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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. De felice e Insalata ricorrente contro con l'avv. Certomà CP_1
convenuto
Oggetto: riliquidazione
Fatto e diritto CP_ Con ricorso del 19.12.23 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l' a riliquidare il trattamento pensionistico per la neutralizzazione delle retribuzioni minori degli anni
2000 e 2001 . CP_
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Infondate sono le eccezioni preliminari formulate dall' . CP_1
In primo luogo oramai è pacifico in giurisprudenza che la decadenza da applicare sia la cd triennale mobile e non anche la decadenza tombale.
In secondo luogo l' eccepisce che l'esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e CP_1
2001 determina per il ricorrente il mancato raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità, liquidata al ricorrente all'età di 51 anni e 3 mesi, con anzianità contributiva di n. 2019 settimane. Tuttavia al raggiungimento dell'età pensionabile, 67 anni e quindi dal
21.05.2020, il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia è ampiamente raggiunto. Nel merito è stata effettuata CTU e il consulente è giunto alla conclusione che il rateo pensionistico debba essere rideterminato nella misura di € 1.805,93, mentre gli arretrati per il triennio antecedente la domanda giudiziale sono pari ad € 1956,58.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna l' alla riliquidazione del rateo CP_1 pensionistico della ricorrente nella misura iniziale di € 1805,93 nonché al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore della stessa della somma di € 1956,58, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1300,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 18.12.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. De felice e Insalata ricorrente contro con l'avv. Certomà CP_1
convenuto
Oggetto: riliquidazione
Fatto e diritto CP_ Con ricorso del 19.12.23 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l' a riliquidare il trattamento pensionistico per la neutralizzazione delle retribuzioni minori degli anni
2000 e 2001 . CP_
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Infondate sono le eccezioni preliminari formulate dall' . CP_1
In primo luogo oramai è pacifico in giurisprudenza che la decadenza da applicare sia la cd triennale mobile e non anche la decadenza tombale.
In secondo luogo l' eccepisce che l'esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e CP_1
2001 determina per il ricorrente il mancato raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità, liquidata al ricorrente all'età di 51 anni e 3 mesi, con anzianità contributiva di n. 2019 settimane. Tuttavia al raggiungimento dell'età pensionabile, 67 anni e quindi dal
21.05.2020, il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia è ampiamente raggiunto. Nel merito è stata effettuata CTU e il consulente è giunto alla conclusione che il rateo pensionistico debba essere rideterminato nella misura di € 1.805,93, mentre gli arretrati per il triennio antecedente la domanda giudiziale sono pari ad € 1956,58.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna l' alla riliquidazione del rateo CP_1 pensionistico della ricorrente nella misura iniziale di € 1805,93 nonché al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore della stessa della somma di € 1956,58, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1300,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 18.12.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)