Articolo 5 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 1951
Art. 5. Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello).

Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:
1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;
2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono attualmente assegnati primi pretori.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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