Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
Il presidente del consiglio di amministrazione, nella qualità di legale rappresentante, può proporre querela per conto della società, ed ai fini dell'adempimento dell'onere di specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza è sufficiente che si qualifichi come soggetto a cui compete "ex lege" detto potere. (La Corte ha precisato che, in tema di società per azioni, il presidente del consiglio di amministrazione può proporre querela per conto della società e può limitarsi alla mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2005, n. 33444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33444 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 19/05/2005
Dott. ESPOSITO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 639
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 11201/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO DR N. IL 22/11/1970;
avverso SENTENZA del 08/10/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
EN ND ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila deducendo la violazione di legge sotto il profilo del travisamento dei fatti in punto di improcedibilità dell'azione penale per invalidità della querela.
Rileva il ricorrente che la Corte di merito aveva, accogliendo la tesi difensiva sostenuta nel gravame, ritenuto che il diritto di proporre querela, in quanto diritto "personalissimo", rientrava negli atti di straordinaria amministrazione, riservati, nel caso di persone giuridiche, al solo Consiglio di Amministrazione (ovvero a persona dallo stesso statuariamente delegata).
Aveva, però, la Corte territoriale travisato il fatto storico che, alla data della presentazione dell'atto di querela, l'amministratore unico della s.r.l., (nella persona di LÌ AN), nominato con delibera assembleare del 25.8.97, era stato, come risulta dalla Misura camerale, (peraltro richiamata dalla Corte), sostituito da C.d.A., (presieduto dal LÌ AN), con successiva delibera del 10.9.97. Erroneamente, quindi, la Corte di merito, aveva rigettato il motivo di impugnazione ritenendo, con riferimento alla delibera del 25.8.97, (ed ignorando la successiva), che il LÌ fosse A.U.. Ne conseguiva, ad avviso del ricorrente, "l'invalidità della querela per difetto del relativo potere da parte del LÌ AN che, in qualità di Presidente del C.D.A., era dotato del solo potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio. Infatti, per le persone giuridiche la titolarità del diritto di proporre querela, essendo questo configurabile quale atto di straordinaria amministrazione, non spetta al Presidente, che salvo diversa disposizione di legge o di statuto ha funzione di legale rappresentanza, ma al Consiglio di amministrazione che è l'organo che ha potere di formare la volontà della persona giuridica, ovvero in virtù di una specifica norma statutaria ad uno dei suoi membri appositamente delegato. Di conseguenza, in difetto di delega che autorizzi permanentemente il Presidente o altro soggetto ad esercitare solo tale potere, l'organo deliberante è l'unico legittimato a proporre querela".
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Osserva questa corte di legittimità che l'errore in cui sono incorsi i Giudici di 2^ grado - (anche se deve essere rilevata la "anomalia" di tre delibere, adottate in tempi diversi, che nominavano dapprima il c.d.a., poi l'a.u. e, infine, nuovamente il c.d.a., tutte iscritte nel registro della società nella stessa data del 12.11.1997) - è del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla eccezione proposta dal momento che il LÌ, se non amministratore unico, era, comunque, presidente del c.d.a. e, quindi, come tale, legale rappresentante dell'ente (nella specie: s.r.l.).
Orbene, non vi è dubbio che, in tale veste, egli potesse validamente proporre querela giacché - premesso che il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette alla esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato - è evidente che il legale rappresentante può, in quanto tale, validamente compiere ogni atto che miri alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale e alla regolarità della gestione.
Ritiene, quindi, questa Corte regolatrice di dover affermare in via generale il principio di diritto secondo cui la querela non deve necessariamente essere proposta dal c.d.a., essendo sufficiente che essa venga proposta dal presidente di tale consiglio che è, in quanto tale, legale rappresentante della persona giuridica, dell'ente o dell'associazione, ed è sufficiente che il querelante si qualifichi come soggetto cui competa "ex lege" il potere di rappresentanza, (nella specie: appunto il Presidente del c.d.a.), dovendosi, in tal modo, intendersi implicito ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte. In particolare, quando si tratta, come nella specie, di società di capitali, non solo il diritto di querela può essere validamente esercitato dal Presidente del c.d.a., in quanto legale rappresentante, quanto l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell'ente è adempiuto con mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione (Cass. Sez. 5^, 14.4.2003, n. 17640, RV 224685). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2005