Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2025, proposto da
GA UZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Felato, Luigi Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Monza n. 93/2025, depositata in data 28/1/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BR FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 93/2025, depositata in data 28/1/2025, il Tribunale di Monza ha condannato il Ministero “all’assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito della concreta attribuzione”, inoltre ha condannato “il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire la carta docente.
Il ricorso è inammissibile, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale ai sensi dell’art. 73 cpa.
Il ricorrente ha depositato una relata di notifica del titolo da eseguire effettuata il 04.02.2025, pochi giorni dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Monza, dalla quale risulta “che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento R.G. n. 2795/2024 del Tribunale di Monza - sezione lavoro”.
Si tratta di una notificazione espressamente correlata alla pendenza del giudizio dinanzi al giudice ordinario, che resta, pertanto, irrilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, ossia agli effetti dell’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, sicché non è possibile accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui alla norma ora citata.
Si tratta di un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
La peculiarità della questione trattata consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
BR FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR FO | CH SO |
IL SEGRETARIO