Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Ordinanza cautelare 23 settembre 2025
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva e Stefano Piva, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Parma viale Toschi n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- dell'ingiunzione di pagamento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata dal Comune di -OMISSIS-, dell'importo di Euro 9.000,00;
- di ogni altro e diverso atto o provvedimento comunque connesso rispetto all'ingiunzione di pagamento impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LA IO e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 27 maggio 2025 e depositato in data 5 giugno 2025, la ricorrente ha impugnato ingiunzione di pagamento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, previamente impugnata con ricorso depositato in data -OMISSIS- innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS- che, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
2. L’ingiunzione di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 37 comma 1 DPR 380 del 2001 “ sul presupposto, presunto, della responsabilità nella commissione degli abusi edilizi contestati con l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ” (così il ricorso).
3. Nel ricorso parte ricorrente avanza censure che possono essere così sintetizzate:
a) la sanzione di cui all’art. 37 comma 1 DPR 380 del 2001 è alternativa alla rimozione del contestato abuso ed alla rimessione in pristino. Pertanto, la sanzione non potrebbe essere applicata nel caso in cui il proprietario provveda a rimuovere gli abusi contestati.
Con specifico riferimento al caso di specie, la ricorrente, in esito alla notifica della presupposta ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, ha tempestivamente presentato la pratica edilizia per procedere alla rimozione degli abusi contestati ed alla rimessione in pristino.
Il fascicolo della pratica in oggetto era perfettamente noto all’Amministrazione procedente.
L’ordinanza sarebbe quindi priva del presupposto per la sua adozione e sarebbe da considerarsi radicalmente nulla;
b) in ogni caso, vi sarebbe totale assenza di motivazione in punto di quantificazione della sanzione irrogata, non essendo stato esplicitato il criterio applicato.
Anche in questo caso l’ordinanza ingiunzione dovrebbe considerarsi radicalmente nulla.
4. Il Comune di -OMISSIS-, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
5. All’esito della camera di consiglio del 9 luglio 2025 interveniva ordinanza n. -OMISSIS- del 2025.
In tale ordinanza veniva dato atto che, nella documentazione in atti prodotta dalla ricorrente e, in particolare, nel documento 3 denominato “ Fascicolo giudizio -OMISSIS- ”, era presente una memoria di data 6 dicembre 2024 redatta dal dirigente dell’Area Tecnica del Comune di-OMISSIS-, dalla quale risultava che, invece, nessuna pratica edilizia sarebbe stata presentata per procedere alla rimessione in pristino.
6. Sempre nell’ordinanza n. -OMISSIS- veniva rilevata l’insufficienza della documentazione in atti, ivi comprese le difese svolte dal Comune nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, per una completa valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio.
7. In particolare, veniva evidenziato come non fosse stata depositata l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, indicata dalla stessa ricorrente quale atto presupposto dell’ingiunzione di pagamento impugnata, né l’ordinanza cui veniva fatto riferimento nella documentazione (doc. 5) prodotta dalla ricorrente.
Veniva, altresì, evidenziato come non vi fosse chiarezza in ordine alla pratica cui il fascicolo edilizio (doc. 5) doveva riferirsi.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- veniva, pertanto, ordinato al Comune di -OMISSIS- di depositare, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione del dirigente dell’Area Tecnica sui fatti di causa, per fornire chiarimenti sia in ordine alle opere abusive di cui è stata contestata la realizzazione sia in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della somma di cui all’ingiunzione impugnata.
Veniva ordinato anche il deposito, sempre nello stesso termine, di ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere (la Scia presentata nel -OMISSIS-, la comunicazione di avvio del procedimento del-OMISSIS- e la planimetria catastale richiamate nella memoria depositata dal Comune innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-; tutti gli atti del procedimento di contestazione dell’abuso, ivi compresi i verbali dei sopralluoghi effettuati dall’amministrazione; l’ordinanza protocollo n. -OMISSIS- e il verbale di sopralluogo e relativi allegati, ivi compresa la documentazione fotografica; l’esposto del -OMISSIS- presentato dalla ricorrente e la pratica prot. -OMISSIS-; tutta la documentazione indicata nella nota del dirigente dell’Area Tecnica di data -OMISSIS-).
8. In data 29 agosto 2025 il Comune provvedeva a depositare quanto richiesto dall’ordinanza sopra richiamata.
9. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione, con avviso alle parti di possibile conversione della misura cautelare in sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
10. All’esito dell’udienza cautelare interveniva ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Nella stessa veniva dato atto di quanto emerso dalla documentazione depositato dal Comune.
11. Con specifico riferimento all’ingiunzione di pagamento qui impugnata veniva rilevato come gli abusi edilizi, oggetto dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS-, risultassero solo parzialmente demoliti, come anche riconosciuto dal tecnico della ricorrente.
Il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-, aveva irrogato la sanzione di € 4.500, in solido tra le parti (la ricorrente e l’altro comproprietario). La sanzione di € 9.000, sempre in solido tra le parti, era stata ingiunta a fronte del mancato pagamento della somma di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-.
12. L’irrogazione della sanzione, pertanto, non poteva ritenersi ingiustificata, a fronte di una avvenuta demolizione solo parziale degli abusi.
Al contempo veniva evidenziata, però, la necessità per il Comune di chiarire quale fosse il regime giuridico effettivamente e correttamente applicabile alle opere abusive contestate.
Tale necessità era stata determinata dal riferimento, contenuto nell’ingiunzione di pagamento di data -OMISSIS- all’art. 33 commi 3 e 6- bis del DPR 380/2001 (ristrutturazione edilizia abusiva eseguita su immobili vincolati, o in assenza di SCIA alternativa a permesso di costruire), ed al richiamo, contenuto invece nella relazione depositata in data -OMISSIS-, all’art. 37 commi 1 e 3 del DPR 380/2001, con il quale era giustificato il raddoppio dell’importo poiché si trattava di abusi realizzati in zona A ( Nuclei di Antica Formazione – NAF) in un contesto con classificazione di sensibilità paesistica 4 – “ Sensibilità paesistica alta ”.
13. Occorreva, pertanto, che il Comune chiarisse se le opere fossero effettivamente tali da configurare una ristrutturazione edilizia in zona vincolata, e quindi sanzionate per violazione di un vincolo paesistico ai sensi dell’art. 33 comma 3 del DPR 380/2001, o se al contrario si trattasse di un intervento abusivo in zona A non vincolata, e dunque sanzionate per assenza della SCIA.
In tal caso vi era l’applicabilità dell’art. 37 del DPR 380/2001.
14. Veniva, altresì, rilevato come il Comune, pur richiamando l’art. 37 comma 1 del DPR 380/2001, non avesse comunque applicato il criterio nello stesso indicato, ma un criterio dallo stesso appositamente creato.
Non era neppure chiaro se il Comune avesse provveduto a richiedere l’apposito parere vincolante “ al Ministero per i beni e le attività culturali circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 ” cui l’art. 37 fa riferimento anche al fine di poter applicare la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
15. L’ordinanza cautelare, pertanto, riteneva sussistenti i presupposti sia per una misura cautelare sospensiva sia per una misura cautelare propulsiva.
16. Con quest’ultima era ordinato al Comune di procedere alla rideterminazione della sanzione irrogata secondo le indicazioni di cui all’ordinanza stessa, chiarendo anche l’eventuale sussistenza di un vincolo.
La trattazione della controversia veniva rinviata, sempre in sede cautelare, alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026.
17. Il Comune, in adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, revocava “ le sanzioni precedentemente emesse ” e irrogava la sanzione di € 1.032,00 ai sensi dell’art. 37 comma 1 DPR 380 del 2001, dopo aver chiarito che sugli immobili oggetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2024 non insistono vincoli paesistici, ma vi è l’inquadramento in zona A.
18. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la parte ricorrente dichiarava di non avere interesse ad impugnare il nuovo provvedimento di qualificazione della sanzione, pur insistendo per la condanna alle spese del Comune.
Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
19. Alla luce di quanto illustrato e a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non avere interesse ad impugnare il nuovo provvedimento che ha integralmente sostituito i provvedimenti precedentemente assunti con i quali erano state irrogate le sanzioni prima di € 4.500 e poi di € 9.000, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sulla richiesta di condanna alle spese
20. Non può, peraltro, essere accolta la richiesta della ricorrente in ordine alla condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio.
21. A questo proposito, infatti, è sufficiente ribadire quanto già indicato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025 ovvero non solo che l’irrogazione della sanzione pecuniaria non può ritenersi ingiustificata (e non addirittura radicalmente nulla come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso) a fronte di una avvenuta demolizione quando la stessa sia solo parziale, ma anche il pacifico principio secondo il quale il proprietario risponde a pieno titolo dell’abuso ancorché non ne sia il materiale esecutore (la ricorrente è comproprietaria al 50% dell’immobile su cui sono stati realizzati gli abusi).
E’ stato, altresì, smentito quanto dichiarato in ricorso in ordine alla avvenuta integrale rimozione degli abusi.
Al contempo, non può non venire in rilievo l’originaria non corretta determinazione della sanzione da parte del Comune, pur giustificatamente irrogata a fronte della realizzazione di abusi edilizi.
22. Pertanto, le considerazioni sopra evidenziate e la conseguente particolarità della vicenda escludono che possa addivenirsi ad una condanna alle spese del presente grado del giudizio in capo al Comune.
Al contrario, ne risulta ampiamente giustificata la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IO | MA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.