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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1837 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1837/2025 R.G. promossa da:
– Parte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara P.IVA_1 Zampaletta per procura in atti,
ATTORE - CREDITORE,
nei confronti di
– C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO – DEBITORE, CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO – NON DEBITORE, CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. Controparte_3
, in persona dell'amministratore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Garofalo per P.IVA_2 procura in atti,
INTERVENUTO - CP_4
avente ad oggetto: divisione endoprocessuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che avanti questo Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare RGE 95/2022, instaurata da nei confronti di , debitore, nella quale è Parte_1 Controparte_1 intervenuto l'altro creditore;
Controparte_3
che in forza di atto di pignoramento veniva sottoposto a vincolo la seguente porzione immobiliare:
“quota 11/12 del diritto di proprietà dell'immobile sito nel comune di Monterotondo (RM), Via Edmondo Riva n. 51, e precisamente:
- appartamento posto al piano primo composto da ingresso/ corridoio, cucina, tre camere, vano bagno, ripostiglio, balcone e veranda di mq. 3,00 circa. Dati catastali: identificato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Servizi Catastali al foglio n. 31 p.lla 748 sub.511 (ex sub 5) , Categoria A/4 classe 3 Consistenza 6 vani, Superficie Catastale 112 mq, Rendita €.449,32, Via Edmondo Riva n. 51, piano 1° interno 1. Confini: a Nord parte con il vano scala condominiale e parte con appartamento sub. 6, a Sud con distacco su via E. Riva, ad Ovest con distacco su corte condominiale medesima p.lla 748, ad Est parte la strada comunale via E.Riva e parte con l'appartamento sub. 6”;
che la quota pignorata (11/12) del suddetto bene era di proprietà del debitore CP_1
, mentre la restante (1/12) risulta in proprietà di , altro convenuto;
[...] Controparte_2
che la CTU espletata nel corso del processo esecutivo, stabiliva la non divisibilità dell'immobile cui veniva attribuito, come lotto unico, il valore di euro =========;
che dunque veniva introdotto, a seguito di ordinanza di divisione, il presente giudizio in cui l'attore – creditore e il creditore intervenuto chiedevano lo scioglimento della comunione;
che i convenuti rimanevano contumaci;
CP_1
che nel giudizio si costituivano invece: la , creditore ipotecario già intervenuto nella procedura esecutiva RGE 526/2017, Parte_2 la quale aderiva alla domanda.
Rilevato:
che dalla CTU depositata nel corso della procedura esecutiva sopra indicata – che viene acquisita nel presente giudizio ed alle cui conclusioni, non contestate da alcuna delle parti, il Tribunale aderisce in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici – il valore complessivo del bene è stato stimato come sopra precisato:
che la parte attrice ha provveduto al deposito di tutta la necessaria documentazione;
che dunque nulla osta all'accoglimento della domanda;
che le spese relative al presente giudizio vanno interamente compensate non essendovi stata alcuna opposizione alla domanda;
che alla presente decisione non definitiva deve conseguire l'emissione dell'ordinanza di vendita del bene pignorato,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando a seguito dell'ordinanza di divisione, emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 95/2022, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio, così provvede:
1. Accerta e dichiara lo scioglimento della comunione tra , nato a Controparte_1
il 12.11.1959 – C.F. e , nato a CP_3 CodiceFiscale_1 Controparte_2
il 30.7.1954 – C.F. , relativamente al bene descritto CP_3 CodiceFiscale_2 nella parte motiva, secondo le rispettive quote e il valore così come indicato nell'elaborato redatto dal CTU depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 95/2022;
2. Ordina al conservatore di Agenzia delle Entrate – Territorio Roma 2 di procedere, ove dovuto e richiesto, alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo;
3. Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti;
4. Dispone la restituzione della causa sul ruolo istruttorio al fine dell'emissione dell'ordinanza di vendita.
Tivoli 18.12.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1837/2025 R.G. promossa da:
– Parte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara P.IVA_1 Zampaletta per procura in atti,
ATTORE - CREDITORE,
nei confronti di
– C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO – DEBITORE, CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO – NON DEBITORE, CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. Controparte_3
, in persona dell'amministratore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Garofalo per P.IVA_2 procura in atti,
INTERVENUTO - CP_4
avente ad oggetto: divisione endoprocessuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che avanti questo Tribunale pende la procedura esecutiva immobiliare RGE 95/2022, instaurata da nei confronti di , debitore, nella quale è Parte_1 Controparte_1 intervenuto l'altro creditore;
Controparte_3
che in forza di atto di pignoramento veniva sottoposto a vincolo la seguente porzione immobiliare:
“quota 11/12 del diritto di proprietà dell'immobile sito nel comune di Monterotondo (RM), Via Edmondo Riva n. 51, e precisamente:
- appartamento posto al piano primo composto da ingresso/ corridoio, cucina, tre camere, vano bagno, ripostiglio, balcone e veranda di mq. 3,00 circa. Dati catastali: identificato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Servizi Catastali al foglio n. 31 p.lla 748 sub.511 (ex sub 5) , Categoria A/4 classe 3 Consistenza 6 vani, Superficie Catastale 112 mq, Rendita €.449,32, Via Edmondo Riva n. 51, piano 1° interno 1. Confini: a Nord parte con il vano scala condominiale e parte con appartamento sub. 6, a Sud con distacco su via E. Riva, ad Ovest con distacco su corte condominiale medesima p.lla 748, ad Est parte la strada comunale via E.Riva e parte con l'appartamento sub. 6”;
che la quota pignorata (11/12) del suddetto bene era di proprietà del debitore CP_1
, mentre la restante (1/12) risulta in proprietà di , altro convenuto;
[...] Controparte_2
che la CTU espletata nel corso del processo esecutivo, stabiliva la non divisibilità dell'immobile cui veniva attribuito, come lotto unico, il valore di euro =========;
che dunque veniva introdotto, a seguito di ordinanza di divisione, il presente giudizio in cui l'attore – creditore e il creditore intervenuto chiedevano lo scioglimento della comunione;
che i convenuti rimanevano contumaci;
CP_1
che nel giudizio si costituivano invece: la , creditore ipotecario già intervenuto nella procedura esecutiva RGE 526/2017, Parte_2 la quale aderiva alla domanda.
Rilevato:
che dalla CTU depositata nel corso della procedura esecutiva sopra indicata – che viene acquisita nel presente giudizio ed alle cui conclusioni, non contestate da alcuna delle parti, il Tribunale aderisce in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici – il valore complessivo del bene è stato stimato come sopra precisato:
che la parte attrice ha provveduto al deposito di tutta la necessaria documentazione;
che dunque nulla osta all'accoglimento della domanda;
che le spese relative al presente giudizio vanno interamente compensate non essendovi stata alcuna opposizione alla domanda;
che alla presente decisione non definitiva deve conseguire l'emissione dell'ordinanza di vendita del bene pignorato,
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando a seguito dell'ordinanza di divisione, emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 95/2022, sulla base della quale è stato introdotto il presente giudizio, così provvede:
1. Accerta e dichiara lo scioglimento della comunione tra , nato a Controparte_1
il 12.11.1959 – C.F. e , nato a CP_3 CodiceFiscale_1 Controparte_2
il 30.7.1954 – C.F. , relativamente al bene descritto CP_3 CodiceFiscale_2 nella parte motiva, secondo le rispettive quote e il valore così come indicato nell'elaborato redatto dal CTU depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 95/2022;
2. Ordina al conservatore di Agenzia delle Entrate – Territorio Roma 2 di procedere, ove dovuto e richiesto, alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo;
3. Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti;
4. Dispone la restituzione della causa sul ruolo istruttorio al fine dell'emissione dell'ordinanza di vendita.
Tivoli 18.12.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano