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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AL - Cittadella Regionale Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003700769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ER e Regione AL che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 12.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione AL non forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4528113) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata.
Il documento prodotto (trattasi di una stampa, di cui non si comprende la provenienza, che dovrebbe riepilogare l'attività svolta) non è idoneo allo scopo.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, fondata.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Deve, di contro, ritenersi infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto impugnato in data 23.4.2025 e dell'intervento della normativa emergenziale. Con riferimento al periodo di imposta 2020 il ricorso è, pertanto, fondato.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Come emerge dal contenuto della cartella di pagamento impugnata, nel caso in esame, con riferimento al predetto periodo di imposta, non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 23.4.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti (anno 2022) in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con rigetto nel resto;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva (periodo di imposta 2020) e, di conseguenza, ridetermina l'importo richiesto in pagamento con la cartella di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AL - Cittadella Regionale Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003700769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ER e Regione AL che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 12.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione AL non forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4528113) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata.
Il documento prodotto (trattasi di una stampa, di cui non si comprende la provenienza, che dovrebbe riepilogare l'attività svolta) non è idoneo allo scopo.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, fondata.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Deve, di contro, ritenersi infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto impugnato in data 23.4.2025 e dell'intervento della normativa emergenziale. Con riferimento al periodo di imposta 2020 il ricorso è, pertanto, fondato.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Come emerge dal contenuto della cartella di pagamento impugnata, nel caso in esame, con riferimento al predetto periodo di imposta, non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 23.4.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti (anno 2022) in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con rigetto nel resto;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva (periodo di imposta 2020) e, di conseguenza, ridetermina l'importo richiesto in pagamento con la cartella di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.