Sentenza 2 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare per complessità del dibattimento, l'interesse all'impugnazione, richiesto a pena di inammissibilità, sussiste solo se il vizio dedotto sia idoneo a determinare una situazione concreta più vantaggiosa per il ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di un interesse concreto in quanto il processo era stato comunque definito nel termini ordinari della fase).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2021, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
Testo completo
0292 8-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 2.12.2021 Sentenza n. 1684 Reg. gen. n. 30640/2021 composta dai signori: dott. Matilde Cammino Presidente dott. Luigi Agostinacchio Consigliere dott. Sergio Beltrani Consigliere Consigliere rel. est. dott. Massimo Perrotti Consigliere dott. Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FI GE, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 13/2/2021 del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori del ricorrente, avv. Giuliano Dominici e Danilo Tipo, che hanno chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 1 RITENUTO IN FATTO.
1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Caltanissetta, deliberando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ravvisata la complessità (oggettiva e soggettiva) del procedimento definito in primo grado con rito abbreviato, rigettava nuovamente l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 16 luglio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare procedente, che aveva disposto (ai sensi del comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen.) la sospensione della decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, per la particolare complessità della istruttoria.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce:
2.1. inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 627, comma 3, stesso codice), avendo il tribunale del tutto eluso i temi di attenzione proposti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24468, del 20 aprile 2021, che aveva segnalato la vaghezza della motivazione sulla ritenuta complessità, argomentata in funzione del numero degli imputati, delle imputazioni, del numero dei testi (neppure definito) e della necessità di procede a perizia trascrittiva, che tuttavia ineriva ad una sola conversazione intercettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444).
1.2. E' lo stesso ricorrente che indica, a pag. 3 (ultimo cpv.) dei motivi di ricorso, la cronologia del processo di merito: il giudizio abbreviato (condizionato) di primo grado si è aperto con l'ordinanza di ammissione al rito richiesto (Sez. U. n. 30200, del 28/4/2011, Rv. 250348) in data 16 luglio 2020 e si è definito con la sentenza emessa in data 25 febbraio 2021. Dunque, la fase relativa al giudizio abbreviato di primo grado si è chiusa entro i termini "ordinari" indicati dall'art. 303, comma 1, lett. b bis), n. 3, cod. proc. pen., in nove mesi. Talché la disposta sospensione può definirsi, sia pure ex post, inutiliter data. Il che, se per un verso testimonia della non complessità effettiva della istruttoria (sia pur stimata tale ex post), per altro verso rende epifania della inutilità pratica di una eventuale dichiarazione di nullità della ordinanza di sospensione, giacché dall'accoglimento del ricorso non 2 potrebbero comunque sortire effetti favorevoli per il ricorrente, attesa la continenza della definizione avvenuta entro i termini ordinari della fase (Sez. 5, n. 28682, 28684, 28685, del 12/5/2016, n.m., in motivazione). Sennonché la difesa, che ha avvertito il potenziale pregiudizio dell'argomento devoluto, ha pure tenuto a rimarcare (pag. 3 dei motivi di ricorso, medesimo capoverso) l'immanenza dell'interesse a veder annullata l'ordinanza di sospensione, in ragione della potenziale dilatazione anche dei termini complessivi (sei anni, estensibili fino a nove, in ragione del titolo cautelare, art. 303, comma 4, lett. c, 304, comma 6, cod. proc. pen.). L'argomento tuttavia prova troppo, giacché la dilatazione dei termini complessivi, possibile in ragione della disposta sospensione, va misurata in ragione del c.d. "utile marginale", cioè dell'effettivo sforamento dei termini complessivi massimi (sei anni, nella fattispecie) che deriva dallo sforamento intervenuto nelle singole fasi, anche in ipotesi di regresso. Orbene, si è già detto della continenza della fase relativa al giudizio di primo grado, mentre per le fasi successive dovrebbe necessariamente operare una nuova ordinanza di sospensione, giacché la complessità ravvisata in un grado non può riverberare effetti sospensivi sulla fase successiva. Quindi, un eventuale sforamento dei termini relativi alle fasi successive (con effetti sul calcolo dei termini complessivi) deve necessariamente passare attraverso una nuova ordinanza di sospensione, autonomamente impugnabile. Il che porta a concludere che dall'annullamento della ordinanza impugnata non deriverebbe comunque un effetto favorevole (scarcerazione per decorrenza dei termini di fase da adottarsi "ora per allora" secondo quanto indicato da Sez. U. n. 26350 del 24/2/2002, Rv. 221657) per il ricorrente. La carenza di interesse oggi rilevata non poteva invero esser rilevata dalla precedete decisione rescindente (20/4/2021), atteso che al momento della proposizione del primo ricorso (23 settembre 2020) la fase non si era ancora chiusa con la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado (25 febbraio 2021).
1.3. Il ricorso, ove ammissibile, sarebbe in ogni caso infondato. La motivazione addotta dal tribunale nel provvedimento impugnato non appare affatto illogica e risulta conforme al dato normativo, posto che,se da un lato il numero degli imputati non è esorbitante (si tratta di 12 imputati), dall'altro la natura associativa del reato contestato e la connessa ipotesi di omicidio aggravato, contestata proprio al ricorrente, implica la valutazione complessiva circa la esistenza in fatto dell'organismo associativo in quanto tale (con esame incidentale di ulteriori profili soggettivi). Viene pertanto richiamato, in modo non generico, uno degli aspetti che consente l'emissione del provvedimento in esame, rappresentato dalla 'qualità e natura' delle questioni da esaminare in fatto e in diritto. I richiami istruttori 3 contenuti nel provvedimento impugnato non risultano, pertanto, generici e appaiono altresì idonei a giustificare, sia pur solo ex ante, la disposta sospensione.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Matilde Cammino be Uvei учас Alim y DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN 2022 IL "CANOELE RE, CL PI T R O O C N 4