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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 5.2.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1813 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “affitto di ramo d'azienda”, pendente
TRA
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano, Corso
Umberto I° n. 37, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infetti, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Cristina Scoccia, per procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ); CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 per ottenere il rilascio immediato dell'azienda esercitata nell'immobile sito in Monte
Argentario - Porto Santo Stefano, Piazza del Valle n. 11/A, affittatale con contratto del pagina 1 di 3 12.1.2024, denunciando una morosità dell'affittuaria pari ad € 15.250,00, per l'omesso pagamento dei canoni riferiti al periodo luglio-novembre 2024; il tutto previa risoluzione del contratto, condanna della resistente a pagare tutti i canoni scaduti e da scadere fino al rilascio e con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, nessuno si costituiva per la che veniva dichiarata Parte_2 contumace, e all'esito il Giudice incamerava la decisione, ritenuta la causa documentale e di agevole soluzione.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, la ricorrente ha assolto gli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato (cfr. all. 1 del ricorso) e allegando l'inadempimento dell'affittuaria all'obbligazione di pagare il canone mensile nel periodo compreso tra luglio e novembre 2024, per un ammontare complessivo di € 15.250,00.
La resistente, viceversa, rimanendo contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, quindi deve accogliersi la domanda volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria.
La pertanto, va condannata a rilasciare immediatamente l'azienda CP_1 affittatale, unitamente all'immobile che la ospita, tenuto conto della data di stipula del contratto, della decorrenza della morosità e della natura dell'attività svolta nei locali.
Essa va inoltre condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 15.250,00 per canoni scaduti da luglio a novembre 2024 (compresi), oltre ai canoni successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio effettivo, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara il contratto d'affitto di ramo d'azienda abitativa stipulato il 12.1.2024, esercitata nell'immobile posto in Monte
Argentario - Porto Santo Stefano, Piazza del Valle n. 11/A, risolto per inadempimento dell'affittuaria;
2) ordina alla resistente di restituire immediatamente alla ricorrente detta azienda e l'immobile in cui essa è esercitata;
3) condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 15.250,00 per canoni scaduti dal mese di luglio al mese di novembre 2024 (compresi), oltre ai canoni successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio effettivo, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
195,00 per esborsi ed € 2.137,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto 5.2.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 5.2.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1813 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “affitto di ramo d'azienda”, pendente
TRA
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano, Corso
Umberto I° n. 37, presso lo studio dell'avv. Maurizio Infetti, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Cristina Scoccia, per procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ); CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 per ottenere il rilascio immediato dell'azienda esercitata nell'immobile sito in Monte
Argentario - Porto Santo Stefano, Piazza del Valle n. 11/A, affittatale con contratto del pagina 1 di 3 12.1.2024, denunciando una morosità dell'affittuaria pari ad € 15.250,00, per l'omesso pagamento dei canoni riferiti al periodo luglio-novembre 2024; il tutto previa risoluzione del contratto, condanna della resistente a pagare tutti i canoni scaduti e da scadere fino al rilascio e con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 5.2.2025, nessuno si costituiva per la che veniva dichiarata Parte_2 contumace, e all'esito il Giudice incamerava la decisione, ritenuta la causa documentale e di agevole soluzione.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, la ricorrente ha assolto gli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato (cfr. all. 1 del ricorso) e allegando l'inadempimento dell'affittuaria all'obbligazione di pagare il canone mensile nel periodo compreso tra luglio e novembre 2024, per un ammontare complessivo di € 15.250,00.
La resistente, viceversa, rimanendo contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, quindi deve accogliersi la domanda volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria.
La pertanto, va condannata a rilasciare immediatamente l'azienda CP_1 affittatale, unitamente all'immobile che la ospita, tenuto conto della data di stipula del contratto, della decorrenza della morosità e della natura dell'attività svolta nei locali.
Essa va inoltre condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 15.250,00 per canoni scaduti da luglio a novembre 2024 (compresi), oltre ai canoni successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio effettivo, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara il contratto d'affitto di ramo d'azienda abitativa stipulato il 12.1.2024, esercitata nell'immobile posto in Monte
Argentario - Porto Santo Stefano, Piazza del Valle n. 11/A, risolto per inadempimento dell'affittuaria;
2) ordina alla resistente di restituire immediatamente alla ricorrente detta azienda e l'immobile in cui essa è esercitata;
3) condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 15.250,00 per canoni scaduti dal mese di luglio al mese di novembre 2024 (compresi), oltre ai canoni successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio effettivo, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
195,00 per esborsi ed € 2.137,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto 5.2.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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