Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 21494
CASS
Sentenza 20 dicembre 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. (Fattispecie in cui la Corte ha esteso il principio al letto del compagno di cella del detenuto, ritenendo non computabile lo spazio occupato da tale arredo).

Commentario1

  • 1Letto va scomputato nella superficie utile della cella (Cass. 12849/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025

    Ai fini della superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 CEDU è, quindi, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella; è la superficie libera, perché non altrimenti occupata, ed agevolmente calpestabile. L'ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto: si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 21494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21494
Data del deposito : 20 dicembre 2022

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