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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8766 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5001/2025 (cui è riunita quella n. 15871/2023) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Pasquale Fuschino.
OPPONENTE
E persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con atto depositato il 17.03.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita di revisione al fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71 e segnatamente la conferma dell'assegno di invalidità civile;
di non avere avuto dalla Commissione Medica, all'esito della seduta del 17/03/2023 definita in pari data un grado di invalidità sufficiente avendola riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%”; di avere depositato ricorso di Atp all'esito del quale il CTU dott.
ha riconosciuto “L'Istante risulta affetta da esiti di pregressa quadrantectomia mammaria Persona_1 sinistra per carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up Parte_1 risulta invalida con riduzione permanente della capacità di lavoro pari al 55% a decorrere dalla data della visita di revisione”.
L'istante, enunciate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1. 1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super parte snella contrapposizione tra
1 l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di ATP;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D.
Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma
6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, acquisiti chiarimenti dal CTU e riunito al presente fascicolo quello della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario,
l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (conferma assegno di invalidità), avendo accertato il dott. che “ Nel caso della signora la patologia neoplastica della mammella Persona_1 Parte_1 assume attualmente minore gravità dal momento che si tratta di patologia neoplastica risalente ad oltre quattro anni or sono. Si trattava infatti di un carcinoma duttale a medio grado di differenziazione della mammella sinistra, con possibile capacità di metastatizzazione anche a distanza. In ogni caso nella paziente l'intervento di parziale asportazione mammaria e le applicazioni di chemioterapia e radioterapia, hanno determinato solo modeste sequele locali e generali (non evidenza di edema linfatico all'arto superiore sinistro, assenza di metastasi e/o di repliche della patologia proliferativa). Dopo l'intervento demolitore il soggetto è stato sottoposto a controlli periodici della patologia neoplastica ed è sottoposta a terapia ormonale soppressiva. Si tratta pertanto di patologia a prognosi probabilmente favorevole per la qual cosa può essere previsto un valore intermedio tra il codice di riferimento tabellare 9322 e il codice 9325, determinando una perdita di capacità di lavoro complessiva media pari al 55% circa”.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
2 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della “grave insufficienza, assenza e/o carenza di motivazione nonché inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni cui il perito è pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa l'istante”; sostiene che il Ctu ha omesso di valutare la cardiopatia ipertensiva, in terapia farmacologica, la spondilodiscartrosi e la patologia respiratoria, pur refertate nella documentazione sanitaria in atti, avendo incentrato la sua valutazione esclusivamente sul carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up.
Avuto riguardo a quanto rappresentato dalla parte, il CTU invitato ad integrare l'elaborato, ha depositato note esplicative in cui ha dichiarato “ quanto alla richiamata patologia BPCO, occorre innanzitutto rilevare che nella cartella clinica esibita non vi è traccia di dati che attestino esservi una CP_ broncopatia cronica;
la commissione di revisione non ne fa alcuna menzione e l'esame clinico riportato nella seguente relazione peritale evidenzia condizioni dell'apparato respiratorio nella norma tenuto conto dell'esame obiettivo effettuato nel corso della visita peritale ma anche dell'assenza di lamentele al riguardo da parte della paziente. L'esame spirometrico esibito, che potrebbe riportare i valori di un singolo episodio bronchitico acuto poi regredito, non può fare testo in assenza di altri elementi clinico-documentali appartenenti alla storia clinica della paziente. Per le stesse ragioni non si è reso necessario alcun approfondimento diagnostico. Per quanto attiene alla ipertensione arteriosa si osserva che nella cartella clinica esibita non vi è traccia di questa patologia né delle cure che avrebbe dovuto sopportare la paziente durante il ricovero. CP_ Parimenti nella visita di revisione non se ne fa menzione né nell'anamnesi, né nell'esame obiettivo né nella diagnosi. L'esame clinico condotto durante la visita peritale ha mostrato una condizione normale di pressione arteriosa (120/80 mmHg); inoltre non sono stati evidenziati edemi declivi, non è stata osservata dispnea da sforzo lieve né da sforzo moderato e la paziente stessa, su domanda specifica, non ne ha mai fatto menzione. I dati riportati dal certificato cardiologico esibito tra cui “aterosclerosi coronarica diffusa” dunque non sono supportati da altri elementi clinico-documentali; d'altra parte, lo stesso specialista non si esprime sulla collocazione in una determinata classe NYHA, avente quindi valore medico-legale. In conclusione, poiché dall'esame clinico è stata riscontrata assenza di edemi declivi, assenza di angor ed assenza di dispnea anche da sforzo, tutt'al più detta patologia può essere collocata in una prima classe NYHA che con l'applicazione del codice tabellare 6445 prevede un tasso invalidante minimo dell'11%. Per quanto riguarda le ipotizzate patologie artrosiche non esiste alcun elemento documentale, il riferito della paziente è nullo al riguardo e l'esame clinico non ha mostrato alcun deficit articolare”. L'ausiliario ha quindi concluso affermando che
“l'istante risulta affetta da esiti di remota quadrantectomia mammaria sinistra per carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico. Le patologie sopra diagnosticate sono coesistenti tra di loro. Con l'applicazione della formula di Balthaazard, esse CP_ determinano complessivamente una invalidità del 42% con decorrenza dalla data della revision .”.
3 Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU.
All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
4 Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile al ripristino dell'assegno di invalidità civile dalla data della revisione;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 15871/2023.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL NI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5001/2025 (cui è riunita quella n. 15871/2023) ruolo Generale Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Pasquale Fuschino.
OPPONENTE
E persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con atto depositato il 17.03.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di essere stata sottoposta a visita di revisione al fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71 e segnatamente la conferma dell'assegno di invalidità civile;
di non avere avuto dalla Commissione Medica, all'esito della seduta del 17/03/2023 definita in pari data un grado di invalidità sufficiente avendola riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50%”; di avere depositato ricorso di Atp all'esito del quale il CTU dott.
ha riconosciuto “L'Istante risulta affetta da esiti di pregressa quadrantectomia mammaria Persona_1 sinistra per carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up Parte_1 risulta invalida con riduzione permanente della capacità di lavoro pari al 55% a decorrere dalla data della visita di revisione”.
L'istante, enunciate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1. 1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super parte snella contrapposizione tra
1 l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di ATP;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D.
Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 perché tardivo a norma del comma 6 dell'art. 445 bis cpc e per la mancanza di specificità ex comma
6 dell'art 445 bis c.p.c., degli errori tecnico- giuridici che inficerebbero le valutazioni espresse dal ctu;
ed infine, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice, acquisiti chiarimenti dal CTU e riunito al presente fascicolo quello della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario,
l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (conferma assegno di invalidità), avendo accertato il dott. che “ Nel caso della signora la patologia neoplastica della mammella Persona_1 Parte_1 assume attualmente minore gravità dal momento che si tratta di patologia neoplastica risalente ad oltre quattro anni or sono. Si trattava infatti di un carcinoma duttale a medio grado di differenziazione della mammella sinistra, con possibile capacità di metastatizzazione anche a distanza. In ogni caso nella paziente l'intervento di parziale asportazione mammaria e le applicazioni di chemioterapia e radioterapia, hanno determinato solo modeste sequele locali e generali (non evidenza di edema linfatico all'arto superiore sinistro, assenza di metastasi e/o di repliche della patologia proliferativa). Dopo l'intervento demolitore il soggetto è stato sottoposto a controlli periodici della patologia neoplastica ed è sottoposta a terapia ormonale soppressiva. Si tratta pertanto di patologia a prognosi probabilmente favorevole per la qual cosa può essere previsto un valore intermedio tra il codice di riferimento tabellare 9322 e il codice 9325, determinando una perdita di capacità di lavoro complessiva media pari al 55% circa”.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
2 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole della “grave insufficienza, assenza e/o carenza di motivazione nonché inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni cui il perito è pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa l'istante”; sostiene che il Ctu ha omesso di valutare la cardiopatia ipertensiva, in terapia farmacologica, la spondilodiscartrosi e la patologia respiratoria, pur refertate nella documentazione sanitaria in atti, avendo incentrato la sua valutazione esclusivamente sul carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up.
Avuto riguardo a quanto rappresentato dalla parte, il CTU invitato ad integrare l'elaborato, ha depositato note esplicative in cui ha dichiarato “ quanto alla richiamata patologia BPCO, occorre innanzitutto rilevare che nella cartella clinica esibita non vi è traccia di dati che attestino esservi una CP_ broncopatia cronica;
la commissione di revisione non ne fa alcuna menzione e l'esame clinico riportato nella seguente relazione peritale evidenzia condizioni dell'apparato respiratorio nella norma tenuto conto dell'esame obiettivo effettuato nel corso della visita peritale ma anche dell'assenza di lamentele al riguardo da parte della paziente. L'esame spirometrico esibito, che potrebbe riportare i valori di un singolo episodio bronchitico acuto poi regredito, non può fare testo in assenza di altri elementi clinico-documentali appartenenti alla storia clinica della paziente. Per le stesse ragioni non si è reso necessario alcun approfondimento diagnostico. Per quanto attiene alla ipertensione arteriosa si osserva che nella cartella clinica esibita non vi è traccia di questa patologia né delle cure che avrebbe dovuto sopportare la paziente durante il ricovero. CP_ Parimenti nella visita di revisione non se ne fa menzione né nell'anamnesi, né nell'esame obiettivo né nella diagnosi. L'esame clinico condotto durante la visita peritale ha mostrato una condizione normale di pressione arteriosa (120/80 mmHg); inoltre non sono stati evidenziati edemi declivi, non è stata osservata dispnea da sforzo lieve né da sforzo moderato e la paziente stessa, su domanda specifica, non ne ha mai fatto menzione. I dati riportati dal certificato cardiologico esibito tra cui “aterosclerosi coronarica diffusa” dunque non sono supportati da altri elementi clinico-documentali; d'altra parte, lo stesso specialista non si esprime sulla collocazione in una determinata classe NYHA, avente quindi valore medico-legale. In conclusione, poiché dall'esame clinico è stata riscontrata assenza di edemi declivi, assenza di angor ed assenza di dispnea anche da sforzo, tutt'al più detta patologia può essere collocata in una prima classe NYHA che con l'applicazione del codice tabellare 6445 prevede un tasso invalidante minimo dell'11%. Per quanto riguarda le ipotizzate patologie artrosiche non esiste alcun elemento documentale, il riferito della paziente è nullo al riguardo e l'esame clinico non ha mostrato alcun deficit articolare”. L'ausiliario ha quindi concluso affermando che
“l'istante risulta affetta da esiti di remota quadrantectomia mammaria sinistra per carcinoma duttale di grado intermedio in attuale immunoterapia e follow up, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico. Le patologie sopra diagnosticate sono coesistenti tra di loro. Con l'applicazione della formula di Balthaazard, esse CP_ determinano complessivamente una invalidità del 42% con decorrenza dalla data della revision .”.
3 Il CTU ha dunque sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 100% con necessità di assistenza continua a compiere gli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, non si ravvisano le condizioni per disporre un rinnovo o un'integrazione della CTU.
All'esito, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
4 Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile al ripristino dell'assegno di invalidità civile dalla data della revisione;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 15871/2023.
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL NI
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