Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico, in quanto la documentazione prodotta dalla Regione non era idonea a dimostrarne la rituale notifica, applicando il principio che l'omessa notifica di un atto presupposto vizia l'atto successivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione per l'anno 2020, considerando la data di notifica della cartella e l'intervento della normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Mancanza di atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che, per l'anno 2022, la cartella di pagamento fosse il primo atto con cui veniva richiesto il pagamento, in conformità con l'art. 6 L.R. 56/2023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. La notifica è avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, notificata in data 23.4.2025, fosse stata emessa nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti relativi all'anno 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 7
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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