessa a conclusione del procedimento n. 957/2022 R.G., con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della Compagnia appellata - in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Marche - conseguenti all'incidente occorso in data
1.08.2019 in contrada Maglio di Montalto Marche.
Spiegava l'appellante che il giorno 1.08.2019, intorno alle 19.40 circa, mentre percorreva la SS443 alla guida del proprio veicolo Nissan KE targato FL142VA in direzione mare-monti, giunto all'intersezione con la strada SP47, si avvedeva di un'autovettura grigia – non identificata - ferma allo stop della predetta via che, improvvisamente e senza dargli la precedenza, si immetteva nella sua corsia di marcia. Conseguentemente esso appellante, per evitare la collisione, sterzava verso la sua sinistra e andava ad impattare con la Fiat Panda targata BS705RH condotta da , Controparte_3 che percorreva la SS443 nel senso di marcia opposto. Aggiungeva l'appellante che sopraggiungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri di Montefiore dell'Aso per effettuare i rilevi e che egli veniva trasportato presso il nosocomio di LI NO, ove gli veniva diagnosticata “infrazione XI costa sn e distrazione rachide cervicale”.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.”, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere nulla la testimonianza resa dal terzo trasportato e non provata Controparte_4 la responsabilità del veicolo ignoto nella causazione del sinistro.
Con il secondo motivo d'appello censurava la sentenza appellata per “Violazione di norme di diritto con rifermento agli artt. 2700 e 2735 c.c. e 116 c.p.c.” nella parte in cui veniva affermato che il verbale redatto dai Carabinieri di Montefiore dell'Aso intervenuti sul luogo del sinistro – dal quale risultava che la manovra di emergenza dell'appellante era stata causata dall'invasione di corsia da parte di una terza autovettura non identificata - si basava su valutazioni non fidefacenti degli elementi di fatto.
Con il terzo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza impugnata per “per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 161 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att.
c.p.c.” nella parte il giudice affermava che nella sentenza penale n. 143/2021 del Tribunale di LI
NO - in cui l'appellante è stato assolto per i reati di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p. - si dava atto dell'impossibilità di ricostruire con certezza l'effettiva dinamica del sinistro.
Infine, con il quarto motivo di appello censurava la sentenza di primo grado per violazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 c.p.c., sostenendo che la presenza di una terza autovettura era corroborata anche della deformazione e dai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciate le declaratorie reputate necessarie e/o opportune: - In via preliminare: disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello, disponendo C.T.U. medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di valutare i postumi che residuano a seguito del sinistro con specificazione dell'invalidità temporanea (totale e/o parziale), dell'invalidità permanente, dell'entità degli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniali, nonché della congruità delle spese mediche e farmaceutiche conseguenti e collegate al sinistro, nonché CTU estimativa finalizzata alla quantificazione del valore ante sinistro dell'automezzo dell'appellante e delle spese sostenute e da sostenere a seguito della sua rottamazione. - In via principale e nel merito: accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di LI NO n.
161/2023 – R.G. 957/2022, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro di cui in premessa per i fatti e le causali ivi indicati e, per
l'effetto, condannare nella spiegata qualità di impresa designata dal Fondo di CP_2 Garanzia Vittime della Strada per la regione Marche, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 20.000,00 o quella diversa, maggiore o minore che si riterrà di Giustizia, oltre
[...] interessi legali dalla data del sinistro alla notifica della citazione di primo grado e da quel momento interessi moratori sino al saldo. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di un concorso di colpa dell'appellante, condannare la società appellata a corrispondere al Pt_1
l'importo proporzionalmente ridotto ex art. 1227 c.c., oltre interessi legali dalla data del sinistro alla notifica della citazione di primo grado e da quel momento interessi moratori sino al saldo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio e condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 2.935,27, a rifusione delle spese legali liquidate”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto nell'atto introduttivo del giudizio “l'appellante non indica espressamente i capi della sentenza impugnati e non espone in maniera chiara, sintetica e specifica le doglianze mosse alla ricostruzione operata dal
Giudice di primo grado”.
Deduceva, nel merito, la pretestuosità dei motivi di appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure;
concludeva chiedendo “in via preliminare:
- dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. 342, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e manifestamente infondato ex 348 bis c.p.c., chiedendo sin d'ora che venga fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis cpc. Nel Merito: - in via principale, respingere il ricorso in appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di Parte_1
LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, nel procedimento rubricato all'RG
957/2022, per essere infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la sentenza 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, confermando il rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante nei relativi motivi di gravame, anche relativamente alle richieste di ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'istante e CTU tecnico-estimativa sul mezzo di sua proprietà; -in via subordinata, respingere il ricorso in appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 161/2023 emanata Parte_1 dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, nel procedimento rubricato all'RG 957/2022, per essere infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la sentenza 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, confermando il rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante, per mancanza assoluta di resa prova dell'an e quantum della pretesa, sia relativamente ai danni fisici che ai danni al mezzo, questi ultimi irrisarcibili anche stante la circostanza che le lesioni lamentate dall'attore risultano inferiori al 9% di I.P. Per le ragioni tutte esposte nella premessa del presente atto;
- respingere l'invocata applicazione degli interessi moratori aditi da controparte in quanto inammissibili in quanto afferenti domanda nuova e, pertanto, vietata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi dei doppi gradi di giudizio a favore della presente parte appellata”.
Il procedimento, espletata una C.T.U. medico-legale, era chiamato all'udienza del 28.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Preliminarmente, andrà disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta dall'appellato.
La giurisprudenza afferma da tempo – con principi confermati anche dopo la riforma - che l'art. 342
c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis Sezioni Unite, n. 36481/2022; Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n.
1932).
Nel caso di specie, i motivi di appello espongono i punti sottoposti a riesame in fatto ed in diritto e l'appellante prende posizione sulla motivazione effettiva della sentenza, per cui l'atto non può considerarsi aspecifico.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare l'impugnazione inammissibile.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, i motivi di appello – che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati nei limiti e per le motivazioni che si vanno appresso ed esplicitare.
L'art. 283, comma 1, del D.lgs. 209/2005 prevede: “1. Il , Controparte_5 costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, CP_6 per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato”.
È noto che, in caso di intervento del , per garantire il Controparte_5 risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e la manovra posta in essere dal conducente del veicolo non identificato, dovendo dimostrare, altresì le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. III, n. 4213/2024).
La sentenza di primo grado, come visto, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante ex art. 283 D.lgs. 209/2005 nei confronti della - in qualità di impresa CP_2 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Marche - ritenendo che lo stesso non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, ovvero non avesse adeguatamente dimostrato la responsabilità di un terzo veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui
è causa.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva nulla la testimonianza del terzo trasportato
[...]
in quanto - avendo lo stesso subito lesioni nel sinistro oggetto di causa – era ritenuto Controparte_4 titolare di un interesse giuridicamente rilevante;
asseriva, inoltre, che né il verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti nelle immediatezze del fatto, né la sentenza penale di assoluzione dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p. fossero sufficienti a provare la ricostruzione del sinistro offerta dall'attore.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Alla luce della congiunta lettura di tutti gli elementi di prova portati all'attenzione del giudicante, già in sede di primo grado, deve concludersi, infatti, che l'appellante abbia adeguatamente provato la dinamica del sinistro e la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento dei danni (alla persona) da parte dell'assicurazione appellata.
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che la testimonianza resa da , Controparte_4 ritenuta nulla dal giudice di prime cure debba ritenersi, al contrario, pienamente utilizzabile sia in considerazione dell'assenza di un interesse “attuale” del teste alla partecipazione al presente procedimento sia in considerazione dell'assenza di una tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare dello stesso.
È noto che l'art. 246 c.p.c. dispone l'incapacità a testimoniare delle “persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. E' altresì pacifico che l'interesse che rende il terzo incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. deve essere concretamente riferito al giudizio in corso oltre a dover essere attuale, concreto e personale.
Nel caso di specie manca l'attualità dell'interesse del terzo alla partecipazione al presente giudizio posto che lo stesso, in qualità di terzo trasportato, era già stato integralmente risarcito dall'assicurazione ex art. 141 d.lgs. 209/2005, come dallo stesso dichiarato all'udienza del
21/09/2022 avanti al Giudice di Pace (circostanza, tra l'altro, non contestata dall'assicurazione e, pertanto, da porsi a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.). Sotto altro profilo, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo,
l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, n.
18428/2025 e Cass. SSUU n. 9456/2023).
Si è detto che “l'eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale, per l'ovvia ragione che, in mancanza di essa, il giudice, che non può rilevare
d'ufficio l'incapacità, non ha il potere di applicare la regola di esclusione prevista dall'art. 246 c.p.c., sicché è tenuto ad ammettere il mezzo, in concorso, ovviamente, coi normali requisiti dell'ammissibilità e rilevanza, sottoposti al suo controllo. Ne', d'altro canto potrebbe pensarsi ad un'eccezione di nullità - tale essendo il vizio riscontrabile, come si vedrà subito dopo - sollevata soltanto ex post, a seguito dell'assunzione, ma non preceduta dalla preventiva eccezione di incapacità, e ciò perché una simile condotta si scontra con il precetto dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, omettendo, in questo caso, di formulare a suo tempo l'eccezione. L'applicazione del meccanismo conservativo previsto dalla menzionata disposizione fa insomma sì che la prova del teste ipoteticamente incapace, che sia stata assunta in assenza dell'eccezione, è ormai definitivamente purgata della nullità, dal momento che in tanto opera la regola di esclusione in quanto la parte interessata ne abbia invocato, con l'eccezione,
l'applicazione. Sicché una nullità eccepita solo ex post non avrebbe senso, poiché quella nullità senza la precedente eccezione ormai più non sussiste. Il che esime dall'aggiungere che, se si ammettesse un'eccezione di nullità spiegata solo ex post, e non preceduta ex ante dall'eccezione di incapacità, si consentirebbe all'interessato di rimanere in silenzio sino all'assunzione della prova, per poi valutare la convenienza della deposizione e decidere se vanificare l'assunzione con l'eccezione di nullità ovvero giovarsi degli elementi ottenuti, la qual cosa interferirebbe, se non altro, con elementari esigenze di economia processuale” (Cass. SSUU n. 9456/2023).
Nel caso che ci occupa, l'odierna appellata non ha eccepito l'incapacità del teste prima della sua escussione, limitandosi ad eccepire la nullità della testimonianza dopo l'assunzione della prova (cfr. verbale di udienza del 21.09.2022).
Alla luce di quanto sopra, la prova testimoniale resa da , per quanto detto Controparte_4 ammissibile, deve comunque ritenersi definitivamente purgata dalla nullità e, dunque, valida e liberamente valutabile dal giudice, alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
In particolare, il teste , figlio dell'appellante e terzo trasportato il giorno Controparte_4 del sinistro, sentito all'udienza del 21.09.2022, dichiarava che una macchina grigia, ferma allo stop presente alla fine della SP47, si immetteva lungo la strada SS443 senza dare precedenza al veicolo condotto dal padre, il quale – al fine di evitare la collisione – era costretto a sterzare bruscamente a sinistra, invadendo la corsia del senso di marcia opposto.
Tale elemento di prova, è bene comunque precisare, non è l'unico – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – idoneo a supportare le allegazioni della parte appellante posto che la circostanza dell'esistenza di una terza vettura rimasta ignota trova altresì conforto sia nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti agli agenti sopraggiunti sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del fatto, sia nella ricostruzione della vicenda emersa all'esito del giudizio penale svoltosi per i medesimi fatti e cristallizzato nella sentenza penale n. 143/2021, emessa a conclusione del procedimento n. 339/2020 a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589, 590 e 590 bis c.p.
Dal verbale redatto dei Carabinieri di Montefiore dell'Aso risulta, infatti, che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ossia l'odierno appellante alla guida della Nissan KE e il sig.
conducente della Fiat Panda, riferivano che al momento dell'incidente era Controparte_3 presente nell'area dell'intersezione un terzo veicolo di colore grigio proveniente dalla CP_5
Comunale C.da Maglio che si immetteva nella strada statale 443, invadendo parzialmente la corsia di pertinenza della Nissan KE. forniva anche ulteriori indicazioni sulla marca e Controparte_3 modello del veicolo, indicandolo come un “Fiat Doblò” (citazione, doc. B, all. 1).
Con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati", rende gli stessi "attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata" (Cass. sez. 3, sentenza n. 20025/2016).
È noto, infatti, che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, ma non efficacia probatoria privilegiata (Cass. sez. 6-3, n. 33208/2022). In altri termini, è chiaro che risulta coperto da fede privilegiata solo la circostanza che l'odierno appellante e , sentiti nell'immediatezza del fatto, Controparte_3 rendevano delle dichiarazioni ma non il loro contenuto che rimane, quindi liberamente apprezzabile unitamente ad altri elementi di prova. Elementi di prova che, nel caso che ci occupa, sono tutti univoci nel ritenere l'esistenza del terzo veicolo non identificato, anche in considerazione della attendibilità intrinseca da dare alle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro e raccolte dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto. Si tratta infatti di dichiarazioni con alta probabilità genuine, poiché rese allorquando il ricordo dell'evento era fresco e non vi era ancora stato il tempo di elaborare l'evento, magari con sovrastrutture mentali che, come noto, possono distorcere i ricordi.
D'altro canto, la medesima ricostruzione della vicenda e, dunque, la presenza di una terza autovettura, era altresì accertata, in sede penale, con la sentenza di assoluzione n. 143/2021 - emessa a conclusione del procedimento n. 339/2020 a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589, 590 e 590 bis c.p. Ed infatti, anche in quella sede, il giudice penale assolveva l'imputato perché “il fatto non costituisce reato” riconoscendo l'esistenza di un terzo veicolo che, immessosi repentinamente ed improvvisamente nella carreggiata percorsa dal lo costringeva ad effettuare la manovra a Pt_1 seguito della quale avveniva l'impatto con la vettura condotta dal riconoscendo l'esistenza CP_3 di una causa di “forza maggiore” (citazione, doc. B, all. 3).
A ciò si aggiunge, come pure sottolineato dalla parte appellante, il riscontro oggettivo fornito dai danni subiti dai veicoli ed il punto d'urto del tutto compatibili con la allegata manovra di emergenza effettuata dal Pt_1
I succitati elementi, unitamente considerati, si palesano univoci e tra loro del tutto concordanti con la conseguenza che questo giudice di appello non può che ritenere sufficientemente provata la circostanza che il sinistro si sia verificato a causa della condotta imprevedibile di un veicolo non identificato, avendo il conducente posto in essere tutto quanto possibile per evitare il danno.
Da quanto emerso nel corso del giudizio, infatti – così come peraltro accertato dal giudice penale - nessuna censura potrebbe muoversi alla condotta del che, a fronte dell'imprevedibile e Pt_1 repentino comportamento del conducente dell'auto rimasta ignota, non avrebbe potuto porre in essere nessun'altra (differente) manovra. Può dirsi, infatti, che la condotta della terza auto, rimasta ignota, si è posta come unico antecedente causale del sinistro in oggetto, non evitabile da parte dell'appellante che si è trovato in una situazione di oggettiva impossibilità ad effettuare una qualsivoglia manovra astrattamente idonea ad evitare il sinistro.
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità esclusiva per il sinistro di cui è causa andrà ascritta al veicolo non identificato, con conseguente diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento ex art. 283 del D.lgs. 209/2005 per i danni alla persona subiti.
Per quanto concerne la selezione dei danni concretamente risarcibili il comma 2 dell'art. 283 del
D.lgs. 209/2005 dispone che “
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) [ossia nel caso di veicolo non identificato] il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, sul punto, che in caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del “danno grave alla persona”, alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, novellato dal d.lgs. n. 198 del 2007, subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di un'invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi degli artt. 138 e 139 del medesimo decreto legislativo (Cass. sez. 3, sentenza n. 24214/2015).
Tale limitazione è funzionale, come autorevolmente sostenuto, a prevenire le possibili frodi al Fondo di garanzia: un danno alla salute di lieve entità - quali le lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 (ad esempio, postumi di lievi traumi contusivi o colpo di frusta) - può essere, infatti, simulato (Corte costituzionale, n. 98/2019).
Ciò posto, ad avviso di questo Ufficio - conformemente al tenore testuale della norma richiamata e alla ratio della stessa - l'invalidità superiore al 9% ai fini della risarcibilità anche dei danni patrimoniali - deve essere accertata sulla persona che chiede il risarcimento (e non, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in capo a qualsiasi soggetto coinvolto nel sinistro).
Ne discende che non saranno risarcibili, in questa sede, i danni alle cose dal momento che, è pacifico che il danno alla persona subito dall'odierno appellante sia da qualificarsi come da lesione
“micropermanente”.
Passando alla quantificazione del danno alla persona subito dall'appellante, come accennato, in corso di causa è stata espletata una CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva e le cui conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente, con la conseguenza che questo giudice intende farle proprie.
In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza del sinistro abbia Parte_1 subito un'invalidità biologica permanente pari al 2%. Inoltre, l'ausiliario del giudice ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 21 di invalidità biologica temporanea al 75%, giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 25 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione, il risarcimento del danno biologico nel caso di lesioni di lieve entità (c.d. "micropermanenti") derivanti da sinistri stradali va calcolato sulla base di tabelle prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005. Dunque, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della misura delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (46 anni), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 1.737,97 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attore al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 963,40 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 884,84 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 561,80 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di €351,13 attuali.
Per un totale di € 3.535,74 attuali dovuto all'attore per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi, al tasso legale, dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ.
Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Su tale somma non potranno, al contrario, essere riconosciuti gli interessi moratori dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo, chiesti per la prima volta dall'appellante con l'atto di citazione in appello. La domanda di applicazione degli interessi moratori - costituendo domanda nuova - è, infatti, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Andrà poi risarcita la somma di complessivi € 244,00 per la consulenza medico legale di parte, trattandosi di spese necessitate, per l'attore, dal mancato riconoscimento del risarcimento da parte della compagnia assicurativa in via stragiudiziale.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Tenuto conto dell'importante riduzione del quantum liquidato rispetto a quanto richiesto, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano compensate per ½, dovendosi porre la misura dell'ulteriore ½ a carico della appellata. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellante.
Le spese di CTU andranno, invece, poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI NO, in persona del giudice ZA FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1771 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la a CP_2 pagare a la complessiva somma di 3.779,74 euro oltre interessi come Parte_1 specificato in parte motiva;
- Compensa, per 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna la parte appellata a pagare alla parte appellante ½ delle spese di entrambi i giudizi che si liquidano in complessivi euro 632,5 (1/2 di 1265,00) per il primo grado ed in euro 1050,00 (1/2 di
2100,00) per il presente grado di appello oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte appellata.
LI NO, 28.11.2025
Il Giudice
ZA FO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'appellante Parte_1 dall'avv. VE ER LU
per l'appellato Controparte_1 dall'avv. VITELLI CINZIA e la dott.ssa Flavia Piccioni ai fini della pratica forense.
Il Giudice
Pubblica la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
LI NO 28.11.2025
Il Giudice
ZA FO
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VE ER LU giusta procura in atti;
appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA giusta procura CP_2 P.IVA_1 in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza del giudice Parte_1 di Pace di LI NO n. 161 del 2023, pubblicata il 18.05.2023, non notificata, emessa a conclusione del procedimento n. 957/2022 R.G., con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della Compagnia appellata - in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Marche - conseguenti all'incidente occorso in data
1.08.2019 in contrada Maglio di Montalto Marche.
Spiegava l'appellante che il giorno 1.08.2019, intorno alle 19.40 circa, mentre percorreva la SS443 alla guida del proprio veicolo Nissan KE targato FL142VA in direzione mare-monti, giunto all'intersezione con la strada SP47, si avvedeva di un'autovettura grigia – non identificata - ferma allo stop della predetta via che, improvvisamente e senza dargli la precedenza, si immetteva nella sua corsia di marcia. Conseguentemente esso appellante, per evitare la collisione, sterzava verso la sua sinistra e andava ad impattare con la Fiat Panda targata BS705RH condotta da , Controparte_3 che percorreva la SS443 nel senso di marcia opposto. Aggiungeva l'appellante che sopraggiungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri di Montefiore dell'Aso per effettuare i rilevi e che egli veniva trasportato presso il nosocomio di LI NO, ove gli veniva diagnosticata “infrazione XI costa sn e distrazione rachide cervicale”.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.”, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere nulla la testimonianza resa dal terzo trasportato e non provata Controparte_4 la responsabilità del veicolo ignoto nella causazione del sinistro.
Con il secondo motivo d'appello censurava la sentenza appellata per “Violazione di norme di diritto con rifermento agli artt. 2700 e 2735 c.c. e 116 c.p.c.” nella parte in cui veniva affermato che il verbale redatto dai Carabinieri di Montefiore dell'Aso intervenuti sul luogo del sinistro – dal quale risultava che la manovra di emergenza dell'appellante era stata causata dall'invasione di corsia da parte di una terza autovettura non identificata - si basava su valutazioni non fidefacenti degli elementi di fatto.
Con il terzo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza impugnata per “per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 161 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att.
c.p.c.” nella parte il giudice affermava che nella sentenza penale n. 143/2021 del Tribunale di LI
NO - in cui l'appellante è stato assolto per i reati di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p. - si dava atto dell'impossibilità di ricostruire con certezza l'effettiva dinamica del sinistro.
Infine, con il quarto motivo di appello censurava la sentenza di primo grado per violazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 c.p.c., sostenendo che la presenza di una terza autovettura era corroborata anche della deformazione e dai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciate le declaratorie reputate necessarie e/o opportune: - In via preliminare: disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello, disponendo C.T.U. medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di valutare i postumi che residuano a seguito del sinistro con specificazione dell'invalidità temporanea (totale e/o parziale), dell'invalidità permanente, dell'entità degli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniali, nonché della congruità delle spese mediche e farmaceutiche conseguenti e collegate al sinistro, nonché CTU estimativa finalizzata alla quantificazione del valore ante sinistro dell'automezzo dell'appellante e delle spese sostenute e da sostenere a seguito della sua rottamazione. - In via principale e nel merito: accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di LI NO n.
161/2023 – R.G. 957/2022, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro di cui in premessa per i fatti e le causali ivi indicati e, per
l'effetto, condannare nella spiegata qualità di impresa designata dal Fondo di CP_2 Garanzia Vittime della Strada per la regione Marche, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 20.000,00 o quella diversa, maggiore o minore che si riterrà di Giustizia, oltre
[...] interessi legali dalla data del sinistro alla notifica della citazione di primo grado e da quel momento interessi moratori sino al saldo. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di un concorso di colpa dell'appellante, condannare la società appellata a corrispondere al Pt_1
l'importo proporzionalmente ridotto ex art. 1227 c.c., oltre interessi legali dalla data del sinistro alla notifica della citazione di primo grado e da quel momento interessi moratori sino al saldo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio e condanna dell'appellata alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 2.935,27, a rifusione delle spese legali liquidate”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto nell'atto introduttivo del giudizio “l'appellante non indica espressamente i capi della sentenza impugnati e non espone in maniera chiara, sintetica e specifica le doglianze mosse alla ricostruzione operata dal
Giudice di primo grado”.
Deduceva, nel merito, la pretestuosità dei motivi di appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure;
concludeva chiedendo “in via preliminare:
- dichiarare lo spiegato appello inammissibile ex art. 342, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e manifestamente infondato ex 348 bis c.p.c., chiedendo sin d'ora che venga fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis cpc. Nel Merito: - in via principale, respingere il ricorso in appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di Parte_1
LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, nel procedimento rubricato all'RG
957/2022, per essere infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la sentenza 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, confermando il rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante nei relativi motivi di gravame, anche relativamente alle richieste di ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'istante e CTU tecnico-estimativa sul mezzo di sua proprietà; -in via subordinata, respingere il ricorso in appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 161/2023 emanata Parte_1 dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, nel procedimento rubricato all'RG 957/2022, per essere infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la sentenza 161/2023 emanata dal Giudice di Pace di LI NO in data 18/05/2023, depositata in pari data, confermando il rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante, per mancanza assoluta di resa prova dell'an e quantum della pretesa, sia relativamente ai danni fisici che ai danni al mezzo, questi ultimi irrisarcibili anche stante la circostanza che le lesioni lamentate dall'attore risultano inferiori al 9% di I.P. Per le ragioni tutte esposte nella premessa del presente atto;
- respingere l'invocata applicazione degli interessi moratori aditi da controparte in quanto inammissibili in quanto afferenti domanda nuova e, pertanto, vietata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi dei doppi gradi di giudizio a favore della presente parte appellata”.
Il procedimento, espletata una C.T.U. medico-legale, era chiamato all'udienza del 28.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Preliminarmente, andrà disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta dall'appellato.
La giurisprudenza afferma da tempo – con principi confermati anche dopo la riforma - che l'art. 342
c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis Sezioni Unite, n. 36481/2022; Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n.
1932).
Nel caso di specie, i motivi di appello espongono i punti sottoposti a riesame in fatto ed in diritto e l'appellante prende posizione sulla motivazione effettiva della sentenza, per cui l'atto non può considerarsi aspecifico.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare l'impugnazione inammissibile.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, i motivi di appello – che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati nei limiti e per le motivazioni che si vanno appresso ed esplicitare.
L'art. 283, comma 1, del D.lgs. 209/2005 prevede: “1. Il , Controparte_5 costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, CP_6 per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato”.
È noto che, in caso di intervento del , per garantire il Controparte_5 risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e la manovra posta in essere dal conducente del veicolo non identificato, dovendo dimostrare, altresì le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. III, n. 4213/2024).
La sentenza di primo grado, come visto, rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante ex art. 283 D.lgs. 209/2005 nei confronti della - in qualità di impresa CP_2 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Marche - ritenendo che lo stesso non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, ovvero non avesse adeguatamente dimostrato la responsabilità di un terzo veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui
è causa.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva nulla la testimonianza del terzo trasportato
[...]
in quanto - avendo lo stesso subito lesioni nel sinistro oggetto di causa – era ritenuto Controparte_4 titolare di un interesse giuridicamente rilevante;
asseriva, inoltre, che né il verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti nelle immediatezze del fatto, né la sentenza penale di assoluzione dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p. fossero sufficienti a provare la ricostruzione del sinistro offerta dall'attore.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Alla luce della congiunta lettura di tutti gli elementi di prova portati all'attenzione del giudicante, già in sede di primo grado, deve concludersi, infatti, che l'appellante abbia adeguatamente provato la dinamica del sinistro e la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento dei danni (alla persona) da parte dell'assicurazione appellata.
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che la testimonianza resa da , Controparte_4 ritenuta nulla dal giudice di prime cure debba ritenersi, al contrario, pienamente utilizzabile sia in considerazione dell'assenza di un interesse “attuale” del teste alla partecipazione al presente procedimento sia in considerazione dell'assenza di una tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare dello stesso.
È noto che l'art. 246 c.p.c. dispone l'incapacità a testimoniare delle “persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. E' altresì pacifico che l'interesse che rende il terzo incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. deve essere concretamente riferito al giudizio in corso oltre a dover essere attuale, concreto e personale.
Nel caso di specie manca l'attualità dell'interesse del terzo alla partecipazione al presente giudizio posto che lo stesso, in qualità di terzo trasportato, era già stato integralmente risarcito dall'assicurazione ex art. 141 d.lgs. 209/2005, come dallo stesso dichiarato all'udienza del
21/09/2022 avanti al Giudice di Pace (circostanza, tra l'altro, non contestata dall'assicurazione e, pertanto, da porsi a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.). Sotto altro profilo, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo,
l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, n.
18428/2025 e Cass. SSUU n. 9456/2023).
Si è detto che “l'eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale, per l'ovvia ragione che, in mancanza di essa, il giudice, che non può rilevare
d'ufficio l'incapacità, non ha il potere di applicare la regola di esclusione prevista dall'art. 246 c.p.c., sicché è tenuto ad ammettere il mezzo, in concorso, ovviamente, coi normali requisiti dell'ammissibilità e rilevanza, sottoposti al suo controllo. Ne', d'altro canto potrebbe pensarsi ad un'eccezione di nullità - tale essendo il vizio riscontrabile, come si vedrà subito dopo - sollevata soltanto ex post, a seguito dell'assunzione, ma non preceduta dalla preventiva eccezione di incapacità, e ciò perché una simile condotta si scontra con il precetto dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, omettendo, in questo caso, di formulare a suo tempo l'eccezione. L'applicazione del meccanismo conservativo previsto dalla menzionata disposizione fa insomma sì che la prova del teste ipoteticamente incapace, che sia stata assunta in assenza dell'eccezione, è ormai definitivamente purgata della nullità, dal momento che in tanto opera la regola di esclusione in quanto la parte interessata ne abbia invocato, con l'eccezione,
l'applicazione. Sicché una nullità eccepita solo ex post non avrebbe senso, poiché quella nullità senza la precedente eccezione ormai più non sussiste. Il che esime dall'aggiungere che, se si ammettesse un'eccezione di nullità spiegata solo ex post, e non preceduta ex ante dall'eccezione di incapacità, si consentirebbe all'interessato di rimanere in silenzio sino all'assunzione della prova, per poi valutare la convenienza della deposizione e decidere se vanificare l'assunzione con l'eccezione di nullità ovvero giovarsi degli elementi ottenuti, la qual cosa interferirebbe, se non altro, con elementari esigenze di economia processuale” (Cass. SSUU n. 9456/2023).
Nel caso che ci occupa, l'odierna appellata non ha eccepito l'incapacità del teste prima della sua escussione, limitandosi ad eccepire la nullità della testimonianza dopo l'assunzione della prova (cfr. verbale di udienza del 21.09.2022).
Alla luce di quanto sopra, la prova testimoniale resa da , per quanto detto Controparte_4 ammissibile, deve comunque ritenersi definitivamente purgata dalla nullità e, dunque, valida e liberamente valutabile dal giudice, alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
In particolare, il teste , figlio dell'appellante e terzo trasportato il giorno Controparte_4 del sinistro, sentito all'udienza del 21.09.2022, dichiarava che una macchina grigia, ferma allo stop presente alla fine della SP47, si immetteva lungo la strada SS443 senza dare precedenza al veicolo condotto dal padre, il quale – al fine di evitare la collisione – era costretto a sterzare bruscamente a sinistra, invadendo la corsia del senso di marcia opposto.
Tale elemento di prova, è bene comunque precisare, non è l'unico – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – idoneo a supportare le allegazioni della parte appellante posto che la circostanza dell'esistenza di una terza vettura rimasta ignota trova altresì conforto sia nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti agli agenti sopraggiunti sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del fatto, sia nella ricostruzione della vicenda emersa all'esito del giudizio penale svoltosi per i medesimi fatti e cristallizzato nella sentenza penale n. 143/2021, emessa a conclusione del procedimento n. 339/2020 a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589, 590 e 590 bis c.p.
Dal verbale redatto dei Carabinieri di Montefiore dell'Aso risulta, infatti, che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ossia l'odierno appellante alla guida della Nissan KE e il sig.
conducente della Fiat Panda, riferivano che al momento dell'incidente era Controparte_3 presente nell'area dell'intersezione un terzo veicolo di colore grigio proveniente dalla CP_5
Comunale C.da Maglio che si immetteva nella strada statale 443, invadendo parzialmente la corsia di pertinenza della Nissan KE. forniva anche ulteriori indicazioni sulla marca e Controparte_3 modello del veicolo, indicandolo come un “Fiat Doblò” (citazione, doc. B, all. 1).
Con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati", rende gli stessi "attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata" (Cass. sez. 3, sentenza n. 20025/2016).
È noto, infatti, che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, ma non efficacia probatoria privilegiata (Cass. sez. 6-3, n. 33208/2022). In altri termini, è chiaro che risulta coperto da fede privilegiata solo la circostanza che l'odierno appellante e , sentiti nell'immediatezza del fatto, Controparte_3 rendevano delle dichiarazioni ma non il loro contenuto che rimane, quindi liberamente apprezzabile unitamente ad altri elementi di prova. Elementi di prova che, nel caso che ci occupa, sono tutti univoci nel ritenere l'esistenza del terzo veicolo non identificato, anche in considerazione della attendibilità intrinseca da dare alle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro e raccolte dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto. Si tratta infatti di dichiarazioni con alta probabilità genuine, poiché rese allorquando il ricordo dell'evento era fresco e non vi era ancora stato il tempo di elaborare l'evento, magari con sovrastrutture mentali che, come noto, possono distorcere i ricordi.
D'altro canto, la medesima ricostruzione della vicenda e, dunque, la presenza di una terza autovettura, era altresì accertata, in sede penale, con la sentenza di assoluzione n. 143/2021 - emessa a conclusione del procedimento n. 339/2020 a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 589, 590 e 590 bis c.p. Ed infatti, anche in quella sede, il giudice penale assolveva l'imputato perché “il fatto non costituisce reato” riconoscendo l'esistenza di un terzo veicolo che, immessosi repentinamente ed improvvisamente nella carreggiata percorsa dal lo costringeva ad effettuare la manovra a Pt_1 seguito della quale avveniva l'impatto con la vettura condotta dal riconoscendo l'esistenza CP_3 di una causa di “forza maggiore” (citazione, doc. B, all. 3).
A ciò si aggiunge, come pure sottolineato dalla parte appellante, il riscontro oggettivo fornito dai danni subiti dai veicoli ed il punto d'urto del tutto compatibili con la allegata manovra di emergenza effettuata dal Pt_1
I succitati elementi, unitamente considerati, si palesano univoci e tra loro del tutto concordanti con la conseguenza che questo giudice di appello non può che ritenere sufficientemente provata la circostanza che il sinistro si sia verificato a causa della condotta imprevedibile di un veicolo non identificato, avendo il conducente posto in essere tutto quanto possibile per evitare il danno.
Da quanto emerso nel corso del giudizio, infatti – così come peraltro accertato dal giudice penale - nessuna censura potrebbe muoversi alla condotta del che, a fronte dell'imprevedibile e Pt_1 repentino comportamento del conducente dell'auto rimasta ignota, non avrebbe potuto porre in essere nessun'altra (differente) manovra. Può dirsi, infatti, che la condotta della terza auto, rimasta ignota, si è posta come unico antecedente causale del sinistro in oggetto, non evitabile da parte dell'appellante che si è trovato in una situazione di oggettiva impossibilità ad effettuare una qualsivoglia manovra astrattamente idonea ad evitare il sinistro.
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità esclusiva per il sinistro di cui è causa andrà ascritta al veicolo non identificato, con conseguente diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento ex art. 283 del D.lgs. 209/2005 per i danni alla persona subiti.
Per quanto concerne la selezione dei danni concretamente risarcibili il comma 2 dell'art. 283 del
D.lgs. 209/2005 dispone che “
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) [ossia nel caso di veicolo non identificato] il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, sul punto, che in caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del “danno grave alla persona”, alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, novellato dal d.lgs. n. 198 del 2007, subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di un'invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi degli artt. 138 e 139 del medesimo decreto legislativo (Cass. sez. 3, sentenza n. 24214/2015).
Tale limitazione è funzionale, come autorevolmente sostenuto, a prevenire le possibili frodi al Fondo di garanzia: un danno alla salute di lieve entità - quali le lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 (ad esempio, postumi di lievi traumi contusivi o colpo di frusta) - può essere, infatti, simulato (Corte costituzionale, n. 98/2019).
Ciò posto, ad avviso di questo Ufficio - conformemente al tenore testuale della norma richiamata e alla ratio della stessa - l'invalidità superiore al 9% ai fini della risarcibilità anche dei danni patrimoniali - deve essere accertata sulla persona che chiede il risarcimento (e non, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in capo a qualsiasi soggetto coinvolto nel sinistro).
Ne discende che non saranno risarcibili, in questa sede, i danni alle cose dal momento che, è pacifico che il danno alla persona subito dall'odierno appellante sia da qualificarsi come da lesione
“micropermanente”.
Passando alla quantificazione del danno alla persona subito dall'appellante, come accennato, in corso di causa è stata espletata una CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva e le cui conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente, con la conseguenza che questo giudice intende farle proprie.
In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza del sinistro abbia Parte_1 subito un'invalidità biologica permanente pari al 2%. Inoltre, l'ausiliario del giudice ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 21 di invalidità biologica temporanea al 75%, giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 25 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione, il risarcimento del danno biologico nel caso di lesioni di lieve entità (c.d. "micropermanenti") derivanti da sinistri stradali va calcolato sulla base di tabelle prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005. Dunque, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della misura delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (46 anni), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 1.737,97 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attore al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 963,40 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 884,84 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 561,80 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di €351,13 attuali.
Per un totale di € 3.535,74 attuali dovuto all'attore per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi, al tasso legale, dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ.
Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Su tale somma non potranno, al contrario, essere riconosciuti gli interessi moratori dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo, chiesti per la prima volta dall'appellante con l'atto di citazione in appello. La domanda di applicazione degli interessi moratori - costituendo domanda nuova - è, infatti, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Andrà poi risarcita la somma di complessivi € 244,00 per la consulenza medico legale di parte, trattandosi di spese necessitate, per l'attore, dal mancato riconoscimento del risarcimento da parte della compagnia assicurativa in via stragiudiziale.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Tenuto conto dell'importante riduzione del quantum liquidato rispetto a quanto richiesto, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano compensate per ½, dovendosi porre la misura dell'ulteriore ½ a carico della appellata. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellante.
Le spese di CTU andranno, invece, poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI NO, in persona del giudice ZA FO, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1771 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la a CP_2 pagare a la complessiva somma di 3.779,74 euro oltre interessi come Parte_1 specificato in parte motiva;
- Compensa, per 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna la parte appellata a pagare alla parte appellante ½ delle spese di entrambi i giudizi che si liquidano in complessivi euro 632,5 (1/2 di 1265,00) per il primo grado ed in euro 1050,00 (1/2 di
2100,00) per il presente grado di appello oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte appellata.
LI NO, 28.11.2025
Il Giudice
ZA FO