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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PO LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
AL BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 169 dell'anno 2024
T R A
e tutti rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura in atti dall'avv. Nicola Zingrillo ed elettivamente domiciliati in Adelfia (BA) alla via Vittorio Veneto n. 104 (c/o avv. Emilia Mastrogiacomo) nonché ai domicili digitali o Email_1 Email_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
NI CA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Ariano Irpino (Av) alla via Donato Anzani, 10, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
; Email_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
All'udienza collegiale tenutasi il 26 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , chiedevano, che l'adita Corte di Appello, cui il procedimento era Parte_3 stato rinviato a seguito della sentenza n. 44839/2023 dell'11 ottobre 2023 della Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta delle indicazioni e del dispositivo di cui alla sentenza succitata,
1 accertare e dichiarare la civile responsabilità dei sig.ri ed CP_2 Controparte_1 per il danno patrimoniale ed extrapatrimoniale patito in seguito alla sottoscrizione dell'originario contratto di acquisto della camera da letto del 28.01.2012; per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della maggiore somma di € 6.969,60, giusta fattura n. 662 del 29.05.2012 quale ulteriore prezzo corrisposto per la mancata esecuzione del contratto sottoscritto in data
28.01.2012 nonché la ulteriore somma di € 2.500,00 a titolo dell'accettata caparra confirmatoria;
il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Foggia n.
2824/2019 del 19.09.2019 e quantificata in € 6.487,25 omnia;
nonché la quantificazione ed il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n. 44839/2023 del 11.10.2023 depositata in data
07.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione – Seconda sezione Penale, in accoglimento del ricorso del 12408/2023; infine, in via extrapatrimoniale, in via equitativa, l'accertamento e la quantificazione del patema d'animo patito dagli attori per l'ingiusta ed illecita attività delittuosa posta in essere dai convenuti volta al raggiungimento di un loro indebito profitto;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla nascita del credito sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge oltre 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti in riassunzione e , Controparte_1 CP_2 chiedevano il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3 – 7 ottobre 2025, la Corte, dato atto che, all'udienza del 3 ottobre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 novembre 2025.
All'udienza del 28 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore
2 conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ricorso in riassunzione da Cassazione, con atto di citazione ritualmente notificato, da , Parte_1 Pt_2
e :
[...] Parte_3
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
AL BI PO LL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PO LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
AL BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 169 dell'anno 2024
T R A
e tutti rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura in atti dall'avv. Nicola Zingrillo ed elettivamente domiciliati in Adelfia (BA) alla via Vittorio Veneto n. 104 (c/o avv. Emilia Mastrogiacomo) nonché ai domicili digitali o Email_1 Email_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
NI CA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Ariano Irpino (Av) alla via Donato Anzani, 10, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
; Email_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
All'udienza collegiale tenutasi il 26 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , chiedevano, che l'adita Corte di Appello, cui il procedimento era Parte_3 stato rinviato a seguito della sentenza n. 44839/2023 dell'11 ottobre 2023 della Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta delle indicazioni e del dispositivo di cui alla sentenza succitata,
1 accertare e dichiarare la civile responsabilità dei sig.ri ed CP_2 Controparte_1 per il danno patrimoniale ed extrapatrimoniale patito in seguito alla sottoscrizione dell'originario contratto di acquisto della camera da letto del 28.01.2012; per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della maggiore somma di € 6.969,60, giusta fattura n. 662 del 29.05.2012 quale ulteriore prezzo corrisposto per la mancata esecuzione del contratto sottoscritto in data
28.01.2012 nonché la ulteriore somma di € 2.500,00 a titolo dell'accettata caparra confirmatoria;
il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Foggia n.
2824/2019 del 19.09.2019 e quantificata in € 6.487,25 omnia;
nonché la quantificazione ed il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n. 44839/2023 del 11.10.2023 depositata in data
07.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione – Seconda sezione Penale, in accoglimento del ricorso del 12408/2023; infine, in via extrapatrimoniale, in via equitativa, l'accertamento e la quantificazione del patema d'animo patito dagli attori per l'ingiusta ed illecita attività delittuosa posta in essere dai convenuti volta al raggiungimento di un loro indebito profitto;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla nascita del credito sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge oltre 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti in riassunzione e , Controparte_1 CP_2 chiedevano il rigetto delle domande degli attori, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3 – 7 ottobre 2025, la Corte, dato atto che, all'udienza del 3 ottobre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 novembre 2025.
All'udienza del 28 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore
2 conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ricorso in riassunzione da Cassazione, con atto di citazione ritualmente notificato, da , Parte_1 Pt_2
e :
[...] Parte_3
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
AL BI PO LL
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