Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2014, proposto da
Comune di Fermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Gentili, con domicilio eletto presso lo studio ZI Miranda, in Ancona, piazza Cavour, 2;
contro
Powercrop S.r.l., Eridania - Sadam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gualtiero Pittalis e MA Giulia Roversi Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Venarucci, in Ancona, corso Garibaldi, 91/A;
nei confronti
Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche, F.L.A.I./C.G.I.L. - Federazione Lavoratori Agro-Industria, F.A.I./C.I.S.L. - Federazione Agricola Alimentare Ambientale, U.I.L.A./U.I.L. - Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari, R.S.U. dello Stabilimento di Fermo, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Provincia di Fermo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio ZI Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;
per la risoluzione per inadempimento
dell’accordo di riconversione produttiva, sottoscritto il 27/7/2007 fra Powercrop S.p.A., Eridania – Sadam S.p.A., Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Fermo e le Organizzazioni Sindacali, ratificato dalla Regione Marche, nelle parti meglio specificate in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Powercrop S.r.l., di Eridania – Sadam S.p.A. e della Provincia di Fermo;
Vista le note del 13 e 17 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA MA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con le note del 13 e 17 novembre 2025, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”;
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della espressa dichiarazione della parte ricorrente e che le spese del giudizio possano essere compensate, anche in ragione della concorde indicazione delle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AL SE LE, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
MA MA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA IN | AL SE LE |
IL SEGRETARIO