Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2025, proposto da
EY UD, Veronica Pepoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 603/2024 del Tribunale di Rimini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa JE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
Sono decorsi giorni 120 (centoventi) dalla notifica del titolo esecutivo definitivo ex art. 647 c.p.c. al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo definitivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
Pertanto, si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna, con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 800 (ottocento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE ET | UG Di BE |
IL SEGRETARIO